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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 19970/2022

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O ORDINANZA sul ricorso 38300/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] & Associati, 20Z2 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; g-of -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente all'incidentale- avverso la sentenza n. 1170/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l'Azienda U.S.L n. 8 di Arezzo per sentir «dichiarare nullo ex art. 7 D.Lvo n. 231/2002 ovvero annullare ex art. 1969 c.c. ovvero dichiarare risolto per inadempimento ex art. 1457 c.c. l'atto di transazione concluso in data 28.09.06 e ogni ulteriore atto transattivo e/o di rinuncia sottoscritto fra le odierne parti con riferimento ai rapporti commerciali di cui al doc. n. 1 del presente atto quanto alla percezione degli interessi legali e/o moratori ad essi relativi e conseguentemente applicare i termini legali ovvero ricondurre ad equità i contenuti dell'accordo medesimo di cui al doc. 1 del presente atto e per l'effetto condannare la convenuta [...] al pagamento [..] della somma di euro 12.700,11, a titolo di interessi moratori ed accessori di legge», oltre al rimborso della somma di euro 149,10; la convenuta resistette deducendo che l'attrice aveva validamente rinunciato agli interessi mediante la transazione del 28.9.2006 e che l'Azienda aveva versato le somme dovute nei termini previsti; il Tribunale rigettò la domanda; la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, affermando -fra l'altro- che: il Tribunale aveva pronunciato «sull'intero oggetto della domanda siccome formulata con l'atto introduttivo di primo grado»; «la richiesta di declaratoria di nullità di "ogni ulteriore atto transattivo o di rinuncia sottoscritto tra le odierne parti" [era] generica e indeterminata, attes[a] pure la mancata produzione e/o specificazione degli eventuali ulteriori atti transattivi e/o di rinuncia, che non [aveva] consentito, né consent[iva], la verifica della ritualità e legittimità degli stessi»; «avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, appar[iva] verosimile ritenere che l'appellante [avesse] inteso riferirsi alla richiesta di pagamento della somma di € 12.700,11 quali interessi moratori ed accessori di legge, nel qual caso la dichiarazione di rigetto, così come disposto dal primo giudice, [era] corretta e condivisibile, considerato che l'appellante non [aveva] fornito alcuna giustificazione eio indicazione in merito alla determinazione e quantificazione del suddetto importo, alle fatture pagate e non, nonché la durata del ritardo»; né, a tal fine, potevano soccorrere i richiesti mezzi istruttori «contrastanti con la produzione documentale ed in particolare con la transazione 28/9/06»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]u. -costituitasi nel corso del giudizio di appello quale socio unico e successore della cessata [OSCURATO:SOCIETA] e, comunque, come cessionaria dei crediti della medesima- affidandosi a tre motivi; ha resistito la Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] (già Azienda USL n. 8 di Arezzo) con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi; ad esso ha resistito la Ikiru con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c..

Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente lamenta -ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.- l'omessa pronuncia sulla domanda relativa al riconoscimento degli interessi da ritardato pagamento delle fatture di cui alla documentazione prodotta come allegato n. 1 all'atto di citazione, rispetto alla quale assume che il giudice di appello ha «rilevato e dichiarato erroneamente la mancanza di prova circa il quantum richiesto», nonché -ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.- la mancata ammissione della c.t.u. richiesta dall'attrice; il motivo contiene tre distinte censure; la prima, quella di violazione dell'art. 112 c.p.c., con cui si denuncia omessa pronuncia, è palesemente priva di fondamento sulla base della stessa illustrazione del motivo, dato che, come rileva esattamente la resistente, parte ricorrente in modo del tutto contraddittorio riproduce a pag. 19 e nelle prime due righe della successiva una parte della motivazione e, quindi, anziché sostenere che da essa non emergerebbe la pronuncia che assume omessa, svolge una critica sulla fondatezza di detta motivazione, così evidenziando che la pronuncia vi è stata e sarebbe errata; peraltro, i termini della domanda di cui trattasi avrebbero dovuto essere identificati riproducendo il tenore dell'atto introduttivo che la recava e, quindi, anche il relativo motivo di appello, dato che nell'esposizione del fatto (nelle ultime righe della pag. 9 e nella seguente) si indica - sebbene in modo del tutto generico e senza riprodurne il contenuto né direttamente né indirettamente con precisazione della parte dell'atto di appello corrispondente - che il primo motivo di appello concerneva l'omessa pronuncia sulla stessa non meglio identificata domanda; va comunque rilevato che la Corte di Appello ha esaminato anche la richiesta relativa agli interessi maturati su fatture diverse da quelle sulle quali era intervenuta la transazione, dando conto della genericità e indeterminatezza della domanda relativa ad atti transattivi ulteriori rispetto a quello del 28.9.2006 e ritenendo corretta la decisione del primo giudice che aveva rigettato la domanda di pagamento della somma di euro 12.700,11 (in quanto non suffragata da indicazioni utili alla quantificazione e non sostenuta da idonei mezzi istruttori) la critica svolta al modo in cui la sentenza ha provveduto -che integra la seconda censura, attinente alla rilevazione erronea della mancanza della prova sul quantum richiesto- sconta nuovamente le segnalate carenze di individuazione del contenuto della domanda e dell'appello, cui non sopperisce la riproduzione dello "scadenziario" che dice allegato alla citazione; va inoltre rilevato che gli atti evocati nell'illustrazione del motivo non risultano nemmeno "localizzati" in questo giudizio di legittimità, determinandosi pertanto una violazione dell'art. 366, n. 6) c.p.c.; la terza censura, con cui ci si duole della motivazione con cui la corte territoriale ha osservato che «né in merito possono soccorrere i mezzi istruttori contrastanti con la produzione documentale ed in particolare con la transazione 28/9/06», sconta sempre il fatto che non sia stata fornita una chiara individuazione dei termini della domanda sul punto, di modo che non è possibile apprezzare l'assunto -a pag. 58- che i mezzi di prova non riguardassero l'oggetto della transazione; e tale carenza rende del tutto irrilevante quanto si riferisce in ricorso circa il contenuto dell'appello (dalla metà della pagina 63 e nelle prime otto righe della successiva); la doglianza circa il mancato accoglimento della richiesta di c.t.u. è peraltro inammissibile là dove si limita a sostenere l'utilità/indispensabilità della consulenza senza compiutamente argomentare sulle ragioni che, nello specifico, consentirebbero di inquadrare il diniego del mezzo istruttorio nella cornice di un vizio ex art. 360, n. 5) c.p.c.; col secondo motivo, la ricorrente assume che la Corte di Appello è incorsa «nel vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1418, 1965 c.c. e dell'art. 7 del D. Lgs 231/02; in particolare, per avere [...] rilevato e dichiarato la piena validità dell'atto di transazione concluso [...] in data 28 settembre 2006»; il motivo è infondato, giacché: fonda l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 su circostanze di fatto inerenti ad una costrizione a stipulare delle quali non indica se e dove risultino; inoltre, argomenta del tutto genericamente sul fatto che non risulterebbero le reciproche concessioni, omettendo di spiegare adeguatamente come ciò emergerebbe dal contenuto della transazione. a prescindere dalle ragioni per cui ciascuna parte si è determinata alla conclusione dell'accordo (e, altresì, dal fatto che sia stato utilizzato uno stampato predisposto dalla U.S.L. e dalla dedotta mancanza di trattative), non può dubitarsi che detto accordo abbia natura di transazione -conformemente alla espressa qualificazione risultante dalla scrittura-, avendo prevenuto/definito una controversia sul pagamento di fatture con la previsione del saldo immediato del capitale da parte della U.S.L. a fronte della rinuncia della BLUMED agli interessi;non è configurabile la nullità della transazione per violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002 in quanto tale norma -concernente la nullità delle clausole disciplinanti la previsione e la determinazione degli interessi- non è idonea ad incidere sulla validità della transazione che comporti la rinuncia agli interessi già maturati da parte dell'avente diritto, trattandosi di una modalità di disposizione di un diritto che ben può costituire una "concessione" nell'ambito dell'accordo transattivo; il terzo motivo censura la sentenza, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., per avere «il Giudice di Appello ritenuto che l'errore di diritto invocato da parte appellante rientrasse nell'oggetto della controversia anziché poter essere considerato un suo presupposto»; in particolare, la ricorrente contesta l'affermazione secondo cui «l'errore invocato dall'appellante, il dichiarato convincimento di aderire a quanto previsto nelle delibere della Regione Toscana n. 455/2006 e ASL n. 8 di Arezzo n. 465/06 investe le questioni controverse tra le parti, che hanno inteso definire transattivamente»; il motivo è inammissibile in quanto l'errore in cui si assume essere incorsa la Corte di merito non è deducibile secondo il paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non concernendo l'omesso esame di un "fatto" principale o secondario oggetto del dibattito processuale, bensì una valutazione circa il perimetro delle questioni che le parti hanno inteso definire in via transattiva; al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento dell'incidentale condizionato; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O ORDINANZA sul ricorso 38300/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] & Associati, 20Z2 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; g-of -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente all'incidentale- avverso la sentenza n. 1170/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l'Azienda U.S.L n. 8 di Arezzo per sentir «dichiarare nullo ex art. 7 D.Lvo n. 231/2002 ovvero annullare ex art. 1969 c.c. ovvero dichiarare risolto per inadempimento ex art. 1457 c.c. l'atto di transazione concluso in data 28.09.06 e ogni ulteriore atto transattivo e/o di rinuncia sottoscritto fra le odierne parti con riferimento ai rapporti commerciali di cui al doc. n. 1 del presente atto quanto alla percezione degli interessi legali e/o moratori ad essi relativi e conseguentemente applicare i termini legali ovvero ricondurre ad equità i contenuti dell'accordo medesimo di cui al doc. 1 del presente atto e per l'effetto condannare la convenuta [...] al pagamento [..] della somma di euro 12.700,11, a titolo di interessi moratori ed accessori di legge», oltre al rimborso della somma di euro 149,10; la convenuta resistette deducendo che l'attrice aveva validamente rinunciato agli interessi mediante la transazione del 28.9.2006 e che l'Azienda aveva versato le somme dovute nei termini previsti; il Tribunale rigettò la domanda; la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, affermando -fra l'altro- che: il Tribunale aveva pronunciato «sull'intero oggetto della domanda siccome formulata con l'atto introduttivo di primo grado»; «la richiesta di declaratoria di nullità di "ogni ulteriore atto transattivo o di rinuncia sottoscritto tra le odierne parti" [era] generica e indeterminata, attes[a] pure la mancata produzione e/o specificazione degli eventuali ulteriori atti transattivi e/o di rinuncia, che non [aveva] consentito, né consent[iva], la verifica della ritualità e legittimità degli stessi»; «avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, appar[iva] verosimile ritenere che l'appellante [avesse] inteso riferirsi alla richiesta di pagamento della somma di € 12.700,11 quali interessi moratori ed accessori di legge, nel qual caso la dichiarazione di rigetto, così come disposto dal primo giudice, [era] corretta e condivisibile, considerato che l'appellante non [aveva] fornito alcuna giustificazione eio indicazione in merito alla determinazione e quantificazione del suddetto importo, alle fatture pagate e non, nonché la durata del ritardo»; né, a tal fine, potevano soccorrere i richiesti mezzi istruttori «contrastanti con la produzione documentale ed in particolare con la transazione 28/9/06»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]u. -costituitasi nel corso del giudizio di appello quale socio unico e successore della cessata [OSCURATO:SOCIETA] e, comunque, come cessionaria dei crediti della medesima- affidandosi a tre motivi; ha resistito la Azienda USL [OSCURATO:PERSONA] (già Azienda USL n. 8 di Arezzo) con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato basato su tre motivi; ad esso ha resistito la Ikiru con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente lamenta -ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.- l'omessa pronuncia sulla domanda relativa al riconoscimento degli interessi da ritardato pagamento delle fatture di cui alla documentazione prodotta come allegato n. 1 all'atto di citazione, rispetto alla quale assume che il giudice di appello ha «rilevato e dichiarato erroneamente la mancanza di prova circa il quantum richiesto», nonché -ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.- la mancata ammissione della c.t.u. richiesta dall'attrice; il motivo contiene tre distinte censure; la prima, quella di violazione dell'art. 112 c.p.c., con cui si denuncia omessa pronuncia, è palesemente priva di fondamento sulla base della stessa illustrazione del motivo, dato che, come rileva esattamente la resistente, parte ricorrente in modo del tutto contraddittorio riproduce a pag. 19 e nelle prime due righe della successiva una parte della motivazione e, quindi, anziché sostenere che da essa non emergerebbe la pronuncia che assume omessa, svolge una critica sulla fondatezza di detta motivazione, così evidenziando che la pronuncia vi è stata e sarebbe errata; peraltro, i termini della domanda di cui trattasi avrebbero dovuto essere identificati riproducendo il tenore dell'atto introduttivo che la recava e, quindi, anche il relativo motivo di appello, dato che nell'esposizione del fatto (nelle ultime righe della pag. 9 e nella seguente) si indica - sebbene in modo del tutto generico e senza riprodurne il contenuto né direttamente né indirettamente con precisazione della parte dell'atto di appello corrispondente - che il primo motivo di appello concerneva l'omessa pronuncia sulla stessa non meglio identificata domanda; va comunque rilevato che la Corte di Appello ha esaminato anche la richiesta relativa agli interessi maturati su fatture diverse da quelle sulle quali era intervenuta la transazione, dando conto della genericità e indeterminatezza della domanda relativa ad atti transattivi ulteriori rispetto a quello del 28.9.2006 e ritenendo corretta la decisione del primo giudice che aveva rigettato la domanda di pagamento della somma di euro 12.700,11 (in quanto non suffragata da indicazioni utili alla quantificazione e non sostenuta da idonei mezzi istruttori) la critica svolta al modo in cui la sentenza ha provveduto -che integra la seconda censura, attinente alla rilevazione erronea della mancanza della prova sul quantum richiesto- sconta nuovamente le segnalate carenze di individuazione del contenuto della domanda e dell'appello, cui non sopperisce la riproduzione dello "scadenziario" che dice allegato alla citazione; va inoltre rilevato che gli atti evocati nell'illustrazione del motivo non risultano nemmeno "localizzati" in questo giudizio di legittimità, determinandosi pertanto una violazione dell'art. 366, n. 6) c.p.c.; la terza censura, con cui ci si duole della motivazione con cui la corte territoriale ha osservato che «né in merito possono soccorrere i mezzi istruttori contrastanti con la produzione documentale ed in particolare con la transazione 28/9/06», sconta sempre il fatto che non sia stata fornita una chiara individuazione dei termini della domanda sul punto, di modo che non è possibile apprezzare l'assunto -a pag. 58- che i mezzi di prova non riguardassero l'oggetto della transazione; e tale carenza rende del tutto irrilevante quanto si riferisce in ricorso circa il contenuto dell'appello (dalla metà della pagina 63 e nelle prime otto righe della successiva); la doglianza circa il mancato accoglimento della richiesta di c.t.u. è peraltro inammissibile là dove si limita a sostenere l'utilità/indispensabilità della consulenza senza compiutamente argomentare sulle ragioni che, nello specifico, consentirebbero di inquadrare il diniego del mezzo istruttorio nella cornice di un vizio ex art. 360, n. 5) c.p.c.; col secondo motivo, la ricorrente assume che la Corte di Appello è incorsa «nel vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1418, 1965 c.c. e dell'art. 7 del D. Lgs 231/02; in particolare, per avere [...] rilevato e dichiarato la piena validità dell'atto di transazione concluso [...] in data 28 settembre 2006»; il motivo è infondato, giacché: fonda l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 su circostanze di fatto inerenti ad una costrizione a stipulare delle quali non indica se e dove risultino; inoltre, argomenta del tutto genericamente sul fatto che non risulterebbero le reciproche concessioni, omettendo di spiegare adeguatamente come ciò emergerebbe dal contenuto della transazione. a prescindere dalle ragioni per cui ciascuna parte si è determinata alla conclusione dell'accordo (e, altresì, dal fatto che sia stato utilizzato uno stampato predisposto dalla U.S.L. e dalla dedotta mancanza di trattative), non può dubitarsi che detto accordo abbia natura di transazione -conformemente alla espressa qualificazione risultante dalla scrittura-, avendo prevenuto/definito una controversia sul pagamento di fatture con la previsione del saldo immediato del capitale da parte della U.S.L. a fronte della rinuncia della BLUMED agli interessi;non è configurabile la nullità della transazione per violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002 in quanto tale norma -concernente la nullità delle clausole disciplinanti la previsione e la determinazione degli interessi- non è idonea ad incidere sulla validità della transazione che comporti la rinuncia agli interessi già maturati da parte dell'avente diritto, trattandosi di una modalità di disposizione di un diritto che ben può costituire una "concessione" nell'ambito dell'accordo transattivo; il terzo motivo censura la sentenza, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., per avere «il Giudice di Appello ritenuto che l'errore di diritto invocato da parte appellante rientrasse nell'oggetto della controversia anziché poter essere considerato un suo presupposto»; in particolare, la ricorrente contesta l'affermazione secondo cui «l'errore invocato dall'appellante, il dichiarato convincimento di aderire a quanto previsto nelle delibere della Regione Toscana n. 455/2006 e ASL n. 8 di Arezzo n. 465/06 investe le questioni controverse tra le parti, che hanno inteso definire transattivamente»; il motivo è inammissibile in quanto l'errore in cui si assume essere incorsa la Corte di merito non è deducibile secondo il paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non concernendo l'omesso esame di un "fatto" principale o secondario oggetto del dibattito processuale, bensì una valutazione circa il perimetro delle questioni che le parti hanno inteso definire in via transattiva; al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento dell'incidentale condizionato; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
Sentenza Cassazione n. 19970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris