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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 06536/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il principio secondo cui l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, dep. 07/10/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, dep. 03/04/2019, Naser, Rv. 276305; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, dep. 26/10/2018; Lipari, Rv. 274808-02), e dovendosi precisare che, in ogni caso, il condannato può esperire incidente di esecuzione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto non si confronta con il principio secondo cui l'imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva, atteso che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza e l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, dep. 07/10/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, dep. 03/04/2019, Naser, Rv. 276305; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, dep. 26/10/2018; Lipari, Rv. 274808-02), e dovendosi precisare che, in ogni caso, il condannato può esperire incidente di esecuzione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.
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