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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 14649/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis coi proc. pen., per i reati di cui agli artt. 110, 319-quater cod. pen. e 319-quater cod. pen. cme rispettivamente loro ascritti, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] e anni tre e mesi quattro di reclusione, ciascuno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i ricorsi, comuni quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciano cumulativi vizi di motivazione in punto di ritenuta responsabilità con applicazione della continuazione interna relativamente alla consegna, in più tranches, della somma convenuta nonché analoghi cvizi, oltre a violazione di legge, per la determinazione della pena anche con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti che avrebbero dovuto considerare l'ammissione degli addebiti da parte degli imputati all'udienza del 2 dicembre 2022; che analoghi motivi sono stati proposti, c:on seprato atto, da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura senza formalità, perché proposti per motivi - oltre che generici - non consentiti dalla legge avverso la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed intesi alla rivalutazione delle circostanze di fatto in punto di responsabilità, su aspetti ai quali gli imputati hanno rinunciato ai motivi di impugnazione.

Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Ritenuto che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata con il Procuratore generale non sia illegale e che, anche tale aspetto esula dai motivi proponibili con l'impugnazione avverso sentenza di pena concordata: Ritenuto, infine, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis coi proc. pen., per i reati di cui agli artt. 110, 319-quater cod. pen. e 319-quater cod. pen. cme rispettivamente loro ascritti, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] e anni tre e mesi quattro di reclusione, ciascuno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i ricorsi, comuni quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciano cumulativi vizi di motivazione in punto di ritenuta responsabilità con applicazione della continuazione interna relativamente alla consegna, in più tranches, della somma convenuta nonché analoghi cvizi, oltre a violazione di legge, per la determinazione della pena anche con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aspetti che avrebbero dovuto considerare l'ammissione degli addebiti da parte degli imputati all'udienza del 2 dicembre 2022; che analoghi motivi sono stati proposti, c:on seprato atto, da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura senza formalità, perché proposti per motivi - oltre che generici - non consentiti dalla legge avverso la pronuncia emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed intesi alla rivalutazione delle circostanze di fatto in punto di responsabilità, su aspetti ai quali gli imputati hanno rinunciato ai motivi di impugnazione. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Ritenuto che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata con il Procuratore generale non sia illegale e che, anche tale aspetto esula dai motivi proponibili con l'impugnazione avverso sentenza di pena concordata: Ritenuto, infine, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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