CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 24049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;2998 - controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 2903/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 02/10/2025 R.G.N. 1611/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23411/2025Numero di raccolta generale 24049/20261. Con la sentenza n. 2903/2025 la Corte di Appello di RomDaat a pubblicazione 27/07/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Roma del 12/12/2023.2. Come illustrato nella sentenza di appello e nel ricorso, ilricorrente aveva convenuto in giudizio la Presidenza delConsiglio dei Ministri (PCM) e l’INPS, esponendo: di essere statoimpiegato, presso la PCM, dal 1989 al 1996, dapprima nella VIIIe poi nella IX qualifica funzionale; quindi era stato trasferito alCESIS, poi DIS come direttore di divisione, dirigente di secondafascia livello A, quindi ancora al SISMI fino al 16/10/2015 edinfine alla P.C.M., fino al collocamento a riposo del 1/12/2019.3. Tanto premesso in fatto, aveva dedotto che l’art. 21 dellalegge n.124/2007 prevedeva che col regolamento chedeterminava il contingente del personale addetto al DIS fosserodisciplinati, tra l’altro, anche in deroga alle vigenti disposizionidi legge, «I criteri e le modalità relativi al trattamento giuridicoed economico del personale che rientra nell'amministrazione diprovenienza al fine del riconoscimento delle professionalitàacquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti» (letteram); che il regolamento del DIS, approvato con DPCM 23 marzo2011, n.1, all’art. 32, nel disciplinare il «rientro del personalenell’amministrazione di appartenenza», prevedeva al comma 4che «All'atto del rientro il dipendente ha diritto al reinserimentonel ruolo di provenienza, con riallocazione in soprannumero inposizione che tenga conto della qualifica rivestita prima deltransito nel ruolo unico, della progressione di carriera che idipendenti di pari qualifica e anzianità hanno conseguito inamministrazione nel medesimo periodo di servizio nonché delriconoscimento delle professionalità acquisite e degliavanzamenti di carriera conseguiti nell'ambito del Sistema diNumero registro generale 23411/2025informazione per la sicurezza della Repubblica, secondo i criterNi umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026di cui ai successivi articoli. Il dipendente è collocato in ruoDloat a pubblicazione 27/07/2026immediatamente prima del pari grado o qualifica promosso chelo avrebbe seguito nel ruolo stesso». Aveva quindi allegato cheagli inizi della carriera nel ruolo dell’amministrazione diprovenienza lo seguivano altri lavoratori, entrambi poi nominatidirigenti di prima fascia rispettivamente il 17/11/2013 ed il5/11/2007; sicchè aveva diritto a tale inquadramento. Ed invececon decreto del segretario generale della PCM del 3/12/2015 erastato disposto, in pretesa applicazione degli artt. 32, comma 4,e 35, comma 2, del DPR n.108/2004 l’inquadramento nellaseconda fascia dirigenziale. Solo nel novembre/dicembre 2016gli era stato attribuito un incarico dirigenziale di seconda fascia,dopo essere rimasto inattivo per oltre un anno.Aveva quindi chiesto (in sintesi): dichiararsi il suo dirittoall’inquadramento come dirigente di prima fascia dall’ottobre2015; condannarsi la PCM al pagamento delle conseguentidifferenze retributive ad alla rideterminazione dell’indennità dibuonuscita; condannarsi l’Inps alla rideterminazioneconseguente del suo trattamento pensionistico; dichiararsil’illegittimità del mancato richiamo in servizio e della mancatadicembre 2016; condannarsi la PCM al risarcimento del dannopatrimoniale, alla professionalità, e di quello non patrimoniale.4. Entrambi i convenuti avevano eccepito il difetto digiurisdizione del giudice adìto, e resistito nel merito.5. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di difetto digiurisdizione, sul rilievo che la PCM era stata l’ultimo datore delricorrente, mentre non rilevava che la pretesaall’inquadramento superiore dipendesse da una normativaspeciale.Numero registro generale 23411/2025Aveva respinto la domanda di inquadramento superioreN, umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026assumendo che l’art. 32 del DPCM non prevedeva alcuDnat a pubblicazione 27/07/2026automatismo rispetto alla posizione di colleghi di pari qualifica eanzianità, cosa che sarebbe stata in contrasto coi princìpi delpubblico impiego privatizzato, «bensì consenteall'amministrazione una scelta ponderata alla luce dei parametriche la norma indica (qualifica rivestita prima del transito,progressione di carriera dei colleghi di pari qualifiche eanzianità, riconoscimento delle professionalità e degliavanzamenti medio tempore conseguiti), tenuto conto del suorango regolamentare». Ed a riprova il successivo art.35prevedeva, al comma 2, che all’atto del rientro pressol’Amministrazione di provenienza la qualifica di dirigente di I oII fascia fosse attribuita rispettivamente in corrispondenza dellafascia ricoperta nel Comparto degli OO.II.Peraltro, la posizione dei colleghi che venivano in rilievo eradifforme perché nel luglio 1998 avevano vinto un concorsopubblico per dirigenti nel ruolo dei Commissariati di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale aveva invece accolto la domanda risarcitoria deldanno patrimoniale per lucro cessante, affermando che dopoaver inquadrato il ricorrente nel ruolo nel dicembre 2015l’Amministrazione si era attivata solo nel febbraio 2016 perindividuare una posizione da assegnargli, assegnazione peraltroavvenuta solo nel novembre 2016 a causa di lungagginiburocratiche. Aveva stimato il danno considerando laretribuzione di posizione parte variabile e di risultato che l’attoreavrebbe percepito nel periodo. Aveva disatteso le altre ragionidi danno patrimoniale e non patrimoniale vantate per difetto diallegazione.6. Il ricorrente aveva proposto appello per i seguenti motivi:Numero registro generale 23411/2025a) violazione degli artt. 21 della legge n. 124/2007 e 32 deNl umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026Regolamento DIS. La seconda disposizione era chiara nDealt a pubblicazione 27/07/2026prevedere che il dipendente «È collocato in ruoloimmediatamente prima del pari grado o qualifica promosso chelo avrebbe seguito nel ruolo stesso», e la legge facoltizzava ilRegolamento a normare in deroga. Tanto rendeva irrilevante ilfatto che nel DIS egli fosse inquadrato in II fascia; ed altrettantoirrilevante era che i due colleghi avessero superato un concorsoda dirigente, visto che erano poi transitati in prima fascia senzaconcorso in forza dell’art. 23 del d.lgs. n.165/2001.Il Tribunale aveva altresì errato nel ritenere i tre parametriprevisti dal DPCM come alternativi a sceltadell’Amministrazione, mentre andavano consideraticongiuntamente.b) mancato riconoscimento del danno alla professionalità.7. La Corte di appello rigettava il motivo sub a),condividendo espressamente gli argomenti svolti in prime cure.L’art. 32, comma 4, del DPCM 23/3/2011 rispondeva alla ratioche il periodo di lavoro svolto presso gli OO.II. non comportassedanno alla posizione ed alla carriera del dipendente. La tesidell’automatismo era errata perché se il normatore avesse cosìvoluto avrebbe introdotto un parametro “secco”, mentre quic’erano più parametri che, proprio in quanto da valutare, ineffetti, congiuntamente, escludevano che l’inquadramentosuperiore fosse dovuto solo guardando alla progressione dicarriera che i dipendenti di pari qualifica e anzianità avevanoconseguito in amministrazione nel medesimo periodo diservizio. L’Amministrazione godeva pertanto di un ambito didiscrezionalità ponderata. E lo stesso ricorrente assumeva chesolo in base ad uno dei tre parametri egli poteva aspirare allaprima fascia.Numero registro generale 23411/2025Peraltro, l’attore neppure si era confrontato col dipendente cheN umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026lo avrebbe seguito nel ruolo, ma pour cause proprio coi duDeat a pubblicazione 27/07/2026colleghi che avevano avuto la carriera più brillante. Laparametrazione invocata doveva invece essere operata conriferimento con altri presenti nel ruolo dei funzionari della PCMnel 1990.Quanto ai colleghi indicati quali dato di comparazione, era benvero che avevano superato un concorso per la seconda fascia,per un diverso ruolo, per poi vedersi assegnare un incarico diprima fascia ex art. 23 del d.lgs. n.165/2001; ma se nonavessero vinto un concorso da dirigente, non avrebbero poi,anni dopo, potuto ricevere un incarico dirigenziale di primafascia; sicché le loro posizioni non erano comparabili.Sotto altro profilo, l’assunto del ricorrente era in confitto coiprincìpi generali di imparzialità e buon andamento, alla luce deiquali il Regolamento andava interpretato, malgrado la specialitàdel rapporto.8. Disattendeva altresì il motivo sub b), affermando che sulpunto l’attore si era limitato ad affermare che «Al ricorrentedovrà poi essere risarcito il danno alla professionalità da totaleinattività, particolarmente grave per un dirigente di primafascia: danno che può essere quantificato in un importo pari altrattamento economico dovuto al ricorrente nel periodo diinattività, o in una percentuale dello stesso». Nessuna concretaallegazione era stata spesa sul punto, e contrariamente aquanto l’appellante sosteneva, il danno alla professionalità nonpoteva essere ritenuto in re ipsa, dovendo essere dimostrato.9. Quanto all’INPS, il Tribunale ne aveva affermato il difettodi legittimazione passiva, statuizione non impugnata sulla qualeera pertanto caduto il giudicato.Numero registro generale 23411/202510. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore conN umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/202611. Resiste la PCM con controricorso.12. Entrambe le parti hanno presentato memoria.13. L’INPS è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.21, lett. m), della legge n. 124/2007 e dell’art.32, comma 4, delDPCM 23 marzo 2011, n. 1.Si contesta l’affermazione della Corte di merito secondo la qualela previsione di tre criteri implicherebbe l’attribuzioneall’Amministrazione di un ambito di discrezionalità, perché nontiene conto della disposizione di chiusura secondo la quale «Ildipendente è collocato in ruolo immediatamente prima del parigrado o qualifica promosso che lo avrebbe seguito nel ruolostesso». Né potevano invocarsi in senso contrario princìpigenerali posto che le due fonti regolavano in via esclusiva ecompiutamente la materia, per proteggere particolarmente gliinteressi dei lavoratori impiegati, per la loro particolarequalificazione professionale, in settori strategici per la sicurezza.In tale prospettiva, il fatto che Ciotti e Saccone fossero divenutidirigenti per concorso era irrilevante, perché il superamento diun concorso era comunque una forma di progressione dicarriera, e tutte erano equivalenti secondo la disposizione.Né era rilevante l’art.35, riguardante solo il personaleinquadrato nel [OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo è inammissibile.3. Esso verte sull’interpretazione del Regolamento DISapprovato con DPCM 23 marzo 2011, n. 1, che è fonteregolamentare delegata dall’art.21, comma 2, lett. m) dellaNumero registro generale 23411/2025legge n. 124/2007 a stabilire «criteri e le modalità relativi aNl umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026trattamento giuridico ed economico del personale che rientrDaat a pubblicazione 27/07/2026nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimentodelle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carrieraconseguiti»; ed in particolare del relativo art.32. Trattasi difonte regolamentare non pubblicata e riservata che il ricorrenteindica e produce limitatamente agli artt. 32 e 35.Orbene, questa Corte ha affermato, seppure per il caso analogodi contratti collettivi del settore pubblico non pubblicati ex art.47, comma 8, d.lgs. n.165/2001, che quando si investe la Cortedi legittimità dell’interpretazione diretta di una fonte della qualenon si ha pubblica conoscenza, questa va prodottaintegralmente, non essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 366c.p.c., comma 1, n. 6, e dell' art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4c.p.c., la riproduzione nel ricorso del solo articolo della cuiinterpretazione si tratta, in quanto incompatibile con i canoni diermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 e segg., e,particolare, con la regola prevista dall'art. 1363 c.c., atteso chela mancanza del testo integrale dell’atto non consente diescludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioniindirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva dellaquestione che interessa (Cass. SU n. 20075/2010; Cass. nn.15495/2009, 27876/2009, 19227/2011, 4350/2015,7981/2018, 6255/2019).La stessa condizione deve ritenersi posta per le fontiregolamentari, posto che, ugualmente, una corretta e compiutainterpretazione di una disposizione non può essere svolta, senon esaminando la fonte nel suo complesso.4. Ove poi fosse possibile esaminare la questioneesaminando i soli due articoli prodotti, la censura nerisulterebbe infondata.Numero registro generale 23411/20255. La clausola secondo la quale «Il dipendente è collocato inN umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026ruolo immediatamente prima del pari grado o qualificDaat a pubblicazione 27/07/2026promosso che lo avrebbe seguito nel ruolo stesso» non puòessere letta separatamente dalla previsione per cui «All'atto delrientro il dipendente ha diritto al reinserimento nel ruolo diprovenienza, con riallocazione in soprannumero in posizione chetenga conto della qualifica rivestita prima del transito nel ruolounico, della progressione di carriera che i dipendenti di pariqualifica e anzianità hanno conseguito in amministrazione nelmedesimo periodo di servizio nonché del riconoscimento delleprofessionalità acquisite e degli avanzamenti di carrieraconseguiti nell'ambito del Sistema di informazione per lasicurezza della Repubblica, secondo i criteri di cui ai successiviarticoli», che è quella che individua i criteri di reinquadramento,ed in particolare, laddove chiede di “tener conto” «dellaprogressione di carriera che i dipendenti di pari qualifica eanzianità hanno conseguito in amministrazione nel medesimoperiodo di servizio», individua il “promosso” al quale fariferimento la chiosa finale.6. Quanto all’interpretazione di tale fattore comparativo, lapremessa del ragionamento compiuto dalla Corte di meritoquanto al rilievo che tale fattore è ispirato alla ratio che ilperiodo di lavoro svolto presso gli OO.II. non deve comportaredanno alla posizione ed alla carriera del dipendente risultacorretta, nel senso di imporre di considerare, mediante unafictio di utile partecipazione, le chance di sviluppo di carrierache, nel periodo di adibizione ai servizi, si siano verificate neiruoli della PCM, riguardo ai colleghi di pari qualifica ed anzianità.In tal senso essa dà applicazione, in senso peraltro piuttostoestensivo, alla regola posta dalla fonte primaria, richiedente ilNumero registro generale 23411/2025perseguimento del «fine del riconoscimento delle professionalitàN umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti». Data pubblicazione 27/07/2026A tale finalità, alla quale va ricondotta l’intenzione delnormatore, anche alla stregua dell’espresso riferimento ai«dipendenti di pari qualifica e anzianità», che rimanda a fattoriobiettivi ed automatici, risulta estranea l’idea che il lavoratoreabbia diritto a fruire della progressione di carriera che un collegarimasto nei ruoli della P.C.M. abbia conseguito per effettoeziologicamente determinante di fattori di merito individualiestranei alle opportunità di sviluppo professionale verificatesinel ruolo, quale quello di essere acceduto alla dirigenza perconcorso pubblico in altro ruolo.7. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione deglin.4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., motivazione apparentein ordine alla reiezione della domanda di risarcimento del danno.Sotto il primo profilo, la statuizione negativa sul danno allaprofessionalità è censurata per non aver applicato il principio didiritto secondo il quale la prova può essere data per presunzioni,e che tra queste era rilevante la durata ultrannualedell’inattività, allegata, che doveva essere ritenuta sufficiente,e imporre una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.Sotto il secondo, la motivazione, nel fondarsi sulla meraaffermazione di genericità dell’allegazione e sul richiamo aiprecedenti di legittimità era apparente, perché questi andavano“calati” al caso concreto.8. Il motivo è inammissibile.Questa Corte, già a partire da Cass SU n. 6572/2006, hacostantemente affermato che «In tema di demansionamento edi dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore alNumero registro generale 23411/2025risarcimento del danno professionale, biologico o esistenzialeN, umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamentDeat a pubblicazione 27/07/2026in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindereda una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio,sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo».L’arresto ebbe già in particolare a specificare che «il dannoprofessionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi indiversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivantedall'impoverimento della capacità professionale acquisita dallavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiorecapacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance,ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizionon può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza diadeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di unaevoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessiall'esperienza professionale destinati a venire meno inconseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabileperiodo di tempo».Se poi è vero che si è anche costantemente affermato che laprova può essere data anche per presunzioni, si è ancheprecisato che la prova presuntiva può essere apprezzata «sesono state operate precise allegazioni» e che esse debbonoconsistere in «elementi indiziari gravi, precisi e concordanti,quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativasvolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la duratadel demansionamento o la diversa e nuova collocazionelavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr.Cass. 2.10.2019 n. 24585, Cass. Cass. 20.4.2018 n. 9901):Cass. n.15/2021. Peraltro, nello stesso senso, già Cass. n.28274/2008, ed ancora Cass. nn. 21/2019, 19923/2019.Numero registro generale 23411/20259. La Corte territoriale, nel giudicare in sostanza l’onere dNi umero sezionale 2998/2026Numero di raccolta generale 24049/2026allegazione specifica non sufficientemente soddisfatto ai finDait a pubblicazione 27/07/2026della prova del danno, in quanto riferentesi esclusivamente alladurata (peraltro relativamente modesta) di totale inattività, nonsi è discostata da tali princìpi. Per converso, la deduzione percui le allegazioni in questione avrebbero dovuto essere giudicatesufficienti allo scopo, attinge al merito del giudizio dellasufficienza di tali elementi indiziari ad integrare una provapresuntiva, e come tale non è sindacabile in sede di legittimitàfuori dei limiti di cui al n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.(tra le tante, Cass. nn. 1216/2006, 1234/2019, 20553/2021,27266/2023).10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.11. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi,oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 giugno2026.La PresidenteIrene Tricomi