Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37766/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24.011984 avverso la sentenza del 28 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello li Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente all'eccessività della pena irrogata per il reato di cui all'art. 337 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità e perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione circa l'adeguatezza della pena alle concrete caratteristiche dell'azione offensiva e alla personalità dell'agente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24.011984 avverso la sentenza del 28 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello li Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente all'eccessività della pena irrogata per il reato di cui all'art. 337 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché privo di concreta specificità e perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione circa l'adeguatezza della pena alle concrete caratteristiche dell'azione offensiva e alla personalità dell'agente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 37766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris