Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 05850/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Catignano (Pe) 10/05//1952 avverso la sentenza n. 11/2021 della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di L'Aquila ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria spagnola, consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso in data 1 ottobre 2021 in ordine alle accuse di partecipazione ad una organizzazione criminale, collegata con il clan camorristico Contini, dedita al traffico di stupefacenti e di riciclaggio dei proventi da reato, limitandola alla sola ipotesi di natura associativa, attesa la pendenza in Italia di concomitante procedimento a carico del Merlini per vari reati, tra cui quello di cui all'art. 648-ter cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Merlini che, con un unico motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 e successive modifiche, sostenendo di non essersi mai potuto difendere, poiché il mandato di arresto europeo e quindi i fatti per i quali si procede in Spagna non gli sono mai stati formalmente contestati né sono stati portati mai a conoscenza del suo difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su una doglianza tanto generica quanto manifestamente infondata.

Il ricorrente non contesta, infatti, il contenuto del mandato di arresto europeo, definito nelle sue linee generali dall'art. 6 della legge n. 69 del 2005 come da ultimo modificato dal d.

Igs. 2 febbraio 2021, n 10, ma pretende che esso gli venga formalmente contestato, postulandone una funzione analoga a quella propria dell'atto processuale a ciò deputato nell'ambito del procedimento in corso nei suoi confronti all'estero.

Il mandato di arresto europeo, infatti, quand'anche di natura processuale, non ha la funzione né di formalizzare l'accusa nei confronti dell'indagato né di anticipare il contenuto della vocatio in iudicium, trattandosi di scadenze proprie del procedimento che avrà luogo nel diverso Stato dell'Unione europea la cui autorità giudiziaria ha formulato la richiesta di consegna.

Inoltre, l'abrogazione per effetto del citato d.

Igs. n. 10 del 2021 dei commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso art. 6 ha eliminato la necessità di allegazione dei documenti ivi indicati nonché delle correlate cause di rifiuto, rimarcando la natura propriamente propedeutica del mandato europeo rispetto alla consegna, ragione giustificativa anche del suo carattere 'autosufficiente', nel senso che in esso devono essere contenuti tutti gli elementi necessari per consentire il (limitato) controllo demandato all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv.282253).2.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005 Così deciso, il 17 febbraio 2022 Il consigliere estensore Il P sidente Orlan o [OSCURATO:PERSONA] // DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Catignano (Pe) 10/05//1952 avverso la sentenza n. 11/2021 della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di L'Aquila ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria spagnola, consegna richiesta in forza di mandato di arresto europeo emesso in data 1 ottobre 2021 in ordine alle accuse di partecipazione ad una organizzazione criminale, collegata con il clan camorristico Contini, dedita al traffico di stupefacenti e di riciclaggio dei proventi da reato, limitandola alla sola ipotesi di natura associativa, attesa la pendenza in Italia di concomitante procedimento a carico del Merlini per vari reati, tra cui quello di cui all'art. 648-ter cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Merlini che, con un unico motivo di censura, deduce la violazione dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 e successive modifiche, sostenendo di non essersi mai potuto difendere, poiché il mandato di arresto europeo e quindi i fatti per i quali si procede in Spagna non gli sono mai stati formalmente contestati né sono stati portati mai a conoscenza del suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su una doglianza tanto generica quanto manifestamente infondata. Il ricorrente non contesta, infatti, il contenuto del mandato di arresto europeo, definito nelle sue linee generali dall'art. 6 della legge n. 69 del 2005 come da ultimo modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n 10, ma pretende che esso gli venga formalmente contestato, postulandone una funzione analoga a quella propria dell'atto processuale a ciò deputato nell'ambito del procedimento in corso nei suoi confronti all'estero. Il mandato di arresto europeo, infatti, quand'anche di natura processuale, non ha la funzione né di formalizzare l'accusa nei confronti dell'indagato né di anticipare il contenuto della vocatio in iudicium, trattandosi di scadenze proprie del procedimento che avrà luogo nel diverso Stato dell'Unione europea la cui autorità giudiziaria ha formulato la richiesta di consegna. Inoltre, l'abrogazione per effetto del citato d. Igs. n. 10 del 2021 dei commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso art. 6 ha eliminato la necessità di allegazione dei documenti ivi indicati nonché delle correlate cause di rifiuto, rimarcando la natura propriamente propedeutica del mandato europeo rispetto alla consegna, ragione giustificativa anche del suo carattere 'autosufficiente', nel senso che in esso devono essere contenuti tutti gli elementi necessari per consentire il (limitato) controllo demandato all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv.282253).2. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005 Così deciso, il 17 febbraio 2022 Il consigliere estensore Il P sidente Orlan o [OSCURATO:PERSONA] // DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 05850/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris