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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 18873/2023

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 22/9/2022, depositata il 23/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita ia relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di merito; viste le note conclusive del difensore dei ricorrenti con cui si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 22 settembre 2023, dep. il 23 settembre 2023, ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, pronunziata il 12 ottobre 2021 con motivazione depositata fuori termine il 23 febbraio 2022.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

Deducono che l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado agli imputati comporta una nullità a regime intermedio la quale, ove ritualmente eccepita (così come è avvenuto nella specie) non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore.

Lamentano, in ogni caso, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 585, co. 3, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata erroneamente l'inammissibilità dell'appello, proposto dall'avv.to Rinaldin i: 5 aprile 2022, in quanto tardivo nonostante l'avviso di deposito della sentenza non fosse stato mai notificato né al codifensore, avv.to,Ferialdi, né agli imputati personalmente presso il domicilio eletto.

Deducono che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare tardivo l'appello p:-oposto dall'avv.to Rinaldin oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione a questo dell'avviso di deposito della sentenza del Giudice di Pace (comunicazione avvenuta il 24 febbraio 2022) in quanto, visto il disposto di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. — secondo cui, quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato e il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo —, il termine ultimo per impugnare non poteva ancora dirsi decorso e spirato essendo stata omessa del tutto la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati e al co- difensore.

3. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Venezia.

4. li giudice di pace, a norma dell'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale e non è quindi consentito alla predetta autorità giudiziaria autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art.544 cod. proc. pen..

Ne deriva che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno e, quindi„ fuori termine, l'impugnazione deve essere proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, co. 2, e

585. 1, lett. b) e cc. 2, cod. proc. pen. (ex multis, e da ultimo, Sez. 4 , n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163-01; Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809-01).

A norma deli'art.128, co.1, ultima parte, cod proc. pen., «quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato [...] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnare».

5. Risulta dagli atti (al cui esame diretto questa Corte può accedere, in ragione del vizio denunciato; cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 — 01) quanto segue: - in data 12 ottobre 2021, il Giudice di Pace di Venezia pronunziava sentenza di condanna a carico degli odierni ricorrenti e si riservava il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione; - la sentenza veniva depositata il 23 febbraio 2022 e, quindi, fuori termine; - gli imputati erano difesi dall'avv.to Rinaldin e dall'avv.to Ferialdi; - l'avviso di deposito veniva comunicato al solo avv.to Rinaldin in proprio il 24 febbraio 2022 e non anche all'avv.to Ferialdi e, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, ai due imputati che avevano eietto domicilio presso quest'ultimo difensore; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello il 5 aprile 2022; - alla prima udienza dinanzi al Tribunale di Venezia il predetto difensore eccepiva l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza e dell'avviso di deposito della sentenza all'avv.to Ferialdi, co-difensore degli imputati, e a questi ultimi; - il Thbunale in funzione di giudice d'appello disponeva la notifica (effettuata il successivo 22 giugno 2022) ai predetti del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale, mentre non disponeva la notifica dell'avviso di deposito della sentenza affermando che «trattasi di incombente che non spetta al Tribunale che esercita le funzioni di appello»; - tale avviso non veniva mai notificato agli imputati e all'avv.to Ferialdi; - l'appello dell'avv.to Rinaldin veniva dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.

6. Orbene, nella specie, l'avviso di deposito della sentenza è stato notificato ad un solo difensore e non agli imputati e al co-difensore presso cui questi avevano eletto domicilio.

Ricorre, quindi, nella specie, alla stregua della prevalente e condivisa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 , n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526; Sez. 5, 13803, 17/2/2020, Tuburcic IOn, Rv. 279100; Sez. 2, n. 36441 del 21/07/2015, Rv. 264832; Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevenato, Rv. 261763; Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917) una nullità a regime intermedio che non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore, poiché nei confronti dell'imputato non decorrono i termini per la proposizione dell'impugnazione, con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito di tale giuoizio.

Come sottolineato nelle sentenze dianzi richiamate «la tesi dell'unitarietà dell'impugnazione spettante all'imputato ed al difensore dello stesso è divenuta insostenibile a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non consentiva la restituzione nel termine per l'impugnazione in favore dell'imputato, il quale non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, anche nel caso ln cui quest'ultimo fosse stato precedentemente impugnato dal difensore dello stesso imputato (Corte cost., n. 317 del 03/11/2009).

Ne segue che il gravame proposto dal difensore lascia inalterata l'autonoma facoltà di impugnazione dell'imputato, ove la stessa non sia stata tempestivamente esercitata e tale mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalità procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell'imputato; ma ne segue altresì che il procedimento di secondo grado celebratosi a seguito dell dripugnazione del difensore è destinato, in tali casi, ad una sostanziale invalidazione per effetto della declaratoria di inefficacia, in sede esecutiva, del titolo formatosi in assenza di una valida notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, e comunque della inevitabile restituzione di quest'ultimo nel termine per proporre a sua volta impugnazione» (Sez. 5, n. 50980/2014, cit. ).

Nel caso di specie, dunque, l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe da considerarsi rituale solo ove la notifica del deposito della sentenza del Giudice di pace fosse stata regolarmente effettuata anche nei confronti degli imputati e fossero decorsi i relativi termini per l'impugnazione.

Orbene, poiché, come risulta dagli atti, il decreto di citazione per il giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado, è stato emesso senza la preventiva notifica, agli imputati e al co-difensore, dell'avviso di deposito della decisione appellata, detto decreto è da ritenersi nullo.

7. Alla dichiarazione di nullità consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 22/9/2022, depositata il 23/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita ia relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice di merito; viste le note conclusive del difensore dei ricorrenti con cui si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 22 settembre 2023, dep. il 23 settembre 2023, ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, pronunziata il 12 ottobre 2021 con motivazione depositata fuori termine il 23 febbraio 2022. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Deducono che l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado agli imputati comporta una nullità a regime intermedio la quale, ove ritualmente eccepita (così come è avvenuto nella specie) non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore. Lamentano, in ogni caso, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 585, co. 3, cod. proc. pen. per essere stata dichiarata erroneamente l'inammissibilità dell'appello, proposto dall'avv.to Rinaldin i: 5 aprile 2022, in quanto tardivo nonostante l'avviso di deposito della sentenza non fosse stato mai notificato né al codifensore, avv.to,Ferialdi, né agli imputati personalmente presso il domicilio eletto. Deducono che il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare tardivo l'appello p:-oposto dall'avv.to Rinaldin oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione a questo dell'avviso di deposito della sentenza del Giudice di Pace (comunicazione avvenuta il 24 febbraio 2022) in quanto, visto il disposto di cui all'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. — secondo cui, quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato e il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo —, il termine ultimo per impugnare non poteva ancora dirsi decorso e spirato essendo stata omessa del tutto la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati e al co- difensore. 3. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Venezia. 4. li giudice di pace, a norma dell'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale e non è quindi consentito alla predetta autorità giudiziaria autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art.544 cod. proc. pen.. Ne deriva che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno e, quindi„ fuori termine, l'impugnazione deve essere proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, co. 2, e 585. 1, lett. b) e cc. 2, cod. proc. pen. (ex multis, e da ultimo, Sez. 4 , n. 36767 del 17/11/2020, Farchioni, Rv. 280163-01; Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809-01). A norma deli'art.128, co.1, ultima parte, cod proc. pen., «quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato [...] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnare». 5. Risulta dagli atti (al cui esame diretto questa Corte può accedere, in ragione del vizio denunciato; cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 — 01) quanto segue: - in data 12 ottobre 2021, il Giudice di Pace di Venezia pronunziava sentenza di condanna a carico degli odierni ricorrenti e si riservava il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione; - la sentenza veniva depositata il 23 febbraio 2022 e, quindi, fuori termine; - gli imputati erano difesi dall'avv.to Rinaldin e dall'avv.to Ferialdi; - l'avviso di deposito veniva comunicato al solo avv.to Rinaldin in proprio il 24 febbraio 2022 e non anche all'avv.to Ferialdi e, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, ai due imputati che avevano eietto domicilio presso quest'ultimo difensore; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello il 5 aprile 2022; - alla prima udienza dinanzi al Tribunale di Venezia il predetto difensore eccepiva l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza e dell'avviso di deposito della sentenza all'avv.to Ferialdi, co-difensore degli imputati, e a questi ultimi; - il Thbunale in funzione di giudice d'appello disponeva la notifica (effettuata il successivo 22 giugno 2022) ai predetti del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale, mentre non disponeva la notifica dell'avviso di deposito della sentenza affermando che «trattasi di incombente che non spetta al Tribunale che esercita le funzioni di appello»; - tale avviso non veniva mai notificato agli imputati e all'avv.to Ferialdi; - l'appello dell'avv.to Rinaldin veniva dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. 6. Orbene, nella specie, l'avviso di deposito della sentenza è stato notificato ad un solo difensore e non agli imputati e al co-difensore presso cui questi avevano eletto domicilio. Ricorre, quindi, nella specie, alla stregua della prevalente e condivisa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 , n. 5888 del 11/02/2022, Vacchiano, Rv. 282526; Sez. 5, 13803, 17/2/2020, Tuburcic IOn, Rv. 279100; Sez. 2, n. 36441 del 21/07/2015, Rv. 264832; Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevenato, Rv. 261763; Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917) una nullità a regime intermedio che non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore, poiché nei confronti dell'imputato non decorrono i termini per la proposizione dell'impugnazione, con conseguente nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito di tale giuoizio. Come sottolineato nelle sentenze dianzi richiamate «la tesi dell'unitarietà dell'impugnazione spettante all'imputato ed al difensore dello stesso è divenuta insostenibile a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non consentiva la restituzione nel termine per l'impugnazione in favore dell'imputato, il quale non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, anche nel caso ln cui quest'ultimo fosse stato precedentemente impugnato dal difensore dello stesso imputato (Corte cost., n. 317 del 03/11/2009). Ne segue che il gravame proposto dal difensore lascia inalterata l'autonoma facoltà di impugnazione dell'imputato, ove la stessa non sia stata tempestivamente esercitata e tale mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalità procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell'imputato; ma ne segue altresì che il procedimento di secondo grado celebratosi a seguito dell dripugnazione del difensore è destinato, in tali casi, ad una sostanziale invalidazione per effetto della declaratoria di inefficacia, in sede esecutiva, del titolo formatosi in assenza di una valida notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, e comunque della inevitabile restituzione di quest'ultimo nel termine per proporre a sua volta impugnazione» (Sez. 5, n. 50980/2014, cit. ). Nel caso di specie, dunque, l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe da considerarsi rituale solo ove la notifica del deposito della sentenza del Giudice di pace fosse stata regolarmente effettuata anche nei confronti degli imputati e fossero decorsi i relativi termini per l'impugnazione. Orbene, poiché, come risulta dagli atti, il decreto di citazione per il giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado, è stato emesso senza la preventiva notifica, agli imputati e al co-difensore, dell'avviso di deposito della decisione appellata, detto decreto è da ritenersi nullo. 7. Alla dichiarazione di nullità consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio pe
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