CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEgato avviso alfe barti 2. . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato al predetto la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen. al medesimo ascritto. 2. Con dichiarazione trasmessa alla cancelleria il 25 gennaio 2022, il difensore dell'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando dichiarazione personale, con sottoscrizione autenticata, del ricorrente. 3. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente