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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14441/2026

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erto Bombardi, NicolòCiccolella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AndreaCaglia', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaDomenica Cazzato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea, Giovanni MariaCosta, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Ministero Dell’Economia E DelleDella Salute-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.666/2023 depositatail 30/01/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Numero registro generale 17471/2023Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 14441/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erto Bombardi, NicolòCiccolella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AndreaCaglia', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaDomenica Cazzato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea, Giovanni MariaCosta, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Ministero Dell’Economia E DelleDella Salute-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.666/2023 depositatail 30/01/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Numero registro generale 17471/2023Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 14441/2026Data pubblicazione 15/05/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 14441/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris