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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27802/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sull'inidoneità del domicilio indicato (come evidenziato dalla competente autorità di polizia), sulla mancata fruizione di permessi premio, sull'assenza di revisione critica rispetto ai reati per i quali il detenuto sta espiando la pena e, quindi, ha evidenziato la necessità di un approfondimento dell'osservazione inframuraria per verificare l'inizio di un processo di revisione critica; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, pur lamentando violazione di legge in realtà chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sull'inidoneità del domicilio indicato (come evidenziato dalla competente autorità di polizia), sulla mancata fruizione di permessi premio, sull'assenza di revisione critica rispetto ai reati per i quali il detenuto sta espiando la pena e, quindi, ha evidenziato la necessità di un approfondimento dell'osservazione inframuraria per verificare l'inizio di un processo di revisione critica; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, pur lamentando violazione di legge in realtà chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] maggio 20
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