CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Potenza ha, per quanto qui rileva, confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione (procedendo unicamente a ridurre le pene accessorie fallimentari). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, si lamenta che la corte territoriale, a fronte delle specifiche censure poste nell'atto di appello, non abbia dato conto delle ragioni per le quali esse sono state disattese e ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato nonostante la sua posizione sia stata sempre trattata in maniera identica a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], mandato assolto dalla sentenza impugnata per non essere emersa la prova del suo ruolo di amministratore di fatto; ruolo ritenuto incongruamente sussistere invece in capo al ricorrente e ciò nonostante la teste Carbone abbia affermato che [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore solo fino a prima dell'estate del 2008 per poi trasferirsi al nord Italia e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - assolto perché mera testa di legno - abbia asserito di non aver mai conosciuto [OSCURATO:PERSONA] ma solo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato risultando del tutto manchevole la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza in scrutinio non assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale, limitandosi ad affermare - a fronte delle puntuali deduzioni difensive solte nell'atto di impugnazione - che dovesse ritenersi pacifico che l'imputato (avendolo ammesso anche i testi della difesa Carbone e Tornincasa) che [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto funzioni di amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]., di guisa che risulterebbe inconferente il rilievo difensivo valorizzato nell'atto di gravame secondo cui egli ha rivestito detto incarico solo dal 22.5.2004 fino al 9.6.2008 allorquando la società risultava "attiva e quasi in pareggio". Ed invero, a fronte della ricostruzione di primo grado che in buona sostanza imputa le condotte di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale afferente beni aziendali al ricorrente in virtù della sua incontestabile veste formale rivestita in seno alla società e delle circostanze di fatto che lo avrebbero visto agire in accordo col fratello Gianpaolo, socio della società, ritenuto amministratore di fatto, in virtù di quei medesimi segni esteriori - quali la cessione nel settembre del 2008 delle quote societarie da parte dei due fratelli a [OSCURATO:PERSONA] (testa di legno mandato assolto già in primo grado), la costituzione sempre da parte di entrambi i fratelli, in data 5.8.2008, di un'altra società la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente lo stesso oggetto sociale e la stessa sede della [OSCURATO:SOCIETA]. poi fallita con sentenza del tribunale fallimentare del 21.5.2010, la cessazione dell'attività d'impresa a seguito della cessione delle quote a [OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione della natura meramente fittizia della cessione medesima - riferibili anche a [OSCURATO:PERSONA] - l'appello aveva appunto lamentato che la valutazione relativa alla posizione del ricorrente fosse rimasta ancorata al suo ruolo formale laddove la stessa imputazione imputava le condotte illecite, ad entrambi i fratelli, in considerazione anche del ruolo di fatto da entrambi ricoperto, sia pure per [OSCURATO:PERSONA] circoscritto al periodo che va dalla cessazione formale della carica risalente al giugno 2008 al fallimento dichiarato nel 2010. La Corte di appello invece di colmare tale lacuna si è limitata ad affermare quanto sopra descritto e a tacciare di genericità l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], affrontando l'aspetto dell'amministrazione di fatto solo con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (assolto, per carenza di prova, sulla base di quegli stessi elementi che, valorizzati dal primo giudice per ritenere entrambi gli imputati colpevoli, non sono stati invece ritenuti sufficienti, da parte della corte di merito, a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA]). Di là della correttezza o meno dell'impostazione seguita dalla corte di appello nell'assolvere [OSCURATO:PERSONA] - aspetto che esula dal presente giudizio in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero - rimane comunque il dato non tanto di una contraddittorietà motivazionale quanto di una assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni poste dal ricorrente a base del suo appello che dovranno essere quindi vagliate nell'ambito del nuovo giudizio. Questo, mentre non potrà prescindere dal dato della carica formalmente rivestita da [OSCURATO:PERSONA] relativamente a un determinato, non trascurabile, periodo, dovrà poi proseguire, accertando l'esistenza di elementi sintomatici di una sua permanenza nell'amministrazione - e ciò di là della prosecuzione o meno dell'attività d'impresa - anche a seguito della cessazione della carica o quanto meno di un suo coinvolgimento nelle condotte illecite alla stregua degli interessi in gioco. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Salerno, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz