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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 35889/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3.5.2021, con cui era stata respinta la domanda dell'interessata di concessione della liberazione anticipata per il semestre ricomposto maturato dal 20.1.2006 al 23.5.2006 e dal 29.2.2008 al 26.4.2008.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della Granillo, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 della legge n. 354/1975. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Granillo è stata scarcerata per espiazione della pena in data 16.3.2022, come risulta dall'acquista certificazione del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA].

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3.5.2021, con cui era stata respinta la domanda dell'interessata di concessione della liberazione anticipata per il semestre ricomposto maturato dal 20.1.2006 al 23.5.2006 e dal 29.2.2008 al 26.4.2008. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della Granillo, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 della legge n. 354/1975. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la Granillo è stata scarcerata per espiazione della pena in data 16.3.2022, come risulta dall'acquista certificazione del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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