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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49887/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Larino di condanna del predetto per il reato di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione e [OSCURATO:PERSONA] Antonio di gr. 0,40 di cocaina); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi meramente ripetitivi delle doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull'attendibilità, la credibilità, Io spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la ccindanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Larino di condanna del predetto per il reato di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione e [OSCURATO:PERSONA] Antonio di gr. 0,40 di cocaina); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi meramente ripetitivi delle doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull'attendibilità, la credibilità, Io spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la ccindanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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