CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 12114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28591/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e quali ex soci e (il solo [OSCURATO:PERSONA]) ex amministratore dell’estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28591/2015 Numero sezionale 1032/2022 Numero di raccolta generale 12114/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 806/17/15, depositata il 29 aprile 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La controversia ha per oggetto due avvisi d’accertamento emessi dall’ Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in materia di Ires, Iva ed Irap di cui agli anni d’imposta 2007 e 2008 e notificati, in luogo della società estinta al socio e liquidatore della stessa, [OSCURATO:PERSONA], ed ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; nonché due avvisi d’accertamento, sempre nei confronti della società ed anch’essi notificati al liquidatore ed ai soci, relativi, per le medesime annualità, all’omessa ritenuta a titolo d’imposta sul reddito da partecipazione costituito dagli utili occulti che si presumevano distribuiti al socio [OSCURATO:PERSONA], in ragione della ristretta e familiare base societaria; nonché avvisi d’accertamento, nei confronti di ciascuna delle persone fisiche dei soci, per l’Irpef delle medesime annualità, relativi al reddito da partecipazione costituito dagli utili occulti di cui si presumeva la distribuzione, per la ristretta e familiare base societaria; nonché atti di accertamento, per ciascuna delle predette annualità, delle responsabilità di ciascuno dei soci e dell’amministratore e liquidatore, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28591/2015 Numero sezionale 1032/2022 Numero di raccolta generale 12114/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 nonché otto cartelle di pagamento, relative alla riscossione frazionata delle pretese di cui ai medesimi anni d’imposta. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnarono i predetti atti. [OSCURATO:PERSONA] tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], dopo averli riuniti, li rigettò. Avverso tale decisione i contribuenti hanno proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha accolto; l’Agenzia ha proposto appello incidentale. L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. I contribuenti si sono costituiti con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia, da parte della CTR, sull’appello incidentale erariale, con il quale si sosteneva la tardività dei ricorsi introduttivi, cui si imputava un asserito uso strumentale e non in buona fede dell’istanza di accertamento per adesione, non seguita da alcun tentativo effettivo di accordo, al solo fine di prolungare il termine per impugnare gli atti impositivi. Il motivo è infondato. Infatti, accogliendo l’appello principale dei contribuenti, e quindi annullando gli atti impositivi oggetto dei loro ricorsi introduttivi, la CTR ha implicitamente, ma necessariamente, rigettato il motivo di appello incidentale erariale con il quale se ne deduceva la tardività (sul rigetto implicito delle questioni pregiudiziali di rito cfr., ex plurimis, Cass.06/12/2017, n. 29191). 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28591/2015 Numero sezionale 1032/2022 Numero di raccolta generale 12114/2022 nullità della sentenza impugnata per la natura meramente apparente Data pubblicazione 13/04/2022 della sua motivazione. Il motivo è fondato. Infatti «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 ). Nel caso di specie la motivazione resa dal giudice a quo si compone di due nuclei, uno relativo alla società e l’altro “collettivamente ed impersonalmente” ai soci , ciascuno composto di pochissime righe, dal contenuto criptico ed apodittico, che non consente di comprendere non solo la ratio decidendi, ma l’oggetto stesso della decisione, che non viene posta in univoca e specifica correlazione con nessuno dei plurimi atti impositivi controversi. E’ evidente, invero, come in un processo di natura impugnatoria, quale quello tributario, non possa ritenersi intelligibile una motivazione che prescinda del tutto dall’individuazione degli atti tributari impugnati. La conseguente carenza della motivazione è accentuata, nel caso di specie, dalla circostanza che gli 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28591/2015 Numero sezionale 1032/2022 Numero di raccolta generale 12114/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 atti oggetto dei ricorsi introduttivi sono numerosi, riguardano soggetti diversi ed anni d’imposta differenti e, soprattutto, sono fondati su causae petendi diverse, specie per quanto riguarda le persone fisiche, attinte per il debito della società, per il reddito personale di partecipazione ed a titolo di responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci. In tale contesto, generico e nebuloso, della motivazione, il mero richiamo astratto a precedenti di legittimità, decontestualizzato da riferimenti univoci e concreti al thema decidendum, non contribuisce ad elevare la motivazione al c.d. minimo costituzionale necessario. All’accoglimento del motivo segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso erariale, attinenti il merito della controversia. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a :