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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47192/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 482-477 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la tenuta della motivazione in punto di concorso nella falsificazione, è manifestamente infondato, poiché secondo ius receptum è pacifico che il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità rende evidente la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 482-477 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la tenuta della motivazione in punto di concorso nella falsificazione, è manifestamente infondato, poiché secondo ius receptum è pacifico che il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità rende evidente la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 47192/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris