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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 00574/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/04/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata motivazione della declaratoria di inammissibilità della sua istanza di affidamento in prova per il mancato decorso del triennio ex art. 58-quater Ord. pen. dalla revoca della misura alternativa disposta nei suoi confronti con ordinanza del 14 dicembre 2021, tenuto conto che la nuova istanza riguardava una condanna differente rispetto a quella oggetto della sopra indicata revoca; Considerato che le doglianze sono prive di pregio atteso che la preclusione opera automaticamente e che il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi (Sez. 1, Sentenza n. 14860 del 19/02/2020, Rv. 279123 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 7 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] censura la mancata motivazione della declaratoria di inammissibilità della sua istanza di affidamento in prova per il mancato decorso del triennio ex art. 58-quater Ord. pen. dalla revoca della misura alternativa disposta nei suoi confronti con ordinanza del 14 dicembre 2021, tenuto conto che la nuova istanza riguardava una condanna differente rispetto a quella oggetto della sopra indicata revoca; Considerato che le doglianze sono prive di pregio atteso che la preclusione opera automaticamente e che il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi (Sez. 1, Sentenza n. 14860 del 19/02/2020, Rv. 279123 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 20
Decreto Cassazione n. 00574/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris