CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37871/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo 2 uu ckzi, utz-b-3 udito il dif S'ore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la prescrizione della contravvenzione di cui all'art 4 legge 110/75 e rideterminando la pena; fatti compiuti il 13.4.2013. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, che, col primo motivo ha dedotto vizio di motivazione illogica ed apparente, nonchè violazione della norma ex art 612/2 cp, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il delitto di minaccia grave, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero riscontrate dall'acquisizione degli atti di un diverso procedimento penale relativo al delitto di lesioni ai danni del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. 2.Col secondo motivo è stata censurata l'omessa motivazione circa la negatoria delle attenuanti generiche. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dalla sentenza impugnata si ricava che l'attuale imputato è già stato giudicato e condannato con rito direttissimo per il delitto di lesioni ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], condotta realizzata nello stesso contesto spazio-temporale in cui l'attuale ricorrente pose in essere il comportamento minatorio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], evento oggetto del presente giudizio. Quest'ultimo aveva descritto lo svolgimento dei fatti, raccontando della minaccia con un coltello che l'attuale ricorrente aveva realizzato ai danni di Cioffi. La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto passivo del delitto di lesioni, trovassero riscontro logico nel dato della condanna infitta al ricorrente nel primo procedimento, sottolineando che neppure era ipotizzabile la possibilità di confusione nell'indicazione del responsabile dei comportamenti aggressivi e minatori, in quanto l'imputato era conosciuto da [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale sintetica ma corretta e non manifestamente illogica motivazione i motivi di ricorso sono inammissibili. 1.1 In primis va sottolineato che è inammissibile la deduzione della violazione dell'art 192 cpp presentata dal ricorrente, alla luce del principio anche di recente affermato da questa Corte regolatrice nella sua massima espressione, secondo il quale è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili - come nel caso in esame proposto dal ricorrente - in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027. 1.2 Il ricorso, per altro verso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata sia pur ristretta ma non manifestamente illogica, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le esternazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio circa l'assenza di riscontri al narrato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e genericissime censure di motivazione apparente, prive di qualsivoglia concreto appiglio alla motivazione della sentenza impugnata. 2. Il motivo volto a censurare la mancata concessione delle circostanze generiche è inammissibile. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 27098601) 2.1 La sentenza impugnata è in armonia con i suddetti principi, poiché la mancata concessione delle attenuanti generiche è derivata dalla corretta valutazione, ex art 133 cp, dei precedenti penali gravanti sull'imputato. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.7.2021 Il C