Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 luglio 1961

Cassazione n. 02745/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico dì: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ("t77 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] INTERDITTIVA E' [OSCURATO:PERSONA] L'INAMMISSIBILITA' O [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 257, c.p.p., annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bari in data 16.12.2020 (avente ad oggetto "i telefoni cellulari in uso agli indagati"), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata, nella sua qualità di direttore sanitario dell'A.O.U.C.

Policlinico di Bari, unitamente ad altri soggetti, per i reati di cui agli artt. 328 e 586, c.p., oggetto della imputazione provvisoria, sul presupposto che il suddetto provvedimento sia "privo di motivazione in ordine alla necessità della cosa sottoposta a sequestro per l'accertamento dei fatti.

2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso pen cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di 5411~, lamentando violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 253, c.p.p.

Rileva, al riguardo, il pubblico ministero ricorrente che "l'obiettivo investigativo nella fattispecie de qua era quello di assicurare al procedimento "messaggi, chat e qualsiasi altro elemento utile alla approfondita ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità", tramite estrazione di copia forense; evidentemente dimostrative dei fatti illeciti oggetto di specifica contestazione cautelare e tanto si poteva fare attraverso la materiale apprensione del telefono cellulare attinto dal provvedimento ablatorio".

Trattandosi di cose pertinenti al reato necessarie all'accertamento dei fatti, il provvedimento di sequestro deve ritenersi adeguatamente motivato, senza tacere che il tribunale del riesame avrebbe potuto comunque esercitare il potere di integrazione della motivazione carente ad esso riconosciuto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente infondati e generici.

Come è noto, infatti, a norma dell'art. 325, co. 1, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, nozione in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, per essere contraddistinta da vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, mentre non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione (cfr. Cass., sez.

VI, 4.4.2003, n. 24250, rv. 225578; Cass., Sez.

U., 28.1.2004, n. 5876, rv. 226710; Cass., sez.

II, 14.3.2017, n. 18951, rv. 269656).

Da tale vizio non risulta affetta l'ordinanza oggetto del ricorso proposto dal pubblico ministero, avendo il tribunale del riesame correttamente evidenziato la mancanza di una reale motivazione del decreto di sequestro probatorio fatto oggetto dell'impugnazione cautelare, con riferimento ai concorrenti profili della relazione tra i beni di cui è stato disposto il sequestro e le condotte su cui si indaga e dell'esigenza probatoria da soddisfare attraverso il sequestro dei beni stessi, profili che non vengono minimamente presi in considerazione dal riferimento del tutto assertivo e tautologico operato dal pubblico ministero nel provvedimento di sequestro alla necessità di "verificare la sussistenza di messaggi, chat e qualsiasi altro elemento utile alla approfondita ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità".

L'annullamento del decreto di sequestro probatorio di cui si discute, trova, dunque, piena giustificazione in una radicale assenza di motivazione del provvedimento in questione, che lo rende, sul piano della realtà giuridica, tamquam non esset, essendo privo di quei requisiti minimi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, devono essere indicati per illustrare le ragioni del sequestro.

Non risulta, infatti, adempiuto dal pubblico ministero l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, modulato da parte del pubblico ministero, proprio come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781).

Tale approdo interpretativo è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, essendosi evidenziato, per l'appunto, come il decreto di sequestro probatorio - al pari del decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr. Cass., Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548).

Più recentemente si è, inoltre, chiarito che in tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, (come nel caso che ci occupa i telefoni cellulari in uso a tutti gli indagati) nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita solo a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro (cfr. Cass., Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949).

Tale motivazione non è affatto rinvenibile, come si è visto, nel provvedimento di sequestro, né tale carenza motivazionale poteva essere integrata dal tribunale del riesame, come genericamente sostenuto dal pubblico ministero ricorrente.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, essendo l'indicazione delle specifiche finalità del sequestro probatorio prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale, la mancanza di motivazione sulla rilevanza della cosa pertinente al reato ai fini dell'accertamento dei fatti e sul nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato, comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (cfr. Cass., Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Rv. 277989; Cass., n. 39187 del 17/09/2021).

Né a diverse conclusioni sarebbe possibile giungere, sulla base di altro orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, a condizione che il pubblico ministero abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Rv. 241881; Cass., Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Rv. 267329), posto che, come si è detto, il pubblico ministero nel caso in esame ha completamente omesso di indicare, sia pure genericamente, le esigenze probatorie da soddisfare, secondo i principi in precedenza indicati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma il 6.10.2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico dì: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ("t77 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] INTERDITTIVA E' [OSCURATO:PERSONA] L'INAMMISSIBILITA' O [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 257, c.p.p., annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bari in data 16.12.2020 (avente ad oggetto "i telefoni cellulari in uso agli indagati"), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata, nella sua qualità di direttore sanitario dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari, unitamente ad altri soggetti, per i reati di cui agli artt. 328 e 586, c.p., oggetto della imputazione provvisoria, sul presupposto che il suddetto provvedimento sia "privo di motivazione in ordine alla necessità della cosa sottoposta a sequestro per l'accertamento dei fatti. 2. Avverso la decisione del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso pen cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di 5411~, lamentando violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 253, c.p.p. Rileva, al riguardo, il pubblico ministero ricorrente che "l'obiettivo investigativo nella fattispecie de qua era quello di assicurare al procedimento "messaggi, chat e qualsiasi altro elemento utile alla approfondita ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità", tramite estrazione di copia forense; evidentemente dimostrative dei fatti illeciti oggetto di specifica contestazione cautelare e tanto si poteva fare attraverso la materiale apprensione del telefono cellulare attinto dal provvedimento ablatorio". Trattandosi di cose pertinenti al reato necessarie all'accertamento dei fatti, il provvedimento di sequestro deve ritenersi adeguatamente motivato, senza tacere che il tribunale del riesame avrebbe potuto comunque esercitare il potere di integrazione della motivazione carente ad esso riconosciuto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente infondati e generici. Come è noto, infatti, a norma dell'art. 325, co. 1, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, nozione in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, per essere contraddistinta da vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, mentre non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione (cfr. Cass., sez. VI, 4.4.2003, n. 24250, rv. 225578; Cass., Sez. U., 28.1.2004, n. 5876, rv. 226710; Cass., sez. II, 14.3.2017, n. 18951, rv. 269656). Da tale vizio non risulta affetta l'ordinanza oggetto del ricorso proposto dal pubblico ministero, avendo il tribunale del riesame correttamente evidenziato la mancanza di una reale motivazione del decreto di sequestro probatorio fatto oggetto dell'impugnazione cautelare, con riferimento ai concorrenti profili della relazione tra i beni di cui è stato disposto il sequestro e le condotte su cui si indaga e dell'esigenza probatoria da soddisfare attraverso il sequestro dei beni stessi, profili che non vengono minimamente presi in considerazione dal riferimento del tutto assertivo e tautologico operato dal pubblico ministero nel provvedimento di sequestro alla necessità di "verificare la sussistenza di messaggi, chat e qualsiasi altro elemento utile alla approfondita ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità". L'annullamento del decreto di sequestro probatorio di cui si discute, trova, dunque, piena giustificazione in una radicale assenza di motivazione del provvedimento in questione, che lo rende, sul piano della realtà giuridica, tamquam non esset, essendo privo di quei requisiti minimi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, devono essere indicati per illustrare le ragioni del sequestro. Non risulta, infatti, adempiuto dal pubblico ministero l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, modulato da parte del pubblico ministero, proprio come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781). Tale approdo interpretativo è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, essendosi evidenziato, per l'appunto, come il decreto di sequestro probatorio - al pari del decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (cfr. Cass., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). Più recentemente si è, inoltre, chiarito che in tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, (come nel caso che ci occupa i telefoni cellulari in uso a tutti gli indagati) nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita solo a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro (cfr. Cass., Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949). Tale motivazione non è affatto rinvenibile, come si è visto, nel provvedimento di sequestro, né tale carenza motivazionale poteva essere integrata dal tribunale del riesame, come genericamente sostenuto dal pubblico ministero ricorrente. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, essendo l'indicazione delle specifiche finalità del sequestro probatorio prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale, la mancanza di motivazione sulla rilevanza della cosa pertinente al reato ai fini dell'accertamento dei fatti e sul nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato, comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (cfr. Cass., Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Rv. 277989; Cass., n. 39187 del 17/09/2021). Né a diverse conclusioni sarebbe possibile giungere, sulla base di altro orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, a condizione che il pubblico ministero abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Rv. 241881; Cass., Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Rv. 267329), posto che, come si è detto, il pubblico ministero nel caso in esame ha completamente omesso di indicare, sia pure genericamente, le esigenze probatorie da soddisfare, secondo i principi in precedenza indicati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma il 6.10.2021. I