Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 30427/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19612/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 12130/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 19612 sez.

M2 -ud. 22-09-2022 - 2 -

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di inammissibilità di opposizione a cartella di pagamento riferita a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.

2. [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia Entrate e Riscossione sono rimasteintimate.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifestafondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 l.n. 742 del 1969 e 6 e 7 d . l gs n.150 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato tardiva l’opposizione senza considerare il periodo di sospensione feriale nel computo dei termini.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è manifestamente fondata: il Tribunale, dopo aver affermato, richiamando Cass.

S.U. n. 22080/2017, che l’opposizione con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione è soggetta al termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 7,comma terzo, d. lgs. n. 150 del 2011, e dopo aver affermato che il Musorrofiti aveva correttamente introdotto il giudizio con le forme di cui all’art. 7 d. lgs. n.150 del 2011, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione del ricorrente, “stante il decorso di un lasso di tempo superiore a 30 giorni tra la sua iscrizione a ruolo (26.09.2019) e la Ric. 2021n. 19612 sez.

M2 -ud. 22-09-2022 - 3 - notifica della cartella di pagamento (07.08.2019)” (così a pag. 7 di sentenza).

Il Tribunale non ha dunque tenuto conto della sospensione feriale dei terminifino al 31 agosto, in ragione della quale il termine di proposizione del ricorso sarebbe venuto a scadenza solamente il 30.09.2019, laddove il ricorrente ha depositato in data 26.09.2019.

Né può avere rilevanza che il procedimento risulti disciplinato dal rito del lavoro, ritenuto che “ le controversie in tema diopposizione a verbale di accertamento di violazione delcodice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 perle controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 11478 del 10/05/2017, Rv. 644182).

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nell a richiesta di accoglimento del ricorso.

5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19612/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 12130/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 19612 sez. M2 -ud. 22-09-2022 - 2 - 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di inammissibilità di opposizione a cartella di pagamento riferita a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. 2. [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia Entrate e Riscossione sono rimasteintimate. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifestafondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 l.n. 742 del 1969 e 6 e 7 d . l gs n.150 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato tardiva l’opposizione senza considerare il periodo di sospensione feriale nel computo dei termini. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è manifestamente fondata: il Tribunale, dopo aver affermato, richiamando Cass. S.U. n. 22080/2017, che l’opposizione con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione è soggetta al termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 7,comma terzo, d. lgs. n. 150 del 2011, e dopo aver affermato che il Musorrofiti aveva correttamente introdotto il giudizio con le forme di cui all’art. 7 d. lgs. n.150 del 2011, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione del ricorrente, “stante il decorso di un lasso di tempo superiore a 30 giorni tra la sua iscrizione a ruolo (26.09.2019) e la Ric. 2021n. 19612 sez. M2 -ud. 22-09-2022 - 3 - notifica della cartella di pagamento (07.08.2019)” (così a pag. 7 di sentenza). Il Tribunale non ha dunque tenuto conto della sospensione feriale dei terminifino al 31 agosto, in ragione della quale il termine di proposizione del ricorso sarebbe venuto a scadenza solamente il 30.09.2019, laddove il ricorrente ha depositato in data 26.09.2019. Né può avere rilevanza che il procedimento risulti disciplinato dal rito del lavoro, ritenuto che “ le controversie in tema diopposizione a verbale di accertamento di violazione delcodice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 perle controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 11478 del 10/05/2017, Rv. 644182). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nell a richiesta di accoglimento del ricorso. 5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. Così decis
Decreto Cassazione n. 30427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris