CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 40468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Procedimento a trattazione scritta. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 maggio 2024 il Tribunale ordinario di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'ad 697 cod. pen., per avere detenuto illegalmente presso la loro abitazione 8 cartucce calibro 9 x 19. 2. Avverso tale sentenza, inappellabile ex art. 593 co. 3 cod. proc. pen., proponevano appello gli imputati, evidenziando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo lamentano error in iudicando, non avendo riconosciuto il giudice di primo grado la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo i ricorrenti, avrebbe errato il Tribunale, che, pur ritenendo il fatto di minimo disvalore„ aveva omesso di esaminare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 4. Con il secondo motivo stigmatizzano l'eccessività del trattamento sa nzionatorio. 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dai ricorrenti, nonostante l'esplicita richiesta in sede di conclusioni di primo grado, riportate nell'intestazione della impugnata sentenza, di assoluzione ex art. 131 bis c.p., il Tribunale di Roma ha omesso ogni motivazione sul punto, non affrontando minimamente l'argomento. In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 - 02). Nel caso in esame, al contrario, non è evincibile dal complessivo impianto motivazionale della sentenza la ragione per cui non è stata ritenuta la causa di esclusione della punibilità, posto che, in effetti, il giudice di primo grado ha concesso le attenuanti generiche in ragione del minimo disvalore del fatto, con ciò avallando, al più, la fondatezza della richiesta di riconoscimento della sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo il vaglio dell'ulteriore ragione di doglianza attinente al trattamento sanzionatorio.L'impugnato provvedimento deve dunque essere annullato limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso il 24 se