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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 1975

Cassazione n. 05137/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 02GZX09) avverso la sentenza emessa il 08/05/2025 dal Giudice di Pace di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa l’8 maggio 2025 il Giudice di Pace di Udine condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15.000,00 euro di multa, giudicandolo colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), accertato a Udine l’8 giugno 2023.

2. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] venivano accertati a Udine l’8 giugno 2023 e riguardavano l’inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020, al quale faceva seguito il decreto adottato dal Questore di Udine nella stessa data, con cui si intimava all’imputato di lasciare il territorio italiano entro sette giorni.

Gli accadimenti criminosi, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi e non sono contestati da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi l’imputato a censurare la decisione impugnata limitatamente all’inquadramento della fattispecie oggetto di contestazione, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 5, T.U. imm., la cui applicazione non teneva conto della peculiare condizione familiare dell’imputato, che, dal 2009, intratteneva un rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] ed era genitore di cinque figli, che coabitavano con entrambi i genitori a Udine, in [OSCURATO:PERSONA] n. 6.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 5, comma 5, 13, comma 2-bis, 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., 8 CEDU, conseguenti al fatto che il Giudice di Pace di Udine, nel formulare il giudizio di colpevolezza censurato, aveva omesso di disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto e gli atti consequenziali, trascurando di considerare la peculiare condizione familiare dell’imputato – che era padre di cinque figli, nati da una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] risalente al 2009 – della quale non si era tenuto conto.

Ne conseguiva la necessità di disapplicare il decreto di espulsione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020 e il connesso decreto adottato dal Questore di Udine nella stessa data, in linea con la giurisprudenza di legittimità diffusamente richiamata nell’atto di impugnazione in esame.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 5, comma 6, 13, comma 2-bis, 14, comma 5-quater, 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., 8 CEDU, conseguente al fatto che la decisione in esame non aveva dato esaustivo conto della ricorrenza di ragioni giustificative della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio italiano, derivanti dalla sua peculiare condizione, soggettiva e familiare.

Tale condizione, infatti, laddove non ritenute legittimanti la disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto, invocata con la doglianza precedente, imponeva di non ritenere illegittima l’inottemperanza dell’ordine di espulsione controverso, anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013, n. 202.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Deve, innanzitutto, ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice di Pace di Udine, nel formulare il giudizio di colpevolezza censurato, aveva omesso di disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto e gli atti consequenziali, trascurando di considerare la peculiare condizione, familiare e genitoriale, dell’imputato, della quale non si era tenuto conto.

Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui non può essere disposta l’espulsione dello straniero quando la misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 CEDU.

Ne consegue che il giudice penale deve valutare, laddove si versi in materia di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale dello straniero, la sussistenza di situazioni suscettibili di tradursi in un’ingerenza nella sfera privata e familiare del soggetto espulso dal territorio italiano.

Appare, in proposito, opportuno richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01, secondo cui: «L’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione – neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato – quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU».

Tuttavia, nel caso in esame, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia documentato o anche solo dedotto, nelle competenti sedi amministrative, l’esistenza di situazioni che ostavano all’adozione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020, che avrebbero potuto legittimare la concessione del diritto di asilo in Italia dell’imputato ovvero la concessione di un permesso di soggiorno in funzione della salvaguardia della sua vita familiare.

La mancata deduzione di situazioni ostative, riconducibili al nucleo familiare del ricorrente e rilevanti ex art. 8 CEDU, dunque, impedisce di prefigurare la sussistenza di condizioni legittimanti la disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto.

Tali conclusioni discendono dal fatto che era onere del ricorrente, non rispettato nel caso di specie, dedurre e conseguentemente allegare gli elementi che dimostravano l’illegittimità del decreto di espulsione prefettizio, indispensabile alla stregua di quanto affermato da Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, Sufian, Rv. 277131 - 01, secondo cui: «In tema di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, allorché l'ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione illegittimo, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo costituente il presupposto del reato».

Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame non aveva dato adeguato conto della ricorrenza di ragioni giustificative della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio italiano, derivanti dalla sua peculiare condizione, soggettiva e familiare, di genitore di cinque figli, convivente con la genitrice degli stessi.

Si deduceva, in proposito, che tale condizione, familiare e genitoriale, quand’anche non ritenuta legittimante la disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto, invocata con il primo motivo di ricorso, imponeva di non ritenere illegittima l’inottemperanza dell’ordine di espulsione presupposto, adottato dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020, anche tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, disattesi nel caso di specie.

Osserva il Collegio che il Giudice di Pace di Udine, nel caso di specie, ometteva di valutare l’eventuale ricorrenza di giustificati motivi che legittimavano l’inosservanza del provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020 e il connesso decreto adottato dal Questore di Udine nella stessa data, rappresentati dalla peculiare condizione familiare dell’imputato, che aveva un rapporto sentimentale consolidato risalente al 2009 ed era genitore di cinque figli, che risiedevano in Italia.

Invero, tale condizione familiare, familiare e genitoriale, era emersa nel dibattimento celebrato davanti al Giudice di Pace di Udine, in conseguenza dell’esame della teste [OSCURATO:PERSONA], reso all’udienza del 10 ottobre 2024, che riferiva che, dal 2009, intratteneva un rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] ed era genitore di cinque figli, che coabitavano con entrambi i genitori a Udine, in [OSCURATO:PERSONA] n. 6.

In questa cornice, non sembra che il Giudice di Pace di Udine, nel ritenere ingiustificata l’inottemperanza al decreto prefettizio emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile 2020, abbia tenuto conto della peculiare condizione soggettiva dell’imputato, in linea con quanto prescritto da Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283448 - 01, in cui ai affermava il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma».

Ne discende che il Giudice di Pace di Udine, per formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., avrebbe dovuto verificare se, alla data dell’accertamento da cui traeva origine il presente procedimento, eseguito a Udine l’8 giugno 2023, non ricorrevano circostanze, favorevoli all’imputato, che giustificavano l’inottemperanza il provvedimento prefettizio di espulsione emesso.

Tale giudizio, in particolare, presupponeva una verifica rigorosa delle condizioni del nucleo familiare del ricorrente, incentrata sulle risorse economiche necessarie al suo sostentamento e delle esigenze, abitative ed educative, dei cinque figli del ricorrente.

4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 02GZX09) avverso la sentenza emessa il 08/05/2025 dal Giudice di Pace di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa l’8 maggio 2025 il Giudice di Pace di Udine condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15.000,00 euro di multa, giudicandolo colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), accertato a Udine l’8 giugno 2023. 2. I fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] venivano accertati a Udine l’8 giugno 2023 e riguardavano l’inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020, al quale faceva seguito il decreto adottato dal Questore di Udine nella stessa data, con cui si intimava all’imputato di lasciare il territorio italiano entro sette giorni. Gli accadimenti criminosi, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi e non sono contestati da [OSCURATO:PERSONA], limitandosi l’imputato a censurare la decisione impugnata limitatamente all’inquadramento della fattispecie oggetto di contestazione, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 5, T.U. imm., la cui applicazione non teneva conto della peculiare condizione familiare dell’imputato, che, dal 2009, intratteneva un rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] ed era genitore di cinque figli, che coabitavano con entrambi i genitori a Udine, in [OSCURATO:PERSONA] n. 6. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 5, comma 5, 13, comma 2-bis, 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., 8 CEDU, conseguenti al fatto che il Giudice di Pace di Udine, nel formulare il giudizio di colpevolezza censurato, aveva omesso di disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto e gli atti consequenziali, trascurando di considerare la peculiare condizione familiare dell’imputato – che era padre di cinque figli, nati da una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] risalente al 2009 – della quale non si era tenuto conto. Ne conseguiva la necessità di disapplicare il decreto di espulsione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020 e il connesso decreto adottato dal Questore di Udine nella stessa data, in linea con la giurisprudenza di legittimità diffusamente richiamata nell’atto di impugnazione in esame. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 5, comma 6, 13, comma 2-bis, 14, comma 5-quater, 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., 8 CEDU, conseguente al fatto che la decisione in esame non aveva dato esaustivo conto della ricorrenza di ragioni giustificative della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio italiano, derivanti dalla sua peculiare condizione, soggettiva e familiare. Tale condizione, infatti, laddove non ritenute legittimanti la disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto, invocata con la doglianza precedente, imponeva di non ritenere illegittima l’inottemperanza dell’ordine di espulsione controverso, anche alla luce dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013, n. 202. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Giudice di Pace di Udine, nel formulare il giudizio di colpevolezza censurato, aveva omesso di disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto e gli atti consequenziali, trascurando di considerare la peculiare condizione, familiare e genitoriale, dell’imputato, della quale non si era tenuto conto. Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui non può essere disposta l’espulsione dello straniero quando la misura si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 CEDU. Ne consegue che il giudice penale deve valutare, laddove si versi in materia di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale dello straniero, la sussistenza di situazioni suscettibili di tradursi in un’ingerenza nella sfera privata e familiare del soggetto espulso dal territorio italiano. Appare, in proposito, opportuno richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01, secondo cui: «L’espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione – neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato – quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU». Tuttavia, nel caso in esame, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia documentato o anche solo dedotto, nelle competenti sedi amministrative, l’esistenza di situazioni che ostavano all’adozione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020, che avrebbero potuto legittimare la concessione del diritto di asilo in Italia dell’imputato ovvero la concessione di un permesso di soggiorno in funzione della salvaguardia della sua vita familiare. La mancata deduzione di situazioni ostative, riconducibili al nucleo familiare del ricorrente e rilevanti ex art. 8 CEDU, dunque, impedisce di prefigurare la sussistenza di condizioni legittimanti la disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto. Tali conclusioni discendono dal fatto che era onere del ricorrente, non rispettato nel caso di specie, dedurre e conseguentemente allegare gli elementi che dimostravano l’illegittimità del decreto di espulsione prefettizio, indispensabile alla stregua di quanto affermato da Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, Sufian, Rv. 277131 - 01, secondo cui: «In tema di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, allorché l'ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione illegittimo, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo costituente il presupposto del reato». Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame non aveva dato adeguato conto della ricorrenza di ragioni giustificative della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio italiano, derivanti dalla sua peculiare condizione, soggettiva e familiare, di genitore di cinque figli, convivente con la genitrice degli stessi. Si deduceva, in proposito, che tale condizione, familiare e genitoriale, quand’anche non ritenuta legittimante la disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto, invocata con il primo motivo di ricorso, imponeva di non ritenere illegittima l’inottemperanza dell’ordine di espulsione presupposto, adottato dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020, anche tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, disattesi nel caso di specie. Osserva il Collegio che il Giudice di Pace di Udine, nel caso di specie, ometteva di valutare l’eventuale ricorrenza di giustificati motivi che legittimavano l’inosservanza del provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Udine il 7 aprile 2020 e il connesso decreto adottato dal Questore di Udine nella stessa data, rappresentati dalla peculiare condizione familiare dell’imputato, che aveva un rapporto sentimentale consolidato risalente al 2009 ed era genitore di cinque figli, che risiedevano in Italia. Invero, tale condizione familiare, familiare e genitoriale, era emersa nel dibattimento celebrato davanti al Giudice di Pace di Udine, in conseguenza dell’esame della teste [OSCURATO:PERSONA], reso all’udienza del 10 ottobre 2024, che riferiva che, dal 2009, intratteneva un rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] ed era genitore di cinque figli, che coabitavano con entrambi i genitori a Udine, in [OSCURATO:PERSONA] n. 6. In questa cornice, non sembra che il Giudice di Pace di Udine, nel ritenere ingiustificata l’inottemperanza al decreto prefettizio emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 7 aprile 2020, abbia tenuto conto della peculiare condizione soggettiva dell’imputato, in linea con quanto prescritto da Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283448 - 01, in cui ai affermava il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma». Ne discende che il Giudice di Pace di Udine, per formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., avrebbe dovuto verificare se, alla data dell’accertamento da cui traeva origine il presente procedimento, eseguito a Udine l’8 giugno 2023, non ricorrevano circostanze, favorevoli all’imputato, che giustificavano l’inottemperanza il provvedimento prefettizio di espulsione emesso. Tale giudizio, in particolare, presupponeva una verifica rigorosa delle condizioni del nucleo familiare del ricorrente, incentrata sulle risorse economiche necessarie al suo sostentamento e delle esigenze, abitative ed educative, dei cinque figli del ricorrente. 4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice
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