CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 14523/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso, come da requisitoria già depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato ilprovvedimento del 17 settembre 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare personale della custodia domiciliare, in quanto gravemente indiziato del delitto ditentato omicidio aggravato in concorso, commesso a Castellamare di Stabia il 25 febbraio2025. 2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorsoper cassazione, articolando sette motivi di censura, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e di esigenzecautelari connotate da attualità, afferenti al pericolo di reiterazione criminosa, nonfronteggiabili con misure meno afflittive.3. L’11 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire rinunciaall’impugnazione a firma dell’imputato, in ragione della intervenuta definizione del giudizio diprimo grado e della sopravvenuta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quelladell’obbligo di dimora.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per effetto della pervenuta rinuncia,motivata riguardo alla sopravvenuta applicazione al ricorrente di diversa misura coercitiva,non custodiale, con conseguente carenza di interesse alla decisione.2. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interessederivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa esserecondannato al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma infavore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alladecisione non configura un’ipotesi di soccombenza (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 30253 del15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01;Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01;Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]