CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art 444 e ss cpp; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché primo motivo, in tesi compatibile con le ipotesi di vizio prospettabili avverso la sentenza di patteggiamento della pena, introduce, in termini generici, perché non argomentate con la dovuta specificità, censure riferite al possibile concorso tra le ipotesi di reato ascritte oltre che alla configurabilità dell'art. 316 ter cp, peraltro manifestamente infondate ( in relazione al superamento della soglia di cui al comma 2 della citata disposizione, coerentemente rapportata nel caso all'intero contributo indebitamente percepito laddove, come nella specie, le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta : cfr da ultimo Sez. 6 , Sentenza n. 45917 del 23/09/2021, Rv. 282293); secondo motivo di ricorso, in termini di marcata incompatibilità con i limiti di censura prospettabili ai sensi dell'art 448, comma 2 bis cpp, lega l'addotta violazione di legge, declinata in ragione della denunziata illegittimità costituzionale della disposizione incriminatrice contestata al capo a ), ad un presupposto in fatto (l'avere l'imputato beneficiato del programma di protezione speciale) che, a tacere della manifesta infondatezza dei dubbi prospettati, non emerge dalla sentenza impugnata e appare all'evidenza estraneo alle verifiche devolute in questa sede alla Corte di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , Così deciso il 13 febbraio