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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 28673/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] NOCERA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2795/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PALERMO E [OSCURATO:PERSONA], cui è subentrata Agenzia delle entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- vista la sentenza n. 23607/2024, pubblicata in data 3 settembre 2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 2895/2019; esaminato il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. dell’agente della riscossione; rilevato che, per mero errore materiale, nella motivazione della suddetta sentenza è stata erroneamente indicata quale autorità giudiziaria emittente la “[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia”, mentre correttamente trattasi della “[OSCURATO:PERSONA] di Palermo”; considerato che tale errore non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma può generare incertezze interpretative e ostacoli applicativi, anche in relazione agli effetti della pronuncia; ritenuto che l’errore debba essere corretto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche d’ufficio, al fine di rendere coerente la formulazione letterale della sentenza con il suo contenuto effettivo; P.Q.M dispone la correzione della sentenza n. 23607/2024 nei seguenti termini: a pagina 2, rigo 5, le parole “COMM.TRIB.REG. della Sicilia” sono sostituite con “COMM.TRIB.PROV. di Palermo”; a pagina 2, rigo 19, le parole “La CTR della Sicilia ha dichiarato” sono sostituite con “La CTP di Palermo ha dichiarato”; a pagina 4, rigo 3, le parole “La sentenza di appello” sono sostituite con “La sentenza della CTP Palermo”; a pagina 4, rigo 6, le parole “la CTR si è posta in contrasto” sono sostituite con “la CTP si è posta in contrasto”.

Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Così deciso in Roma, il 15/10/2025.

La Presidente [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] NOCERA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2795/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] PALERMO E [OSCURATO:PERSONA], cui è subentrata Agenzia delle entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimati- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- vista la sentenza n. 23607/2024, pubblicata in data 3 settembre 2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 2895/2019; esaminato il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. dell’agente della riscossione; rilevato che, per mero errore materiale, nella motivazione della suddetta sentenza è stata erroneamente indicata quale autorità giudiziaria emittente la “[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia”, mentre correttamente trattasi della “[OSCURATO:PERSONA] di Palermo”; considerato che tale errore non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma può generare incertezze interpretative e ostacoli applicativi, anche in relazione agli effetti della pronuncia; ritenuto che l’errore debba essere corretto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche d’ufficio, al fine di rendere coerente la formulazione letterale della sentenza con il suo contenuto effettivo; P.Q.M dispone la correzione della sentenza n. 23607/2024 nei seguenti termini: a pagina 2, rigo 5, le parole “COMM.TRIB.REG. della Sicilia” sono sostituite con “COMM.TRIB.PROV. di Palermo”; a pagina 2, rigo 19, le parole “La CTR della Sicilia ha dichiarato” sono sostituite con “La CTP di Palermo ha dichiarato”; a pagina 4, rigo 3, le parole “La sentenza di appello” sono sostituite con “La sentenza della CTP Palermo”; a pagina 4, rigo 6, le parole “la CTR si è posta in contrasto” sono sostituite con “la CTP si è posta in contrasto”. Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025 Così deciso in Roma, il 15/10/2025. La Presidente [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2795/2020 Numero sezionale 6834/2025 Numero di raccolta generale 28673/2025 Data pubblicazione 29/10/2025
Sentenza Cassazione n. 28673/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris