CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2018
Cassazione n. 18083/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.1465/2018 depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] presentò in data 26 settembre 2001, con proceduraDOCFA, denuncia di variazione della rendita a seguito di ristrutturazione diNumero registro generale 19036/2019Numero sezionale 4531/2026Numero di raccolta generale 18083/2026Data pubblicazione 05/06/2026due unità immobiliari per ricavare un’unica unità con destinazione turisticaextra alberghiera.Successivamente l’Agenzia delle Entrate, su richiesta del Comune diVenezia ex art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996, riclassificòl’abitazione, modificando la categoria da A/3 e la classe da 3 a categoriaA/3 e classe 7. La variazione catastale fu, quindi, notificata alcontribuente, con atto impugnato e il ricorso fu disatteso. Stessa sorteebbe l’appello.2. La C.T.R., in particolare, ritenne “solidamente” motivato l’atto, sia inrapporto al reddito effettivo derivante dal contratto di locazione, superiorealla rendita calcolata secondo i parametri dell’estimo catastale, sia inordine alla sussistenza delle caratteristiche dell’immobile.Il classamento, inoltre, fu ritenuto avvalorato dalla comparazioneeffettuata con altre unità abitative, indicate dall’Ufficio ed assunte anchedall’appellante come riferimento. Fu chiarito come fosse stato anchegarantito il contraddittorio con il contribuente, attivato con preavviso indata 28 luglio 2014 ed accesso in data 11 settembre 2014.2.1. Quanto alla richiesta di disapplicazione del provvedimento diintegrazione del quadro tariffario, il giudice di merito ritenne che esso nonsolo non fosse stato contestato nelle sedi competenti ma che fosse ilpresupposto necessario per l’Ufficio per poter adempiere all’obbligo/doveredi procedere al riclassamento, in esecuzione della richiesta formulata dalComune di Venezia.3. Avverso la predetta decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto diimpugnazione affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. In prossimità dell’udienza èstata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazionedi legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 3,Numero registro generale 19036/2019Numero sezionale 4531/2026Numero di raccolta generale 18083/2026Data pubblicazione 05/06/2026comma 58, della legge n. 662 del 1996 con richiesta di disapplicazionedelle nuove tariffe d’estimo per carenza della procedura adottata,compresa la censura delle monografie prodotte dall’Ufficio.Il ricorrente evidenzia che oggetto della censura non sia tanto lacontestazione del quadro tariffario approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto “piuttosto una richiesta di disapplicazione delle tariffed’estimo pubblicate con provvedimento del Direttore delle Entrate del15.5.2014 rispetto all’accertamento qui impugnato, a causa delle carenzeconnesse a tale nuovo quadro tariffario”.1.2. Il giudice di merito avrebbe sbagliato, in tesi, nel momento in cuiha dichiarato che non sussistano motivi per disapplicare il provvedimentodi integrazione tariffaria.La richiesta di disapplicazione delle nuove tariffe d’estimo conseguealla condotta dell’Ufficio allorché, ricevuta dalla Commissione CensuariaProvinciale la censura del proprio operato e, in particolare, dellemonografie proposte per gli immobili tipo, aveva deciso di procederecomunque senza proporre né pubblicare nuove monografie, finendo con ilproporre proprio l’unità immobiliare di proprietà del ricorrente qualeimmobile tipo per la nuova classe così identificata, senza comunicarlo,peraltro, al legittimo proprietario.[OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato il nuovoquadro tariffario omettendo di indicare le fonti correlate a specificiimmobili e le unità tipo cui eventualmente rapportarsi per la censurasubita.Nella specie sarebbe stata, quindi, effettuata in modo surrettizio larevisione delle tariffe d’estimo senza rispettare inoltre l’intera procedura dicui all’art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 risultando mancantisia la richiesta preliminare al MEF sia il parere della [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19036/2019Numero sezionale 4531/2026Numero di raccolta generale 18083/2026Data pubblicazione 05/06/2026L’incompleta procedura seguita dal Comune di Venezia e, inparticolare, l’assenza di monografie di riferimento fonderebbe la legittimitàdella richiesta, respinta, di disapplicazione del quadro tariffario di cuiinnanzi.1.3. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Il giudice di merito ha respinto la richiesta di disapplicazione delprovvedimento di integrazione del quadro tariffario della CommissioneCensuaria, osservando non solo che l’operato della stessa non era statocontestato nelle sedi competenti ma anche che esso costituiva ilpresupposto per la revisione operata dall’Ufficio in esecuzione dellarichiesta formulata dal Comune di Venezia.1.4. Va richiamato l'insegnamento di questa Corte, anche a SezioniUnite (cfr. Cass. n. 17485/2017, in motiv.; Cass. n. 6265/2006), secondocui il potere di disapplicazione, riconosciuto alle Commissioni tributariedall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli atti amministrativiillegittimi «presupposti» agli atti impositivi, non è inibito dal fatto chespetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delledelibere; esso sussiste anche qualora l'atto amministrativo disapplicato siadivenuto inoppugnabile per l'inutile decorso dei termini di impugnazionedavanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando lalegittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudiceamministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato.1.5. Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli attiamministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione, e nonsoltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall'art.7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce, quindi,espressione di un principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, anche prima dell'espressoriconoscimento, operato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre2001, n. 448, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n.Numero registro generale 19036/2019Numero sezionale 4531/2026Numero di raccolta generale 18083/2026Data pubblicazione 05/06/2026546 del 1992, di un generale potere di decidere incidenter tantum suquestioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni (cfr. Cass. n.5929/2007; da ultimo Cass. n. 25935/2025).1.6. Va chiarito, poi, che il potere del giudice ordinario di disapplicaregli atti amministrativi, ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, puòessere esercitato a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo comemero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto ingiudizio - e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettatacome pregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che ilprovvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti,dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo allevalutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionaledell'amministrazione (Cass. Sez. U., n. 13193/2018).1.7. Premesso quanto sopra, il motivo difetta di specificità atteso che ilricorrente non riproduce l’atto in tesi da disapplicare non consentendosicosì una reale disamina da parte della Corte della censura formulata e,pertanto, dell’invocata sussistenza dei presupposti per la disapplicazionedello stesso. Per altro verso, la mancata allegazione della tariffa censuariadi cui si chiede la disapplicazione ex art 7 d.lgs. 546/92 impedisce divalutare se ed in che modo le violazioni procedurali lamentate abbiano ineffetti inciso sulla regolare formazione delle tariffe applicate, risolvendosialtrimenti la questione nell’esercizio di discrezionalità tecnicadell’amministrazione, non sindacabile neppure incidentalmente dal giudicetributario.2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsaapplicazione di norme di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. conriferimento all’art. 3, comma 58, della l. n. 662 del 1996 e all’art. 61 deld.P.R. n. 1142 del 1949 – errata comparazione dell’unità immobiliare inoggetto con altre unità, diverse per caratteristiche e redditività – omessamotivazione specifica nella sentenza di appello.Numero registro generale 19036/2019Numero sezionale 4531/2026Numero di raccolta generale 18083/2026Data pubblicazione 05/06/2026Anche la seconda censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.A fronte del contenuto della decisione, che evidenzia la completezza dellamotivazione dell’atto di classamento, il ricorrente non produce, nemmenoper estratto, l’atto di classamento, non consentendosi così la delibazionedella fondatezza della doglianza.3. Con la terza censura si denuncia la manifesta erroneità perviolazione o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. con riferimento all’art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949 – erratacomparazione dell’unità immobiliare in oggetto con se stessa – omessacomunicazione al ricorrente di avvio del procedimento – difetto dicontraddittorio nei sopralluoghi eseguiti – errata qualificazione dell’unitàimmobiliare.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Da un lato, come le precedenti censure esaminate, la doglianza difettadi autosufficienza, dall’altro, sotto la dichiarata violazione di legge,nasconde in realtà il tentativo di spingere la Corte a riesaminarenuovamente il merito, mirando nella sostanza a contestare l’esito dellavalutazione posta in essere dal giudice di secondo grado.La censura è inoltre anche infondata non solo non essendo necessarionella specie alcun contraddittorio preventivo (ex multis da ultimo Cass. n.29289/2025), ma anche perché nella specie il giudice di merito haaccertato che era stato attivato con preavviso del 28 luglio 2014 edaccesso in data 11 settembre 2014, in occasione del quale il contribuenteaveva anche inserito a verbale una propria nota.Infine, il motivo si palesa in parte come nuovo, non emergendo nédalla sentenza né dal ricorso che la contestazione dell’omessacomunicazione dell’avvio del procedimento sia stata effettuata neiprecedenti gradi di merito.È noto, infatti, che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizioNumero registro generale 19036/2019Numero sezionale 4531/2026Numero di raccolta generale 18083/2026Data pubblicazione 05/06/2026di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nelcaso di specie, non è accaduto (Cass. n. 2038/2019).4. Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 7 della l. n.212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..Con il suddetto strumento impugnatorio è denunciato che ilcontribuente non sia stato messo in condizione di conoscere le anomalieriscontrate.La censura è inammissibile, per come formulata. Essa, infatti, da un lato ègenerica e, dall’altro, impinge nel merito e introduce questioni nuove, nonemergenti dalla sentenza impugnata. Valgono al riguardo le osservazionieffettuate nel paragrafo n. 3.5. Con il quinto motivo è denunciato l’omesso esame di un fattodecisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. con riferimento all’art. 7 dellalegge n. 212 del 2000.Il giudice di merito non avrebbe considerato la condotta noncollaborativa dell’ufficio.5.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 19036/2019Numero sezionale 4531/2026Numero di raccolta generale 18083/2026Data pubblicazione 05/06/2026Innanzitutto, va rimarcato che la censura di omesso esame di un fattodecisivo, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, deve concernere unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), cosìche l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesidifensive o argomenti probatori - non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U.,n. 8053/2014, cui adde, ex plurimis, Cass., n. 32550/2019; Cass., n.27415/2018; Cass., n. 20721/2018; Cass. Sez. U, n. 19881/2014).5.2. Nella specie la circostanza che non sarebbe stata considerata ègenerica e, soprattutto, si è al cospetto di cd. "doppia conforme" e diricorso per cassazione introdotto dopo la data dell'11.9.2012; pertantol'impugnazione di legittimità, a norma dell'art. 348 ter c.p.c., è ammessaesclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4,c.p.c., qualora l'impugnazione sia proposta verso la sentenza d'appello checonfermi (come nel caso in esame) la decisione di primo grado per lestesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste alla base della decisioneappellata.6. In conclusione, il ricorso è respinto.Nulla si dispone sulle spese stante la mancata costituzione in giudiziodella parte intimata. Sussistono i presupposti processuali per ilversamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, sedovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.MLa CorteNumero registro generale 19036/2019Numero sezionale 4531/2026Numero di raccolta generale 18083/2026Data pubblicazione 05/06/2026- rigetta il ricorso;- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]