CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6193 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; avverso la ordinanza n. 30/2021 RGMCR del Tribunale di Arezzo del 14 settembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Arezzo, giudicando in qualità di giudice del gravame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in datal4 settembre 2021, rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - indagato dalla locale Procura della Repubblica in relazione alla commissione di una serie di reati di carattere edilizio ed ambientale, avverso il provvedimento, emesso a sua volta in data 30 giugno 2021, con il quale il Gip del Tribunale aretino aveva rigettato la istanza di revoca del sequestro preventivo di un'area di terreno, avente la superficie di circa 250 mq, ubicata in agro del Comune di Lucignano, meglio determinata catastalmente nell'atto in questione, disposto, in relazione alle condotte in provvisoria contestazione, con precedente atto del 14 dicembre 2020. Avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Mazzarella, sviluppando le sue censure attraverso due motivi di impugnazione. Di questi, il primo concerne la ritenuta illegittimità della ordinanza, essendo stata questa adottata in violazione del principio devolutivo che regola l'appello cautelare, non avendo il Tribunale fornito risposta ai motivi di gravame presentati dal ricorrente avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Arezzo; rileva il ricorrente che il giudice dell'appello cautelare non avrebbe esaminato la motivazione con la quale il Gip aveva rigettato la istanza di revoca, avendo svolto il proprio provvedimento ribadendo le argomentazioni in punto di sussistenza di fumus delicti. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è lagnato della omessa risposta che il Tribunale di Arezzo avrebbe fornito alle censure formulatst_ in sede di appello cautelare in relazione alla arbitraria disapplicazione che il Gip aretino avrebbe operato del "provvedimento amministrativo di rimessione in pristino dei luoghi" adottato dal Comune di Lucignano in data 1 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che, proprio la natura di appello cautelare, impone al giudice del gravame di limitarsi, ai fini della Gt; valutazione della fondatezza del ricorso presentato, ad esaminare la concludenza dei motivi di impugnazione presentati avverso il provvedimento con il quale la originaria misura è stata, come nel nostro caso, non revocata dalla autorità giudiziaria che la aveva originariamente emessa. Nel caso ora in esame il Tribunale ha osservato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, dapprima appellante ora ricorrente, il provvedimento n. 34 emesso dal Comune di Lucignano in data 1 giugno 2021, che palesemente non è una sanatoria avente ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al capo di imputazione, fria è semplicemente, come d'altra parte ammesso dalla stessa ricorrente difesa, una ordinanza con la quale il ricorrente era autorizzato a rimettere in pristino stato i luoghi in questione, onde successivamente procedere alla eventuale sanatoria, non costituiva un fattore che, andando ad elidere la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal ricorrente avrebbe potuto giustificare la revoca del sequestro preventivo dell'area ove le opere insistevano. Appare, pertanto, fuor di luogo il riferimento operato dal ricorrente, anche in relazione al secondo motivo di ricorso, alla pretesa disapplicazione che sarebbe stata illegittimamente operata del provvedimento del Comune di Lucignano. Non vi è stata, in sostanza, alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo di cui sopra, né l'eventuale impreciso riferimento a siffatto istituto contenuto nel provvedimento reso dal Gip di Arezzo è tale da comportarne la illegittimità, avendo chiaramente il Tribunale di Arezzo, in sede di appello cautelare, attribuito una diversa e corretta qualificazione giuridica al citato atto comunale del 1 giugno 2021, escludendone, coerentemente con il contenuto quale esso viene incontestatamente compendiato nella ordinanza impugnata, la valenza di "concessione edilizia" in sanatoria (sui poteri di riqualificazione giuridica spettanti in sede di appello cautelare al giudice del gravame: Corte di cassazione, Sezione I penale, 2 dicembre 2021, n. 44595; idem Sezione VI penale, 11 ottobre 2019, n. 41997). Né, infine, l'ordinanza ora impugnata, sostanzialmente confermativa del vincolo di intangibilità del tratto di terreno oggetto di seqùestro, si pone in contrasto logico con il predetto provvedimento del Comune di Lucignano, posto che, essendo questo esclusivamente finalizzato a consentire il ripristino dello stato dei luoghi, siffatta possibilità potrebbe essere perseguita da ricorrente non tanto attraverso la, sovrabbondante rispetto allo scopo dichiarato (ed autorizzato dal Comune in questione con il citato provvedimento), revoca del sequestro, quanto, come perspicuamente segnalato dal Tribunale aretino, attraverso una sospensione temporanea di esso corredata dalla autorizzazione allo svolgimento dei lavori indicati dalla autorità comunale, giustificata appunto dalla esigenza di rimuovere, in previsione di un successivo ed eventuale provvedimento di accoglimento delle istanze amministrative del ricorrente, gli effetti dannosi del reato del cui fumus si è discusso. Il ricorso deve, conclusivamente essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de