Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21329/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

oIntrum [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3168/2021depositata il 23/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo delTribunale di Bologna con cui gli si ingiungeva, quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento di € 98.742,50 in favore di Cassa di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a uno scoperto di conto corrente cui accedeva unaapertura di credito.

L’opponente ha dedotto il difetto di competenza infavore del Tribunale di Parma, la decadenza della banca dalla garanzia exartt. 1956 e 1957 cod. civ., la parziale inesistenza del credito per esserestate applicate spese non dovute e interessi anatocistici e ha formulatodomanda riconvenzionale di risarcimento del danno.2.

Il Tribunale di Bologna, previo espletamento di CTU, ha revocato ildecreto ingiuntivo e ha condannato l’opponente al pagamento della minorsomma di € 79.953,42.3.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello del fideiussore opponente.

Ha ritenuto, preliminarmenteil giudice di appello, che l’eccezione di incompetenza fosse inammissibile,non essendo state indicate le ragioni che radicassero la competenza delTribunale di Parma, ritenendo ulteriormente insussistente il foro delconsumatore, risultando l’appellante amministratore e socio al 99%dell’obbligato principale, non risultando la garanzia prestata estraneaall’attività di impresa.

Ha, poi, ritenuto corretta la mancata concessionedei termini istruttori, essendo idonea al riguardo l’espletata CTU.4.

Nel merito, la Corte d’Appello ha ritenuto corretta l’esclusionedell’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. in conformità con le statuizioni delprimo giudice e, ritenendo che il Gabbi avesse stipulato un contrattoautonomo di garanzia, ha affermato che il garante risponde anchedell’ultima linea di credito, la quale non ha estinto per novazione leprecedenti.5.

Propone ricorso per cassazione l’appellante, affidato a sei motivi, cuiresiste con controricorso il procuratore del cessionario del creditore.RAGIONI DELLA DECISIONEn. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/20261.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata perapparenza della motivazione con violazione degli artt. 18 – 20 cod. proc.civ., anche in relazione agli artt. 1325, 1326 e 1182, terzo comma, cod.civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrentenon avrebbe indicato le ragioni giuridiche della competenza per territoriodel Tribunale di Parma, osservando che la competenza è stata indicata inParma come luogo di stipula e di esecuzione del contratto.2.

Il primo motivo – articolato in termini di nullità della sentenza - èinfondato, posto che la nullità della sentenza per apparenza dellamotivazione può essere predicata solo in caso di sentenza che nonconsenta di individuare l’iter logico seguito ai fini della decisione (Cass.,Sez.

U., n. 8053/2014).

Iter logico comprensibile e compiuto, avendo ilgiudice di appello ritenuto inammissibile l’eccezione di incompetenza permancata indicazione del foro alternativo indicato (Tribunale di Parma) einfondata quanto al foro del consumatore.3.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.183, sesto comma, 187, 101 cod. proc. civ., 24, [111] Cost., primo esettimo comma, Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto che non spetta al ricorrente (già opponente in primo grado) laconcessione dei termini istruttori nella disciplina pro tempore.

Osservaparte ricorrente che la concessione dei termini istruttori ha lo scopo dicompletare il thema probandum e che il giudice istruttore non puòdiscrezionalmente negare la concessione di questi termini alle parti, inquanto ciò costituirebbe compressione del diritto di difesa.4.

Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc.civ., in quanto contrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo cui la richiesta della parte di concessione di termini ai sensidell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. pro tempore, non preclude aln. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/2026giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni eassegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione,comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe incontrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole delprocesso, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediatadella causa desumibile dall'art. 189 cod. proc. civ. (Cass., n. 4767/2016;Cass., n. 7474/2017; Cass., n. 28319/2017; Cass., n. 1366/2018; Cass.,n. 5134/2018; Cass., n. 15270/2028; Cass., n. 16912/2022; Cass., n.32577/2023; Cass., n. 33485/2025).5.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’estinzione della fideiussione ex art. 1956 cod. civ.,questione che il ricorrente deduce in narrativa (senza, peraltro, trascriverel’atto di appello), di avere nuovamente dedotto in appello.6.

Unitamente al terzo motivo va esaminato, per la connessione che loavvince, il sesto motivo, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza permotivazione apparente e violazione e falsa applicazione degli artt. 1937,1944, 1945 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettatoil motivo di appello, secondo cui l’obbligazione fideiussoria si sarebbeestinta per effetto della stipula di un successivo contratto difinanziamento.

Sul punto si rileva che la sentenza impugnata avrebbe resouna motivazione contraddittoria, ove afferma che per l’ultima dellegaranzie prestate il ricorrente sarebbe obbligato non essendo statapattuita una novazione e, alternativamente, la garanzia prestata sarebbeda qualificare come contratto autonomo di garanzia.7.

Il terzo motivo è ammissibile, essendo stata la questione, giàarticolata in primo grado, riproposta in appello.

Il controricorrente deduceche su tale questione la sentenza impugnata si sarebbe pronunciata inn. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/2026relazione alle questioni dedotte dal ricorrente in relazione al sesto motivo,nella parte in cui ha statuito che «l’ultima linea di credito concessa allasocietà garantita avrebbe fatto estinto i precedenti finanziamenti pernovazione, quindi facendo venir meno la garanzia prestata dal Gabbi.

Inrealtà per quell’ultimo credito concesso, il Gabbi era comunque garante,mentre non vi è in atti la prova della novazione: la garanzia fornita dalGabbi, anche per obbligazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] può configurarsicome contratto autonomo di garanzia».8.

I motivi sono infondati.

La sentenza impugnata ha ritenuto che lagaranzia prestata dall’opponente, odierno ricorrente, è una garanziaautonoma che, in quanto tale, è riferibile a tutte le obbligazioni dipagamento gravanti sul debitore principale.

Estesa, pertanto, la garanziaall'obbligazione sopravvenuta, essa permane anche nei riguardi deirapporti precedenti, non avendo l’ultimo dei finanziamenti stipulaticarattere novativo («per l’adempimento di qualsiasi obbligazione relativaad operazioni bancarie»).

Inoltre, la sentenza dà atto espressamente inparte motiva che il ricorrente aveva dedotto in sede di opposizione adecreto ingiuntivo l’aggravamento della garanzia a termini dell’art. 1956cod. civ., ma ha rigettato implicitamente tale censura (espressamente inrelazione all’art. 1957 cod. civ.), in quanto non esperibile la decadenzadalla garanzia prevista dall’art. 1956 cod. civ. ove sia stata stipulata unagaranzia a prima richiesta.

Trattandosi di rigetto implicito, non ricorre nelcaso di specie l’omessa pronuncia.9.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’erronea mancata deduzione dell’importo di € 26.606,89,oggetto di anatocismo come rilevato dal proprio consulente di parte.10.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112n. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/2026cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’ultimo motivo di appello, avente ad oggetto il mancatoriconoscimento del danno da mancato utilizzo del denaro, avendo ilricorrente avuto meno disponibilità finanziarie a causa dell’addebitoillegittimo di commissioni e interessi, domanda anch’essa ritualmenteriproposta in appello.11.

Il quarto motivo e il quinto motivo sono infondati, in quanto nonricorre nel caso di specie l’omessa pronuncia ma (anche in questi casi) unrigetto implicito, come osservato dal controricorrente, essendo ladecisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, taleda far ritenere che la decisione abbia comportato necessariamente ilrigetto delle ulteriori domande ed eccezioni riproposte in appello (Cass., n.7662/2020; Cass., n. 29191/2017).

Quanto al quarto motivo, l’adesionedel giudice di appello alle conclusioni tratte dalla CTU comporta unimplicito rigetto delle deduzioni fondate sulle risultanze della CTP di parteopponente; l’adesione alle conclusioni del CTU, ove a queste non si siaallineato il CTP, comporta un implicito rigetto delle relative deduzioni dellaparte fondate sulle conclusioni del proprio consulente di parte.12.

Quanto al quinto motivo, la decurtazione dall’importo ingiunto disolo una parte della somma originariamente richiesta dalla banca con ildecreto ingiuntivo (€ 98.742,50) e del definitivo accertamento del creditodi € 79.953,42, comporta implicitamente il venir meno del presupposto deldanno lamentato dal ricorrente (che presuppone un comportamentoillegittimo della banca), in quanto incompatibile con l’operato delcreditore, ritenuto – nella sostanza – legittimo.13.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.Mn. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario eaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 16812/2022 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oIntrum [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3168/2021depositata il 23/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo delTribunale di Bologna con cui gli si ingiungeva, quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento di € 98.742,50 in favore di Cassa di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a uno scoperto di conto corrente cui accedeva unaapertura di credito. L’opponente ha dedotto il difetto di competenza infavore del Tribunale di Parma, la decadenza della banca dalla garanzia exartt. 1956 e 1957 cod. civ., la parziale inesistenza del credito per esserestate applicate spese non dovute e interessi anatocistici e ha formulatodomanda riconvenzionale di risarcimento del danno.2. Il Tribunale di Bologna, previo espletamento di CTU, ha revocato ildecreto ingiuntivo e ha condannato l’opponente al pagamento della minorsomma di € 79.953,42.3. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello del fideiussore opponente. Ha ritenuto, preliminarmenteil giudice di appello, che l’eccezione di incompetenza fosse inammissibile,non essendo state indicate le ragioni che radicassero la competenza delTribunale di Parma, ritenendo ulteriormente insussistente il foro delconsumatore, risultando l’appellante amministratore e socio al 99%dell’obbligato principale, non risultando la garanzia prestata estraneaall’attività di impresa. Ha, poi, ritenuto corretta la mancata concessionedei termini istruttori, essendo idonea al riguardo l’espletata CTU.4. Nel merito, la Corte d’Appello ha ritenuto corretta l’esclusionedell’applicazione dell’art. 1957 cod. civ. in conformità con le statuizioni delprimo giudice e, ritenendo che il Gabbi avesse stipulato un contrattoautonomo di garanzia, ha affermato che il garante risponde anchedell’ultima linea di credito, la quale non ha estinto per novazione leprecedenti.5. Propone ricorso per cassazione l’appellante, affidato a sei motivi, cuiresiste con controricorso il procuratore del cessionario del creditore.RAGIONI DELLA DECISIONEn. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/20261. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata perapparenza della motivazione con violazione degli artt. 18 – 20 cod. proc.civ., anche in relazione agli artt. 1325, 1326 e 1182, terzo comma, cod.civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il ricorrentenon avrebbe indicato le ragioni giuridiche della competenza per territoriodel Tribunale di Parma, osservando che la competenza è stata indicata inParma come luogo di stipula e di esecuzione del contratto.2. Il primo motivo – articolato in termini di nullità della sentenza - èinfondato, posto che la nullità della sentenza per apparenza dellamotivazione può essere predicata solo in caso di sentenza che nonconsenta di individuare l’iter logico seguito ai fini della decisione (Cass.,Sez. U., n. 8053/2014). Iter logico comprensibile e compiuto, avendo ilgiudice di appello ritenuto inammissibile l’eccezione di incompetenza permancata indicazione del foro alternativo indicato (Tribunale di Parma) einfondata quanto al foro del consumatore.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.183, sesto comma, 187, 101 cod. proc. civ., 24, [111] Cost., primo esettimo comma, Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto che non spetta al ricorrente (già opponente in primo grado) laconcessione dei termini istruttori nella disciplina pro tempore. Osservaparte ricorrente che la concessione dei termini istruttori ha lo scopo dicompletare il thema probandum e che il giudice istruttore non puòdiscrezionalmente negare la concessione di questi termini alle parti, inquanto ciò costituirebbe compressione del diritto di difesa.4. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc.civ., in quanto contrario alla consolidata giurisprudenza di questa Corte,secondo cui la richiesta della parte di concessione di termini ai sensidell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. pro tempore, non preclude aln. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/2026giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni eassegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione,comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe incontrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole delprocesso, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediatadella causa desumibile dall'art. 189 cod. proc. civ. (Cass., n. 4767/2016;Cass., n. 7474/2017; Cass., n. 28319/2017; Cass., n. 1366/2018; Cass.,n. 5134/2018; Cass., n. 15270/2028; Cass., n. 16912/2022; Cass., n.32577/2023; Cass., n. 33485/2025).5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’estinzione della fideiussione ex art. 1956 cod. civ.,questione che il ricorrente deduce in narrativa (senza, peraltro, trascriverel’atto di appello), di avere nuovamente dedotto in appello.6. Unitamente al terzo motivo va esaminato, per la connessione che loavvince, il sesto motivo, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza permotivazione apparente e violazione e falsa applicazione degli artt. 1937,1944, 1945 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettatoil motivo di appello, secondo cui l’obbligazione fideiussoria si sarebbeestinta per effetto della stipula di un successivo contratto difinanziamento. Sul punto si rileva che la sentenza impugnata avrebbe resouna motivazione contraddittoria, ove afferma che per l’ultima dellegaranzie prestate il ricorrente sarebbe obbligato non essendo statapattuita una novazione e, alternativamente, la garanzia prestata sarebbeda qualificare come contratto autonomo di garanzia.7. Il terzo motivo è ammissibile, essendo stata la questione, giàarticolata in primo grado, riproposta in appello. Il controricorrente deduceche su tale questione la sentenza impugnata si sarebbe pronunciata inn. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/2026relazione alle questioni dedotte dal ricorrente in relazione al sesto motivo,nella parte in cui ha statuito che «l’ultima linea di credito concessa allasocietà garantita avrebbe fatto estinto i precedenti finanziamenti pernovazione, quindi facendo venir meno la garanzia prestata dal Gabbi. Inrealtà per quell’ultimo credito concesso, il Gabbi era comunque garante,mentre non vi è in atti la prova della novazione: la garanzia fornita dalGabbi, anche per obbligazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] può configurarsicome contratto autonomo di garanzia».8. I motivi sono infondati. La sentenza impugnata ha ritenuto che lagaranzia prestata dall’opponente, odierno ricorrente, è una garanziaautonoma che, in quanto tale, è riferibile a tutte le obbligazioni dipagamento gravanti sul debitore principale. Estesa, pertanto, la garanziaall'obbligazione sopravvenuta, essa permane anche nei riguardi deirapporti precedenti, non avendo l’ultimo dei finanziamenti stipulaticarattere novativo («per l’adempimento di qualsiasi obbligazione relativaad operazioni bancarie»). Inoltre, la sentenza dà atto espressamente inparte motiva che il ricorrente aveva dedotto in sede di opposizione adecreto ingiuntivo l’aggravamento della garanzia a termini dell’art. 1956cod. civ., ma ha rigettato implicitamente tale censura (espressamente inrelazione all’art. 1957 cod. civ.), in quanto non esperibile la decadenzadalla garanzia prevista dall’art. 1956 cod. civ. ove sia stata stipulata unagaranzia a prima richiesta. Trattandosi di rigetto implicito, non ricorre nelcaso di specie l’omessa pronuncia.9. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’erronea mancata deduzione dell’importo di € 26.606,89,oggetto di anatocismo come rilevato dal proprio consulente di parte.10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112n. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/2026cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso dipronunciarsi sull’ultimo motivo di appello, avente ad oggetto il mancatoriconoscimento del danno da mancato utilizzo del denaro, avendo ilricorrente avuto meno disponibilità finanziarie a causa dell’addebitoillegittimo di commissioni e interessi, domanda anch’essa ritualmenteriproposta in appello.11. Il quarto motivo e il quinto motivo sono infondati, in quanto nonricorre nel caso di specie l’omessa pronuncia ma (anche in questi casi) unrigetto implicito, come osservato dal controricorrente, essendo ladecisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, taleda far ritenere che la decisione abbia comportato necessariamente ilrigetto delle ulteriori domande ed eccezioni riproposte in appello (Cass., n.7662/2020; Cass., n. 29191/2017). Quanto al quarto motivo, l’adesionedel giudice di appello alle conclusioni tratte dalla CTU comporta unimplicito rigetto delle deduzioni fondate sulle risultanze della CTP di parteopponente; l’adesione alle conclusioni del CTU, ove a queste non si siaallineato il CTP, comporta un implicito rigetto delle relative deduzioni dellaparte fondate sulle conclusioni del proprio consulente di parte.12. Quanto al quinto motivo, la decurtazione dall’importo ingiunto disolo una parte della somma originariamente richiesta dalla banca con ildecreto ingiuntivo (€ 98.742,50) e del definitivo accertamento del creditodi € 79.953,42, comporta implicitamente il venir meno del presupposto deldanno lamentato dal ricorrente (che presuppone un comportamentoillegittimo della banca), in quanto incompatibile con l’operato delcreditore, ritenuto – nella sostanza – legittimo.13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.Mn. 16812/2022 R.G.Numero registro generale 16812/2022Numero sezionale 2702/2026Numero di raccolta generale 21329/2026Data pubblicazione 23/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario eaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 16812/2022 R.G.