CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39940/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva che li ha replicati; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza con la quale, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., sono state confermate le statuzioni civili, sono svolti in fatto e, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sono volti a sollecitare alla Corte di cassazione la rilettura delle risultanze di prova che, invece, la Corte di appello, ha esaminato e ritenuto idonee a confermare le statuzioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.. In particolare, la Corte di appello ha analiticamente esaminato (pag. 4, in fine) gli elementi allegati dalla difesa e ha evidenziato circostanze univoche che comprovavano il mancato impiego del finanziamento ottenuto e, con riferimento alla posizione soggettiva dell'imputato, che risultava responsabile solo formale della società, in effetti amministrata dal coimputato non ricorrente, ha esaminato le ragioni che, in ragionato confronto critico con le allegazioni difensive, giustificavano, in presenza di reato prescritto, la condanna al risarcimento del danno potendo escludersi sia la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito sia ragioni ostative alla sussistenza del danno cagionato all'ente che aveva finanziato il progetto. La Corte di appello ha fatto, dunque, applicazione della regola di giudizio secondo cui in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - nel caso correttamente applicata- ma anche della sentenza n.182 del 2021 della Corte Costituzionale che legittima il giudice di appello a valutare la responsabilità civile a seguito di dichiarazione di prescrizione del reato in appello individuando i profili di illiceità che giustificano la condanna (cfr. sul punto la sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024 che ha ribadito, in materia, la necessità di applicazione della regula iuris della sentenza Tettamanti non sussistendo incompatibilità logica con il principio dettato dalla Corte Costituzionale). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024 Il Consigliere est