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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 1951

Cassazione n. 21512/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il 25/05/1951; Avverso l'ordinanza emessa il 18/07/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 18 luglio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 669, comma 8, cod. proc. pen., finalizzata a ottenere il riconoscimento del contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna dell'imputato emessa dal Tribunale di Palermo, il 18 aprile 2005, per il reato di cui all'art. 15-nonies legge e la sentenza di assoluzione pronunciata dalla stesso Tribunale, il 22 giugno 2007, ritenendo insussistente l'identità dei fatti di reato vagliati nei due procedimenti.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 669, comma 8, cod. proc. pen. e 4 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere insussistente un'ipotesi di ne bis in idem tra i fatti di reatO giudicati nei due procedimenti presupposti, pur riguardando le relative condotte illecite la falsità di una dichiarazione in cui si affermava l'inesistenza di redditi per l'anno 2000.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, che impongono di escludere la sussistenza contrasto di giudicati, dedotto dalla difesa del ricorrente, tra la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo, il 18 aprile 2005, per il reato di cui all'art. 15-nonies legge 30 luglio 1990, n. 217 e la sentenza di assoluzione pronunciata dalla stesso Tribunale, il 22 giugno 2007, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invero, evidenziava che, nel caso di specie, ci si riferiva a fatti di reato differenti, riguardando le condotte illecite in questione dichiarazioni sulle condizioni reddituali di [OSCURATO:PERSONA] rese in due distinti procedimenti e in due date diverse, essendo state rilasciate quelle giudicate con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 22 giugno 2007 il 27 settembre 2001; quelle giudicate con la decisione emessa dallo stesso Tribunale il 4 luglio 2006 il 12 novembre 2001.

Queste connotazioni rendevano evidente che, nelle due ipotesi, ci si trovava di fronte a false attestazioni differenti, non sovrapponibili per le finalità perseguite, riguardando richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da [OSCURATO:PERSONA] in date e contesti processuali diversi, atteso che le false dichiarazioni del 27 settembre 2001 venivano rilasciate nel procedimento penale numero 199/01 R.G.

App.; mentre, le false dichiarazioni del 12 novembre 2001 venivano rilasciate nel procedimento penale numero 163/01 R.G.

Inc.

Es.

Ne discende che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per affermare la sussistenza di un contrasto di giudicati, dovendosi, in proposito, evidenziare che, ai fini della valutazione di un'ipotesi di identità processuale tra due reati, rilevante ex art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi quello che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità.

Sul punto, non si può che richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, tuttora insuperato, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez.

U, n. 34655 del 28/96/2005, Donati, Rv. 231799-01).

Deve, pertanto, escludersi l'esistenza di un contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna dell'imputato emessa dal Tribunale di Palermo il 18 aprile 2005 e la sentenza di assoluzione pronunciata dalla stesso Tribunale il 22 giugno 2007, non sussistendo alcuna identità, rilevante sul piano storico-naturalistico, tra i fatti di reato giudicati nei due ambiti processuali, che non possono ritenersi sovrapponibili ex art. 649 cod. proc. pen. 3.

Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il 25/05/1951; Avverso l'ordinanza emessa il 18/07/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18 luglio 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 669, comma 8, cod. proc. pen., finalizzata a ottenere il riconoscimento del contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna dell'imputato emessa dal Tribunale di Palermo, il 18 aprile 2005, per il reato di cui all'art. 15-nonies legge e la sentenza di assoluzione pronunciata dalla stesso Tribunale, il 22 giugno 2007, ritenendo insussistente l'identità dei fatti di reato vagliati nei due procedimenti. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 669, comma 8, cod. proc. pen. e 4 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere insussistente un'ipotesi di ne bis in idem tra i fatti di reatO giudicati nei due procedimenti presupposti, pur riguardando le relative condotte illecite la falsità di una dichiarazione in cui si affermava l'inesistenza di redditi per l'anno 2000. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, che impongono di escludere la sussistenza contrasto di giudicati, dedotto dalla difesa del ricorrente, tra la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo, il 18 aprile 2005, per il reato di cui all'art. 15-nonies legge 30 luglio 1990, n. 217 e la sentenza di assoluzione pronunciata dalla stesso Tribunale, il 22 giugno 2007, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invero, evidenziava che, nel caso di specie, ci si riferiva a fatti di reato differenti, riguardando le condotte illecite in questione dichiarazioni sulle condizioni reddituali di [OSCURATO:PERSONA] rese in due distinti procedimenti e in due date diverse, essendo state rilasciate quelle giudicate con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 22 giugno 2007 il 27 settembre 2001; quelle giudicate con la decisione emessa dallo stesso Tribunale il 4 luglio 2006 il 12 novembre 2001. Queste connotazioni rendevano evidente che, nelle due ipotesi, ci si trovava di fronte a false attestazioni differenti, non sovrapponibili per le finalità perseguite, riguardando richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da [OSCURATO:PERSONA] in date e contesti processuali diversi, atteso che le false dichiarazioni del 27 settembre 2001 venivano rilasciate nel procedimento penale numero 199/01 R.G. App.; mentre, le false dichiarazioni del 12 novembre 2001 venivano rilasciate nel procedimento penale numero 163/01 R.G. Inc. Es. Ne discende che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per affermare la sussistenza di un contrasto di giudicati, dovendosi, in proposito, evidenziare che, ai fini della valutazione di un'ipotesi di identità processuale tra due reati, rilevante ex art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi quello che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità. Sul punto, non si può che richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, tuttora insuperato, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/96/2005, Donati, Rv. 231799-01). Deve, pertanto, escludersi l'esistenza di un contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna dell'imputato emessa dal Tribunale di Palermo il 18 aprile 2005 e la sentenza di assoluzione pronunciata dalla stesso Tribunale il 22 giugno 2007, non sussistendo alcuna identità, rilevante sul piano storico-naturalistico, tra i fatti di reato giudicati nei due ambiti processuali, che non possono ritenersi sovrapponibili ex art. 649 cod. proc. pen. 3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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