CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Salerno in relazione al reato di cui all'art. 73 e 80, comma 2, DPR 309/1990. A motivo del ricorso l'ardi Roberto deduce violazione di legge per illegalità della pena, in relazione al diniego, da parte dei giudici di merito, di una prima richiesta di concordato che prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione del divieto in caso di riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, divieto ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. Non ricorre alcuna ipotesi di illegalità della pena, mantenuta entro i limiti edittali (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini„ Rv. 283818 - 01), né è censurabile con il presente ricorso, da parte dell'Ilardi, il precedente diniego di concordato (Sez. 1 - n. 41553 del 13/06/2023, Rv. 285393 - 01; Sez. 2 - n. 3124 del 23/11/2023, Rv. 285819 - 01). 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] este