CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 04886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13958-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e NICOLA L. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimati– avverso la sentenza n. 818/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 12/11/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Montale propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in sede di rinvio da Cass. n. 20028/2019, aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la sentenza 77/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia in rigetto del ricorso proposto avverso bollette di pagamento TIA 2005-2011 emesse dal Comune e relative cartelle esattoriali; la società contribuente resiste con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]e Agenzia delle entrate riscossione sono rimasti intimati; il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] si sia limitata ad affermare apoditticamente l’illegittimità degli atti impugnati; 1.2. la censura va disattesa; 1.3. la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando la sentenza, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass., Sez. U, n. 22232/2016); 1.4. ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la [OSCURATO:PERSONA], sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto che le fatture di pagamento TIA dovessero essere annullate per carenza motivazionale, non contenendo alcun riferimento agli «elementi essenziali atti a verificare la pretesa del Comune al pagamento dell’imposta TIA»; 1.5. si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione; 2.1. con il secondo motivo il Comune denuncia violazionedi norme di diritto (artt. 3 e 21 septies L. n. 241/1990, art. 7 L. n. 212/2000, artt. 20, 21 e 23 Regolamento per l’Istituzione della Tariffa di Gestione dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Montale) e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente annullato le fatture di pagamento per difetto motivazionale sebbene la contribuente fosse stata posta a conoscenza di tutti gli elementi essenziali relativi alla pretesa tributaria; 2.2. con il terzo motivo parte ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla preventiva informazione, resa alla contribuente, circa gli elementi necessari alla liquidazione del tributo; 2.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate; 2.4. va premesso che per ragioni di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria deve contenere l’esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, anche senza necessità che si manifesti in forma autoritativa; 2.4. in simile prospettiva questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. nn. 27805/2018, 14675/2016,11157/2013, 17526/2007) dunque che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata sicuramente pubblicistica, sicché hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti, e non èsenza significato che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 238 del 2009, proprio richiamandosi a questa giurisprudenza di legittimità ha precisato che con riguardo alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della TIA, la lacunosità delle statuizioni contenute nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 9 (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare»), può essere alternativamente colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, o per via dell'interpretazione sistematica; interpretazione secondo cui, per esempio, nulla osta a che, per le sanzioni ed interessi relativi all'omesso o ritardato pagamento della TIA, possano applicarsi le norme generali in tema di sanzioni amministrative tributarie; 2.5. soprattutto la Corte Costituzionale ha precisato che non contraddice una tale conclusione il fatto che fonti secondarie prevedano, per il pagamento della TIA, l'emissione di semplici «bollette che tengono luogo delle fatture (...) sempreché contenganotutti gli elementi di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21» (D.M. n. 370 del 2000, art. 1, comma 1), e cioè l'emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, come impugnabili davanti alle commissioni tributarie, dal momento che ha ritenuto possibile in via interpretativa -«come, del resto, ha già affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla Tia» - un'applicazione estensiva dell'elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche quegli atti, «con l'ovvio corollario che le suddette «bollette», avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi»; 2.6. ciò posto, va tuttavia al contempo evidenziato quanto da questa Corte affermato con riguardo alla motivazione delle cartelle esattoriali sulla base di principi di diritto applicabili anche al caso in esame; 2.7. è stato infatti posto in rilievo che la cartella esattoriale, chenon costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente (cfr. Cass. n. 21177/2014; SU n. 11722/2010); 2.8. emerge, infatti, dalle difese del Comune ricorrente che era stato ritualmente notificato, in data anteriore alle bollette di pagamento impugnate, un avviso di accertamento (ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso con specifica indicazione della sua produzione nel giudizio di merito; cfr. pagg. 15-17 ricorso) relativo alla pretesa tributaria in oggetto con indicazione della superficie imponibile e del relativo criterio di calcolo della Tariffa per la Gestione dei [OSCURATO:PERSONA]; 2.9. ne consegue che la parte contribuente era a conoscenza degli elementi indispensabili per consentire di effettuareil necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione; 2.10. la [OSCURATO:PERSONA] ha dunque erroneamente annullato le «bollette» sul presupposto del loro difetto di motivazione in quanto la parte contribuente doveva ritenersi avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione in oggetto; 3. in conclusione, il ricorso va accolto quanto al secondo e terzo motivo, respinto il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente; 5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivoe compensazione delle spese di lite tra il Comune ricorrente e le parti rimaste intimate(avendo comune posizione sostanziale) P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in misura pari ad Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti; compensa le spese di questo giudizio tra il C