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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22006/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11809/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per leg g e in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 981/2020depositata il 21/10/2020 .

Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle , osserva quanto segue.

RIVELATOCHE: La A.S.L. 2 Savonese otteneva , dal Tribunale di Savona , un decreto ingiuntivo per € 297.949,62 nei con f ro nti d i [OSCURATO:SOCIETA]. , società di gestione di servizi logistici, come conguaglio per gli anni 2013 – 15 e per canone e conguagli dell’anno 2016 in relazione all’erogazione dell’energia termica ed elettrica del reparto e dei locali affittati alla detta società presso l’ ospedale di Albenga, denominato [OSCURATO:PERSONA] di Misericordia, facente capo a lla detta [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al monitorio, che, espletata consulenza tecnica di ufficio, veniva accolta dal Tribunale di Savona, con sentenza n. 1010 del26/9/2018.

La A.S.L. 2 Savonese ha impugnato tale sentenza e la Corte d’appello di Genova, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, con sentenza n. 981 del 21/10/2020,respinto l’impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale l’A.S.L. 2 Savonese propone ricorso in cassazione, affiatoa sei motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria.

RITENUTOCHE: I motivi di ricorso proposti dalla ASL 2 Savonese sono i seguenti.

I) art. 360, comma1, n. 3 cod. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1363 cod. c iv .

Sostiene l a ricorrente che la Corte d’appello avrebbe interpretato il termine “conguagl i” facendo riferimento ad una fonte esterna al Protocollo in cui era contenuta Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle la clausola oggetto d’esame, in tal modo violando la norma di cui all’art. 1363 cod. c iv . secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.

II) art. 360, comma1, n. 4 cod. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 132 cod. p ro c . civ. per omessa motivazione.

La ricorrente denuncia un’omessa valutazione in relazione alla ragione per cui la Corte d ’appello avrebbe ritenuto preferibile collegare la previsione di conguagli annuali al rapporto complessivo esistente tra le parti, invece che alla ripartizione dei costi di conduzione tecnica e manutenzione ordinaria del reparto gestito dalla società di gestione dei servizi logistici.

III) art. 360, comma 1, n. 3 c od . p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1362 cod. c iv .

Sostiene l a ricorrente che la Corte d’appello h a violato detta norma del codice civile , poiché non avrebbe considerato che le parti avrebbero inteso integrare l’importo forfettario, inizialmente corrisposto dalla società di gestione logistica, attraverso la successiva corresponsione di conguagli.

Il criterio di tali conguagli avrebbe dovuto essere identificato nello stesso comportamento delle parti, l a ricorrente riportandouna formula dettagliata.

IV) art. 360, comma1, n. 4 cod. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1362 cod. c iv .

La ricorrente denuncia una violazione dei canoni di interpretazione contrattuale poiché la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, reiterata in grado di appello, che avrebbe consentito di dimostrare la comune intenzione delle parti in ordine al pagamento dei conguagli.

V) art. 360, comma1, n. 3 c od. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1374 cod. c iv .

La ricorrente sostiene che la Corte d’appello h a erroneamente ritenuto che le parti avessero Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle determinato in modo fisso le spese relative alla gestione energetica del reparto occupato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , senza prevedere alcun meccanismo compensativo, così realizzando un equo contemperamento degli interessi delle parti.

Secondo la tesi della ricorrente, invece , le parti avrebbero realizzato tale contemperamento mediante la previsione di conguagli annuali.

VI) art. 360, comma1, n. 4 cod. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 194 cod. p ro c civ. , in quanto l a richiesta del consulente tecnico di ufficio di esaminare , tra gli altri , documenti afferenti al rapporto contrattuale tra la ASL e la società fornitrice dell’elettricità avr ebbe dovuto essere accolta dal g iudice di prime cure.

Il primo,il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché vertono sugli artt. 1362 e 1363cod. civ. e sul termine «conguagli» di cui al Protocollo aggiuntivo.

Detti motivi sono inammissibili,in quanto chiedono alla Corte di Cassazione di procedere ad un’interpretazione fattuale, relativa al termine «conguagli», preclusa in quanto tale al giudice di legittimità, e per il resto si limitano a contrapporre una propria interpretazione di tal e term ine a quella fatta propria dai (due) giudici del merito, così contravvenendo ai limiti del sindacato di legittimità.

I primi tre motivi, invero, non denunciano alcuna mancata adeguata applicazione di norme di diritto ma, viceversa, criticano, senza alcuna base giuridica, l’opzione interpretativa fatta propria dai giudici del merito.Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (si veda a titolo esemplificativo: Cass. n. 11254 del 10/05/2018 Rv. 648602 - 01) è stabile nell’affermare che «L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.».La Corte territoriale d’altronde – si nota solo ad abundantiam , a questo punto - ha interpretato la frase riguardante i conguagli annuali affermando che essa si riferiva al complesso dei rapporti tra ASL 2 e la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui agli articoli 5, 6 e 7 del contratto di sperimentazione gestionale del 2013 e tale interpretazione non appare manifestamente illogica.

Il quarto motivo solo formalmente pone una censura di violazione dell’art. 1362 cod. civ. poiché , in concreto, come risulta dalla sua stessa formulazione, con esso la ASL 2 Savonese si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, cosicché anch’esso è inammissibile, esulando dal sindacato demandato alla Corte di Cassazione la verifica sull’uso dei poteri istruttori del giudice di meritononché la valutazione delle prove che questi abbia ritenuto di dover esperire.

La sentenza impugnata ha, peraltro, significativamente affermato il carattere valutativo del capitolato istruttorio che si intendeva sottoporre ai testi, specie con riferimento a circostanze che non risultavano dal testo contrattuale (ossia della convenzione), adeguatamente motivando, in tal modo, il proprio convincimento.

Il quinto mezzo è infondato, non rientrando nello spettro di applicazione dell’art. 1374 cod. civ. l’inserimento nel regolamento contrattuale di una volontà integrativa delle parti che non è dato in alcun modo di individuare quale volontà desumibile dalla legge, dagli usi o dall’equità, come pure correttamente argomentato dalla Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle Corte territoriale.

In tema di integrazione del contratto , ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., questa Suprema Corte peraltro ha da tempo affermato (Cass. n. 0 8577 del 14/06/2002 Rv. 555059 – 01; Cass. n. 05862 del 17/06/1994 Rv. 487104 -01 ) che p uò darsi luogo ad essa, secondo quanto previsto dall'art. 1374 cod. civ., solo quando le parti non abbiano disciplinato alcuni aspetti del rapporto, e non quando, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito che abbia fatto corretto uso dei criteri di interpretazione del contratto, le parti con le loro pattuizioni abbiano compiutamente ed univocamente previsto il contenuto delle obbligazioni loro derivanti dal contratto stesso e ne abbiano regolato gli effetti.

Il sesto motivo è inammissibile per le stesse ragioni sottese all’inammissibilità del quarto mezzo: non compete a questa Corte il sindacato sull’ampiezza del mandato conferito al consulente tecnico di ufficio e peraltro la richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione mirava a rafforzare il carattere già di per sé esplorativo dell’indagine demandata al consulente tecnico di ufficio.

I giudici territoriali hanno, peraltro, convenuto nell’affermare che quel di cui si intendeva chiedere l’acquisizione da parte del consulente tecnico di ufficio non era una documentazione di valenza marginale, bensì costituiva atti specifici, che sarebbe stato onere della ASL 2 produrre tempestivamente in giudizio.

Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Il rigetto dell’impugnazione comporta che ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle del ricorrente, dell’ulteriore importo per c ontributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, edagli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso artic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11809/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per leg g e in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di GENOVA n. 981/2020depositata il 21/10/2020 . Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle , osserva quanto segue. RIVELATOCHE: La A.S.L. 2 Savonese otteneva , dal Tribunale di Savona , un decreto ingiuntivo per € 297.949,62 nei con f ro nti d i [OSCURATO:SOCIETA]. , società di gestione di servizi logistici, come conguaglio per gli anni 2013 – 15 e per canone e conguagli dell’anno 2016 in relazione all’erogazione dell’energia termica ed elettrica del reparto e dei locali affittati alla detta società presso l’ ospedale di Albenga, denominato [OSCURATO:PERSONA] di Misericordia, facente capo a lla detta [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al monitorio, che, espletata consulenza tecnica di ufficio, veniva accolta dal Tribunale di Savona, con sentenza n. 1010 del26/9/2018. La A.S.L. 2 Savonese ha impugnato tale sentenza e la Corte d’appello di Genova, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha, con sentenza n. 981 del 21/10/2020,respinto l’impugnazione. Avverso la sentenza della Corte territoriale l’A.S.L. 2 Savonese propone ricorso in cassazione, affiatoa sei motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria. RITENUTOCHE: I motivi di ricorso proposti dalla ASL 2 Savonese sono i seguenti. I) art. 360, comma1, n. 3 cod. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1363 cod. c iv . Sostiene l a ricorrente che la Corte d’appello avrebbe interpretato il termine “conguagl i” facendo riferimento ad una fonte esterna al Protocollo in cui era contenuta Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle la clausola oggetto d’esame, in tal modo violando la norma di cui all’art. 1363 cod. c iv . secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”. II) art. 360, comma1, n. 4 cod. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 132 cod. p ro c . civ. per omessa motivazione. La ricorrente denuncia un’omessa valutazione in relazione alla ragione per cui la Corte d ’appello avrebbe ritenuto preferibile collegare la previsione di conguagli annuali al rapporto complessivo esistente tra le parti, invece che alla ripartizione dei costi di conduzione tecnica e manutenzione ordinaria del reparto gestito dalla società di gestione dei servizi logistici. III) art. 360, comma 1, n. 3 c od . p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1362 cod. c iv . Sostiene l a ricorrente che la Corte d’appello h a violato detta norma del codice civile , poiché non avrebbe considerato che le parti avrebbero inteso integrare l’importo forfettario, inizialmente corrisposto dalla società di gestione logistica, attraverso la successiva corresponsione di conguagli. Il criterio di tali conguagli avrebbe dovuto essere identificato nello stesso comportamento delle parti, l a ricorrente riportandouna formula dettagliata. IV) art. 360, comma1, n. 4 cod. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1362 cod. c iv . La ricorrente denuncia una violazione dei canoni di interpretazione contrattuale poiché la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, reiterata in grado di appello, che avrebbe consentito di dimostrare la comune intenzione delle parti in ordine al pagamento dei conguagli. V) art. 360, comma1, n. 3 c od. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1374 cod. c iv . La ricorrente sostiene che la Corte d’appello h a erroneamente ritenuto che le parti avessero Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle determinato in modo fisso le spese relative alla gestione energetica del reparto occupato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , senza prevedere alcun meccanismo compensativo, così realizzando un equo contemperamento degli interessi delle parti. Secondo la tesi della ricorrente, invece , le parti avrebbero realizzato tale contemperamento mediante la previsione di conguagli annuali. VI) art. 360, comma1, n. 4 cod. p ro c . civ. v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 194 cod. p ro c civ. , in quanto l a richiesta del consulente tecnico di ufficio di esaminare , tra gli altri , documenti afferenti al rapporto contrattuale tra la ASL e la società fornitrice dell’elettricità avr ebbe dovuto essere accolta dal g iudice di prime cure. Il primo,il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché vertono sugli artt. 1362 e 1363cod. civ. e sul termine «conguagli» di cui al Protocollo aggiuntivo. Detti motivi sono inammissibili,in quanto chiedono alla Corte di Cassazione di procedere ad un’interpretazione fattuale, relativa al termine «conguagli», preclusa in quanto tale al giudice di legittimità, e per il resto si limitano a contrapporre una propria interpretazione di tal e term ine a quella fatta propria dai (due) giudici del merito, così contravvenendo ai limiti del sindacato di legittimità. I primi tre motivi, invero, non denunciano alcuna mancata adeguata applicazione di norme di diritto ma, viceversa, criticano, senza alcuna base giuridica, l’opzione interpretativa fatta propria dai giudici del merito.Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (si veda a titolo esemplificativo: Cass. n. 11254 del 10/05/2018 Rv. 648602 - 01) è stabile nell’affermare che «L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.».La Corte territoriale d’altronde – si nota solo ad abundantiam , a questo punto - ha interpretato la frase riguardante i conguagli annuali affermando che essa si riferiva al complesso dei rapporti tra ASL 2 e la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui agli articoli 5, 6 e 7 del contratto di sperimentazione gestionale del 2013 e tale interpretazione non appare manifestamente illogica. Il quarto motivo solo formalmente pone una censura di violazione dell’art. 1362 cod. civ. poiché , in concreto, come risulta dalla sua stessa formulazione, con esso la ASL 2 Savonese si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, cosicché anch’esso è inammissibile, esulando dal sindacato demandato alla Corte di Cassazione la verifica sull’uso dei poteri istruttori del giudice di meritononché la valutazione delle prove che questi abbia ritenuto di dover esperire. La sentenza impugnata ha, peraltro, significativamente affermato il carattere valutativo del capitolato istruttorio che si intendeva sottoporre ai testi, specie con riferimento a circostanze che non risultavano dal testo contrattuale (ossia della convenzione), adeguatamente motivando, in tal modo, il proprio convincimento. Il quinto mezzo è infondato, non rientrando nello spettro di applicazione dell’art. 1374 cod. civ. l’inserimento nel regolamento contrattuale di una volontà integrativa delle parti che non è dato in alcun modo di individuare quale volontà desumibile dalla legge, dagli usi o dall’equità, come pure correttamente argomentato dalla Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle Corte territoriale. In tema di integrazione del contratto , ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., questa Suprema Corte peraltro ha da tempo affermato (Cass. n. 0 8577 del 14/06/2002 Rv. 555059 – 01; Cass. n. 05862 del 17/06/1994 Rv. 487104 -01 ) che p uò darsi luogo ad essa, secondo quanto previsto dall'art. 1374 cod. civ., solo quando le parti non abbiano disciplinato alcuni aspetti del rapporto, e non quando, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito che abbia fatto corretto uso dei criteri di interpretazione del contratto, le parti con le loro pattuizioni abbiano compiutamente ed univocamente previsto il contenuto delle obbligazioni loro derivanti dal contratto stesso e ne abbiano regolato gli effetti. Il sesto motivo è inammissibile per le stesse ragioni sottese all’inammissibilità del quarto mezzo: non compete a questa Corte il sindacato sull’ampiezza del mandato conferito al consulente tecnico di ufficio e peraltro la richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione mirava a rafforzare il carattere già di per sé esplorativo dell’indagine demandata al consulente tecnico di ufficio. I giudici territoriali hanno, peraltro, convenuto nell’affermare che quel di cui si intendeva chiedere l’acquisizione da parte del consulente tecnico di ufficio non era una documentazione di valenza marginale, bensì costituiva atti specifici, che sarebbe stato onere della ASL 2 produrre tempestivamente in giudizio. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Il rigetto dell’impugnazione comporta che ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ad. 21/06/2023 R.G.n. 11809 del 2021 ; estensore: C. Valle del ricorrente, dell’ulteriore importo per c ontributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, edagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso artic
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