CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7983-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5048/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania di conferma della pronuncia della CTP di Ragusa, ove erano state apprezzate le ragioni del contribuente ed annullato l'atto impositivo perché sottoscritto dal responsabile area legale e non dal dirigente dell'ufficio e, inoltre, perché non è stata ritenuta ammissibile né valutata la produzione in secondo grado di documento attestante la delega di firma, quale nova in appello. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre rimane intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, nonché omesso esame del fatto decisivo, segnatamente per non aver ammesso ed esaminato la delega di firma alla sottoscrizione dell'atto impositivo di ripresa a tassazione. Sul punto è intervenuta a più riprese questa Corte, affermando che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. V, n. 8814/2019; cfr. Ric. 2021 n. 07983 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- altresì n. 2221/2021), precisando che la prova della delega costituisce mera difesa, quindi producibile anche in secondo grado (cfr. Cass.3615/2019 e riferimenti ivi citati), il cui mancato esame integra vizio motivo scrutinabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Co