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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13823/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2919/2017 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del preposto a reparto di capogruppo e l.r., rappresentato e difeso, giusta procura notaio Zanchi rep. 33190, racc. 15728, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 Numero di raccolta generale 13823/2022 FALLIMENTO A.E.T. apparecchiature elettrico telefonicheData pubblicazione 02/05/2022 s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma, via Stimigliano n. 5 controricorrente– avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [MPS] ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro il decreto [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata rigettata la propria opposizione allo stato passivo nel FALLIMENTO A.E.T.

Apparecchiature elettrico telefoniche s.r.l. in liquidazione [FALLIMENTO], così come proposta avverso la decisione con cui il relativo giudice delegato aveva escluso il credito bancario già insinuato in via chirografaria per euro 381.374,44 e su due titoli, rispettivamente il saldo passivo di un rapporto di conto corrente (per euro 142.040,38) e il debito da anticipazioni su fatture (per euro 239.333,06);

2. il tribunale ha premesso che: a) la reiezione della domanda era stata motivata per contestazione dell’an e del quantum in altro giudizio, pendente avanti allo stesso tribunale (RG 364/2011); b) la curatela aveva invocato che, nell’altro giudizio e quale già promosso dalla società prima del fallimento, era emerso un credito di AET, nonostante le pretese avanzate da ambo le parti;

3. il tribunale ha ritenuto l’infondatezza della opposizione in quanto: a) la domanda della società, proseguita dal curatore, doveva restare incardinata avanti al giudice originario, diverso dal tribunale fallimentare, [OSCURATO:PERSONA] 2 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 Numero di raccolta generale 13823/2022 mentre quella riconvenzionale in quella stessa sede già esercitataData pubblicazione 02/05/2022 dalla banca apparteneva alla necessaria verifica dello stato passivo; b) non sussistevano i presupposti per la sospensione dell’art.295 c.p.c., posta la efficacia solo endofallimentare del decreto di cui all’art.99 l.fall. e delle relative decisioni; c) dalle risultanze del diverso giudizio, in particolare la CTU, era emersa la insussistenza di un credito della banca, conclusioni recepite nella sentenza di primo grado n. 2338/2015; d) invero, circa il rapporto di conto corrente, la banca aveva omesso di produrre tutti gli estratti conto e comunque il contratto, secondo la CTU, non indicava le relative condizioni, evidenziando la perizia e piuttosto un debito della banca (di oltre 431 ovvero 476 mila euro) per due alternative ipotesi di ricostruzione a saldo zero ovvero negativo; e) quanto poi alle anticipazioni, pur risultanti per oltre 239 mila euro, erano estinte per compensazione e sussisteva un residuo ulteriore debito verso la curatela; f) difettava infine un preciso richiamo ad una sorte diversa legata all’appello, pur prodotto dalla banca, nel senso di prospettare un credito residuo verso la società. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel primo motivo, il ricorrente si duole della mancata ammissione al passivo già per il credito da anticipi su fatture, avendo il tribunale fallimentare erroneamente presupposto che nel diverso giudizio proseguito dalla curatela quel credito fosse stato escluso, mentre invece, riaccertato il credito della fallita verso la banca, ma all’esito di un ricomputo dei movimenti di conto corrente, quanto agli anticipi era stato accertato un credito della banca, sia pur non espressamente dichiarato se non verso il fidejussore della fallita;

2. con il secondo motivo, si censura la compensazione invocata dal tribunale a sostegno dell’estinzione del debito su anticipi, posto che il credito della curatela era, da un lato, fondato su sentenza appellata e, dall’altro, contraddittoriamente elevato a posta attiva verso un credito della banca invece negato;

3. con il terzo motivo si contesta la sussistenza, comunque, di un’esposizione a debito della banca, tratta dalle risultanze della CTU del [OSCURATO:PERSONA] 3 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 Numero di raccolta generale 13823/2022 giudizio ordinario e posta in relazione alle conclusioni peritali,Data pubblicazione 02/05/2022 non considerando esse la debenza da anticipazioni su fatture, invece, emersa ed essendo errata la affermazione per cui la banca non avrebbe ipotizzato un proprio credito residuo, posto che la opponente aveva insistito piuttosto sull’integrale ammissione della posta, non elisa da compensazione;

4. con il quarto motivo si contesta la condanna alle spese processuali, da rimuovere all’esito del giudizio;

5. i primi tre motivi, da trattare unitariamente per l’intima connessione, sono inammissibili, per plurime ragioni; osserva in primo luogo il Collegio, per un profilo, l’assenza dei riferimenti normativi e la genericità degli stessi principi invocati, laddove tutte le censure omettono di indicare una specifica disposizione di legge violata, giustapponendo una pari critica alla irragionevolezza della motivazione e così cumulando, inammissibilmente, mezzi eterogenei e non sovrapponibili (Cass. 26874/2018);

6. inoltre, per altri profili, gli stessi mezzi appaiono generici ove evocano una vaga violazione di legge, così intestando il motivo e sia pur con successiva critica alla applicata compensazione con maggior credito della società fallita per come emerso in altro giudizio, incoerentemente rispetto al più diligente canone redazionale del ricorso per cassazione, come voluto da Cass. s.u. 23745/2020, per cui l'onere di specificità, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di «indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»; manca invero una chiara trascrizione, almeno per tratti salienti ed esplicativi, già della statuizione e delle motivazioni della decisione n. 2338/2015 assunta dal medesimo tribunale in altro giudizio e con le stesse [OSCURATO:PERSONA] 4 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 Numero di raccolta generale 13823/2022 parti (avendo la curatela riassunto la causa in origine proposta dallaData pubblicazione 02/05/2022 fallita), ciò impedendo un più approfondito controllo sulla motivazione propria invece del decreto del collegio adottato ex artt.98-99 l.fall.;

7. se è osservabile, infatti, la laconicità del qui impugnato rigetto della opposizione allo stato passivo, non se ne può però predicare l’assoluta carenza o apparenza di motivazione; vi risultano esplicitamente citati proprio gli estremi della lite esterna, la parziale comunanza di oggetto, le risultanze istruttorie e l’esito che, per quanto relativo all’accertamento sia di un debito della banca (per ricalcolo del saldo di conto corrente) sia di un credito della stessa (per anticipi su fatture e da valere verso il fidejussore della fallita), costituisce un nucleo meritale intangibile in questa sede, stante il limite del controllo di legittimità (Cass. s.u. 8053/2014); il decreto va invece corretto in motivazione, conformemente ad una censura del ricorso, laddove nega che con l’appello avverso la sentenza n. 2338/2015 il ricorrente abbia decisivamente omesso di rappresentare un supero del credito bancario, conseguenza che, invece, può pacificamente dirsi il mero effetto dell’accoglimento della impugnazione, cui la banca ha espressamente diretto l’atto, non potendo perciò, e sia pur per tale sola parte, il decreto sull’opposizione allo stato passivo dirsi correttamente motivato;

8. va infine osservato che l’elisione della posta attiva bancaria (il credito per anticipi su fatture) costituisce palese esercizio della facoltà di compensazione evidentemente fatta valere dal curatore nella verifica dello stato passivo e conformemente asseverata dal giudice di merito, così realizzando, come è ben possibile proprio in tale sede, il fenomeno estintivo e fino al limitare delle reciproche pretese, pacificamente scadute prima del fallimento e, come tali, accertate dal giudice fallimentare con gli effetti di cui all’art.96 u.co. l.fall.; sotto questo profilo, può dirsi operativo il principio, più frequentemente reso in fattispecie in cui era il creditore a dedurre la compensazione, per cui quando essa venga oggettivamente invocata, come in questo caso ed altresì dal curatore, così da contrapporre all'ammissione al passivo un importo vantato dal fallito verso il creditore, «l'esame del [OSCURATO:PERSONA] 5 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti» ovvero, come nella specie, l’integrale esclusione del credito insinuato, «comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente» ovvero totalmente «estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione» (Cass. s.u. 16508/2010, Cass. 22044/2016, 24164/2017); si tratta di principio reso per evitare che l’avvenuta rilevanza decisoria della compensazione sia, in altro giudizio, aggirata da una delle parti, nello specifico dal curatore che, invocando la competenza funzionale del giudice dell’accertamento del passivo sui crediti colà avanzati da un terzo, possa invece far valere in quella sede esterna i crediti del fallito verso il terzo, iniziativa preclusa dall’aver operato già la compensazione nel giudizio, come nel caso, dell’accertamento del passivo; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento del quarto motivo e la precisazione correttiva sulla motivazione del tribunale ex art.384 u.co. c.p.c.; ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi di cui in motivazione; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, [OSCURATO:PERSONA] 6 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 7 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2919/2017 r.g. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del preposto a reparto di capogruppo e l.r., rappresentato e difeso, giusta procura notaio Zanchi rep. 33190, racc. 15728, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 Numero di raccolta generale 13823/2022 FALLIMENTO A.E.T. apparecchiature elettrico telefonicheData pubblicazione 02/05/2022 s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] ed elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma, via Stimigliano n. 5 controricorrente– avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [MPS] ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro il decreto [OSCURATO:PERSONA] depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata rigettata la propria opposizione allo stato passivo nel FALLIMENTO A.E.T. Apparecchiature elettrico telefoniche s.r.l. in liquidazione [FALLIMENTO], così come proposta avverso la decisione con cui il relativo giudice delegato aveva escluso il credito bancario già insinuato in via chirografaria per euro 381.374,44 e su due titoli, rispettivamente il saldo passivo di un rapporto di conto corrente (per euro 142.040,38) e il debito da anticipazioni su fatture (per euro 239.333,06); 2. il tribunale ha premesso che: a) la reiezione della domanda era stata motivata per contestazione dell’an e del quantum in altro giudizio, pendente avanti allo stesso tribunale (RG 364/2011); b) la curatela aveva invocato che, nell’altro giudizio e quale già promosso dalla società prima del fallimento, era emerso un credito di AET, nonostante le pretese avanzate da ambo le parti; 3. il tribunale ha ritenuto l’infondatezza della opposizione in quanto: a) la domanda della società, proseguita dal curatore, doveva restare incardinata avanti al giudice originario, diverso dal tribunale fallimentare, [OSCURATO:PERSONA] 2 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 Numero di raccolta generale 13823/2022 mentre quella riconvenzionale in quella stessa sede già esercitataData pubblicazione 02/05/2022 dalla banca apparteneva alla necessaria verifica dello stato passivo; b) non sussistevano i presupposti per la sospensione dell’art.295 c.p.c., posta la efficacia solo endofallimentare del decreto di cui all’art.99 l.fall. e delle relative decisioni; c) dalle risultanze del diverso giudizio, in particolare la CTU, era emersa la insussistenza di un credito della banca, conclusioni recepite nella sentenza di primo grado n. 2338/2015; d) invero, circa il rapporto di conto corrente, la banca aveva omesso di produrre tutti gli estratti conto e comunque il contratto, secondo la CTU, non indicava le relative condizioni, evidenziando la perizia e piuttosto un debito della banca (di oltre 431 ovvero 476 mila euro) per due alternative ipotesi di ricostruzione a saldo zero ovvero negativo; e) quanto poi alle anticipazioni, pur risultanti per oltre 239 mila euro, erano estinte per compensazione e sussisteva un residuo ulteriore debito verso la curatela; f) difettava infine un preciso richiamo ad una sorte diversa legata all’appello, pur prodotto dalla banca, nel senso di prospettare un credito residuo verso la società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel primo motivo, il ricorrente si duole della mancata ammissione al passivo già per il credito da anticipi su fatture, avendo il tribunale fallimentare erroneamente presupposto che nel diverso giudizio proseguito dalla curatela quel credito fosse stato escluso, mentre invece, riaccertato il credito della fallita verso la banca, ma all’esito di un ricomputo dei movimenti di conto corrente, quanto agli anticipi era stato accertato un credito della banca, sia pur non espressamente dichiarato se non verso il fidejussore della fallita; 2. con il secondo motivo, si censura la compensazione invocata dal tribunale a sostegno dell’estinzione del debito su anticipi, posto che il credito della curatela era, da un lato, fondato su sentenza appellata e, dall’altro, contraddittoriamente elevato a posta attiva verso un credito della banca invece negato; 3. con il terzo motivo si contesta la sussistenza, comunque, di un’esposizione a debito della banca, tratta dalle risultanze della CTU del [OSCURATO:PERSONA] 3 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 Numero di raccolta generale 13823/2022 giudizio ordinario e posta in relazione alle conclusioni peritali,Data pubblicazione 02/05/2022 non considerando esse la debenza da anticipazioni su fatture, invece, emersa ed essendo errata la affermazione per cui la banca non avrebbe ipotizzato un proprio credito residuo, posto che la opponente aveva insistito piuttosto sull’integrale ammissione della posta, non elisa da compensazione; 4. con il quarto motivo si contesta la condanna alle spese processuali, da rimuovere all’esito del giudizio; 5. i primi tre motivi, da trattare unitariamente per l’intima connessione, sono inammissibili, per plurime ragioni; osserva in primo luogo il Collegio, per un profilo, l’assenza dei riferimenti normativi e la genericità degli stessi principi invocati, laddove tutte le censure omettono di indicare una specifica disposizione di legge violata, giustapponendo una pari critica alla irragionevolezza della motivazione e così cumulando, inammissibilmente, mezzi eterogenei e non sovrapponibili (Cass. 26874/2018); 6. inoltre, per altri profili, gli stessi mezzi appaiono generici ove evocano una vaga violazione di legge, così intestando il motivo e sia pur con successiva critica alla applicata compensazione con maggior credito della società fallita per come emerso in altro giudizio, incoerentemente rispetto al più diligente canone redazionale del ricorso per cassazione, come voluto da Cass. s.u. 23745/2020, per cui l'onere di specificità, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di «indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»; manca invero una chiara trascrizione, almeno per tratti salienti ed esplicativi, già della statuizione e delle motivazioni della decisione n. 2338/2015 assunta dal medesimo tribunale in altro giudizio e con le stesse [OSCURATO:PERSONA] 4 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 Numero di raccolta generale 13823/2022 parti (avendo la curatela riassunto la causa in origine proposta dallaData pubblicazione 02/05/2022 fallita), ciò impedendo un più approfondito controllo sulla motivazione propria invece del decreto del collegio adottato ex artt.98-99 l.fall.; 7. se è osservabile, infatti, la laconicità del qui impugnato rigetto della opposizione allo stato passivo, non se ne può però predicare l’assoluta carenza o apparenza di motivazione; vi risultano esplicitamente citati proprio gli estremi della lite esterna, la parziale comunanza di oggetto, le risultanze istruttorie e l’esito che, per quanto relativo all’accertamento sia di un debito della banca (per ricalcolo del saldo di conto corrente) sia di un credito della stessa (per anticipi su fatture e da valere verso il fidejussore della fallita), costituisce un nucleo meritale intangibile in questa sede, stante il limite del controllo di legittimità (Cass. s.u. 8053/2014); il decreto va invece corretto in motivazione, conformemente ad una censura del ricorso, laddove nega che con l’appello avverso la sentenza n. 2338/2015 il ricorrente abbia decisivamente omesso di rappresentare un supero del credito bancario, conseguenza che, invece, può pacificamente dirsi il mero effetto dell’accoglimento della impugnazione, cui la banca ha espressamente diretto l’atto, non potendo perciò, e sia pur per tale sola parte, il decreto sull’opposizione allo stato passivo dirsi correttamente motivato; 8. va infine osservato che l’elisione della posta attiva bancaria (il credito per anticipi su fatture) costituisce palese esercizio della facoltà di compensazione evidentemente fatta valere dal curatore nella verifica dello stato passivo e conformemente asseverata dal giudice di merito, così realizzando, come è ben possibile proprio in tale sede, il fenomeno estintivo e fino al limitare delle reciproche pretese, pacificamente scadute prima del fallimento e, come tali, accertate dal giudice fallimentare con gli effetti di cui all’art.96 u.co. l.fall.; sotto questo profilo, può dirsi operativo il principio, più frequentemente reso in fattispecie in cui era il creditore a dedurre la compensazione, per cui quando essa venga oggettivamente invocata, come in questo caso ed altresì dal curatore, così da contrapporre all'ammissione al passivo un importo vantato dal fallito verso il creditore, «l'esame del [OSCURATO:PERSONA] 5 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 giudice delegato investe il titolo posto a fondamento dellaNumero di raccolta generale 13823/2022 pretesa, la sua Data pubblicazione 02/05/2022 validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti» ovvero, come nella specie, l’integrale esclusione del credito insinuato, «comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente» ovvero totalmente «estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione» (Cass. s.u. 16508/2010, Cass. 22044/2016, 24164/2017); si tratta di principio reso per evitare che l’avvenuta rilevanza decisoria della compensazione sia, in altro giudizio, aggirata da una delle parti, nello specifico dal curatore che, invocando la competenza funzionale del giudice dell’accertamento del passivo sui crediti colà avanzati da un terzo, possa invece far valere in quella sede esterna i crediti del fallito verso il terzo, iniziativa preclusa dall’aver operato già la compensazione nel giudizio, come nel caso, dell’accertamento del passivo; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento del quarto motivo e la precisazione correttiva sulla motivazione del tribunale ex art.384 u.co. c.p.c.; ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi di cui in motivazione; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, [OSCURATO:PERSONA] 6 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2919/2017 Numero sezionale 1655/2022 comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.Numero di raccolta generale 13823/2022 1, comma Data pubblicazione 02/05/2022 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 7 di 7 - RGN 2919/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F
Decreto Cassazione n. 13823/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris