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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 23716/2026

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icorrente -contro2026ROMANO ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITO PAOLO2215CIRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROTONDOALESSIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TORINOCARLO, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LIBRAL.S.

SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10982/2025- intimati -N umero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 23716/2026avverso la sentenza n. 3590/2024 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 21/07/2026ROMA, depositata il 13/11/2024 R.G.N. 141/2023 più 2;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma, pronunziando sugli appelliriuniti di [OSCURATO:SOCIETA]., Libra L.S. [OSCURATO:PERSONA] inLiquidazione, [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la decisione di primo grado che aveva condannato,in solido, le due società ed il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellaindennità sostitutiva del preavviso dovuta ai dipendenti dellasocietà Libra nell’ambito di una vicenda cd. di cambio appalto2.

A fondamento del decisum, per quel che ancora rileva, ilgiudice di appello ha osservato che: a) la concreta fattispecie siinscriveva in una vicenda di “cambio appalto” regolata dalcontratto collettivo; b) la cessazione del rapporto di lavoro conla società datrice Libra, in connessione con la cessazionedell’appalto affidato a quest’ultima nell’ambito di una commessaconferita da [OSCURATO:SOCIETA]., non era frutto di mutuo consensodelle parti del rapporto di lavoro ma ascrivibile esclusivamentedalla datrice di lavoro; c) la indennità sostitutiva del preavvisoex art. 2118 comma 2 c.c., spettante ai dipendenti dell’impresacessata, in ragione della sua natura indennitaria/retributiva,rientrava nell’ambito della garanzia solidale ex art. 29 d. lgs. n.Numero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026276/2003 alla quale era tenuta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dli era ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026committente.3.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoTrenitalia s.p.a. affidato a sei motivi; i lavoratori hannodepositato controricorso; Libra L.S. [OSCURATO:PERSONA] inLiquidazione e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto attività difensiva.4.

Il PG ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigettodel ricorso.5.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensidell’art. 378 c.p.c.6.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della sentenza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2118 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto (seppur implicitamente) chesussistesse un provvedimento di licenziamento senza indagarnei relativi presupposti; in particolare si duole che la cessazionedel rapporto di lavoro era stata collegata all’iniziativa datorialepur in difetto di intimazione scritta del licenziamento.2.

Con il secondo motivo deduce, violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché dall’art. 16. 2del C.C.N.L. della mobilità/area contrattuale delle attivitàferroviari in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.,Numero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto, sulNluam ebroa dsi era ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026della errata interpretazione delle pattuizioni collettive, che ilrapporto di lavoro fosse cessato per effetto di recesso delladatrice di lavoro.3.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2118 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere affermato ildiritto dei lavoratori all’indennità sostitutiva del preavviso purnon spettando la stessa in caso di risoluzione consensuale delrapporto di lavoro.4.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2118, 2732, 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnatainvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio; purriconoscendo, infatti, che la prova del recesso datoriale, ai finidel riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso, eraa carico dei lavoratori aveva deciso la controversia sulpresupposto che le società non avessero dato prova dellarisoluzione consensuale del rapporto.5.

Con il quinto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. denunziando la errata interpretazionedell’accordo di risoluzione in data 30 giugno 2020, ritenendo cheesso fosse ricognitivo della precedente risoluzione del contrattotra la società uscente Libra e i lavoratori6.

Con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 29, secondo comma, d.

Lgs .276/2003 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per aver la Cortedi Appello ritenuto ricompresa la indennità sostitutiva delNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026preavviso nell’ambito della solidarietà ex art. 29 dNu.m eLrog dsi r.a ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026276/2003 prefigurata a carico del soggetto committente.7.

I primi cinque motivi di ricorso, trattati congiuntamenteper connessione, devono essere respinti7.1.

La sentenza impugnata ha affermato che ladocumentazione complessivamente considerata consentiva diritenere accertata la cessazione del rapporto con la cooperativaLibra al 30 giugno 2020 per un fatto estraneo alla volontà deilavoratori, riconducibile inequivocabilmente alle vicende deldatore di lavoro ed inquadrabile nella fattispecie del recessodatoriale; la risoluzione del rapporto era quindi conseguenza diun fatto proprio ed esclusivo della parte datoriale che, puravendo perso l’appalto, ben avrebbe potuto, ad esempio,impiegare i lavoratori su altri appalti.In particolare, per quel che qui rileva la sentenza impugnataha affermato che Dal più volte citato verbale di accordo del30 giugno 2020 risulta che il rapporto di lavoro con la Libra ècessato in tale data a seguito della cessazione dell’appalto e cheil personale, in applicazione della normativa contrattuale cheprevede il passaggio ad altra società, è stato assunto dalConsorzio subentrante nel contratto di appalto a decorrere dal1° luglio 2020.

Il punto 9 del verbale stabilisce che la Libraavrebbe dovuto provvedere alla “liquidazione delle spettanze difine rapporto maturate al 30.6.2020”, in esse compreso –espressamente - il TFR, con conseguente conferma dellacessazione del rapporto di lavoro.

L’articolo 16-bis del C.C.N.L.di settore prevede espressamente la necessità che l’appaltatoreprenda in considerazione il bacino complessivo dei lavoratori chenei 9 mesi precedenti hanno prestato servizio per altra società,Numero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026ma nelle medesime attività oggetto di gara, impegnNaunmderoo dsi ir,a ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’impresa appaltante, ad inserire, nel bando di gara, l’obbligo diassumere prioritariamente gli stessi addetti che già operavanonel medesimo appalto per altra società.

Dunque, ladocumentazione complessivamente considerata consente diritenere accertata la cessazione del rapporto con la cooperativaLibra al 30 giugno 2020 per un fatto estraneo alla volontà deilavoratori, riconducibile inequivocabilmente alle vicende deldatore di lavoro, ed inquadrabile, quindi, nella fattispecie delrecesso datoriale, con il conseguente diritto dei lavoratori allacorresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

7.2. In tal modo, la Corte distrettuale ha operato unconcreto accertamento, fondato essenzialmente sulleemergenze documentali, all’esito del quale ha ritenuto riferibileesclusivamente alla società datrice la volontà di porre fine alrapporto di lavoro.

Quanto ora osservato esclude in primo luogola pretesa violazione, denunziata con il quarto motivo, delcriterio di riparto dell’onere probatorio posto che la riferibilitàalla parte datoriale della volontà di recedere non nasce dallaapplicazione della regola residuale dell’art. 2697 c.c. ma dallaricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanzedi causa; la Corte di merito, diversamente da quanto sostenutoda parte ricorrente, non ha quindi posto ab origine, a carico delleoriginarie convenute, l’onere di dimostrare la esistenza di unacomune volontà risolutiva del rapporto di lavoro ma ha ritenutoin concreto provata la riferibilità della risoluzione del rapporto dilavoro alla volontà della società datrice.7.3.

A riguardo va inoltre precisato, così disattendendo lecensure formulate con il primo motivo, che l’asserito difetto diverifica circa la esistenza di una formale lettera di licenziamentoNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026non vale ad incrinare l’accertamento alla base della decNuismieoron dei r,a ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026ben potendo, in relazione ai fini di causa (vale a dire ai fini dellaverifica del diritto alla indennità sostitutiva del preavviso), lavolontà della parte datoriale di porre comunque fine al rapportodi lavoro, essere tratta, come avvenuto, in via presuntiva, sullascorta di una pluralità di elementi in tal senso convergenti, deiquali inammissibilmente in questa sede parte ricorrente tende arimettere in discussione il significato probatorio agli stessi7.4.

Il secondo ed il quinto motivo di ricorso sonoinammissibile in quanto la denunzia di violazione delle regolelegali di interpretazione risulta affidata alla mera prospettazionecontrappositiva di un possibile diverso approdo ermeneuticorispetto a quello fatta proprio dalla sentenza in relazione alladocumentazione esaminata ed in particolare all’accordo del 30giugno 2020.7.5.

Ai fini della censura di violazione dei canoniermeneutici, non è infatti sufficiente l'astratto riferimento alleregole legali di interpretazione, ma è necessaria laspecificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazionedel modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice sene è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazionedev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazionedelle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogniNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necNeusmserao rdii ora ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile,o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, inmotivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che lasemplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318//2013, Cass.n. 23635/2010).7.6.

La necessità di esame del terzo motivo, il quale si fondasu un accertamento (mutuo consenso alla risoluzione delrapporto di lavoro) non coincidente con quello alla base delladecisione è assorbita dal rigetto dei motivi precedenti.8.

Il sesto motivo di ricorso è infondato.

Si premette che laquestione posta con il motivo in esame ha giustificato latrattazione della causa in pubblica udienza per la necessità dicomporre un contrasto maturato all’interno della IV Sezionecivile della S.C. in ordine alla riconducibilità o meno dellaindennità sostitutiva del preavviso nell’ambito dei trattamenti retributivi per i quali in via solidale èchiamato a rispondere ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 ilcommittente.

Ed infatti, a fronte di un orientamento che ritienericompresa nella solidarietà ex art. 29 cit. anche la indennitàsostitutiva del preavviso (v.

Cass. n. 27140/2024 egiurisprudenza ivi richiamata) si pone la recente pronunzia a diCass. n. 11577/2025 nella quale si è, viceversa, affermato cheNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026la indennità sostitutiva esula dall’ambito della garanziNau mdereo ldlia ra ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026solidarietà prefigurata dalla richiamata disposizione.8.1.

Nel dare sintetico conto delle ragioni che sorreggonol’uno e l’altro orientamento, è sufficiente osservare che mentrele pronunzie che ricomprendono nell’ambito dellaresponsabilità solidale del committente l’indennità sostitutivadel preavviso valorizzano la natura retributiva che unitamenteal profilo indennitario, connota l’emolumento in oggetto (Cass.n. 27140/2024, Cass. 3247/2024, Cass. n. 12932/2021Cass.n. 20647/2019 Cass. n. 22322/2013, Cass. Sez.

Un.7914/1994), il secondo orientamento valorizza la affermazione- costante nel panorama della giurisprudenza di legittimità -secondo la quale la espressione trattamenti retributivi ex art.29 comma d. lgs cit. deve essere intesa maniera rigorosa, nelsenso della natura strettamente retributiva degli emolumentiche il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propridipendenti, con conseguente esclusione, ad esempio, dellesomme liquidate a titolo di risarcimento del danno perillegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da partedel datore di lavoro (Cass. n. 28517/2019), ovvero del valoredei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazionedi carattere assistenziale (Cass. n. 23303/2019).8.2.

Ciò posto, al fine del corretto inquadramento giuridicodella fattispecie, occorre muovere, in linea generale, dallaconsiderazione che l'istituto del preavviso, comune allamaggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (siveda, ad es., l'art. 1569 cod. civ. per il contratto disomministrazione, l'art. 1750 cod. civ. per il contratto diagenzia, l'art. 1833 cod. civ. per il contratto di conto correnteetc.)., adempie alla funzione economica di attenuare per laNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recetNtuimzeioro ddi ria ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026esercizio di un diritto potestativo - le conseguenzepregiudizievoli della cessazione del contratto.

Costituiscecomune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempoindeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118cod. civ.- adempie ad una funzione destinata a variare infunzione della considerazione della parte non recedente; incaso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia lafunzione di garantire al lavoratore la continuità della percezionedella retribuzione in un certo lasso di tempo al fine diconsentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in casodi dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità diassicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare lasostituzione del lavoratore recedente.

In tema di efficacia delpreavviso la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata nelsenso della efficacia obbligatoria dello stesso, configurato qualemero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio delrecesso; la parte recedente è infatti libera di optare tra laprosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e lacorresponsione a controparte di un’indennità (con immediatoeffetto risolutivo del rapporto).8.3.

La giurisprudenza di legittimità, dopo risalentipronunzie che configuravano la indennità sostitutiva delpreavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria,ponendola in relazione con l’inadempimento contrattuale (v. trale altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costantenell’escludere la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delpreavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato inquanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavorocon effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di unNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026diritto potestativo della parte recedente, comportante aN ucmaerroi cdio ra ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026della stessa solo l’obbligo accessorio della indennità sostitutivadel preavviso.

In questa prospettiva l’indennità sostitutiva delpreavviso si configura quale corrispettivo del diritto potestativodella parte recedente di determinare la immediata cessazionedel rapporto di lavoro, in assenza del quale il lavoratoreavrebbe avuto diritto alla retribuzione.

Ed è proprio il nesso trail mancato espletamento della prestazione lavorativa (che, overesa, avrebbe dato diritto alla retribuzione, pacificamentericompresa nell’ambito della solidarietà ex art. 29 comma 2 d.lgs n. 276/2003 a carico del committente) ed esercizio deldiritto di recesso con effetto immediato da parte del datore dilavoro, che giustifica, ai fini di causa, l’accentuazione del profiloretributivo dell’emolumento in oggetto con riguardo allaresponsabilità solidale del soggetto committente.8.4.

Tale soluzione si rivela coerente con il disegnocomplessivo del legislatore del 2003 il quale, anche al fine discoraggiare forme occulte di illecita interposizione dimanodopera e comunque di sollecitare il committenteall’attenta selezione, ab origine, delle imprese alle quali affidarel’appalto, volle prefigurare in favore dei dipendenti del soggettoappaltatore una garanzia ulteriore e più ampia di quella giàsancita a livello codicistico dall’art. 1676 c.c..

Non vi è quindiragione di escludere l’indennità sostitutiva dall’ambito di talegaranzia venendo in rilievo un emolumento che trova la suaorigine nell’ordinario svolgersi del rapporto di lavoro e si ponein stretta connessione con la mancata percezione dellaretribuzione.

Il connotato retributivo non è attenuato dallafunzione indennitaria generalmente riconosciuta all’indennità inNumero registro generale 10982/2025oggetto, funzione che va “letta” in contrapposizione alle ipotesiN umero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 23716/2026di ristoro connesse ad una illegittima condotta datoriale.

Data pubblicazione 21/07/20269.

In conclusione, in base alle considerazioni cheprecedono, il ricorso deve essere respinto.10.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.11.

Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez.

Un. n. 23535/2019).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in euro 5.500 percompensi professionali, euro 200 per esborsi oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio2026La Consigliera est.Antonella PagettaNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026La PresNuidmeerno dtie ra ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026Adriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro2026ROMANO ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], ESPOSITO PAOLO2215CIRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROTONDOALESSIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TORINOCARLO, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LIBRAL.S. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10982/2025- intimati -N umero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 23716/2026avverso la sentenza n. 3590/2024 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 21/07/2026ROMA, depositata il 13/11/2024 R.G.N. 141/2023 più 2;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, pronunziando sugli appelliriuniti di [OSCURATO:SOCIETA]., Libra L.S. [OSCURATO:PERSONA] inLiquidazione, [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la decisione di primo grado che aveva condannato,in solido, le due società ed il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellaindennità sostitutiva del preavviso dovuta ai dipendenti dellasocietà Libra nell’ambito di una vicenda cd. di cambio appalto2. A fondamento del decisum, per quel che ancora rileva, ilgiudice di appello ha osservato che: a) la concreta fattispecie siinscriveva in una vicenda di “cambio appalto” regolata dalcontratto collettivo; b) la cessazione del rapporto di lavoro conla società datrice Libra, in connessione con la cessazionedell’appalto affidato a quest’ultima nell’ambito di una commessaconferita da [OSCURATO:SOCIETA]., non era frutto di mutuo consensodelle parti del rapporto di lavoro ma ascrivibile esclusivamentedalla datrice di lavoro; c) la indennità sostitutiva del preavvisoex art. 2118 comma 2 c.c., spettante ai dipendenti dell’impresacessata, in ragione della sua natura indennitaria/retributiva,rientrava nell’ambito della garanzia solidale ex art. 29 d. lgs. n.Numero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026276/2003 alla quale era tenuta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dli era ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026committente.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoTrenitalia s.p.a. affidato a sei motivi; i lavoratori hannodepositato controricorso; Libra L.S. [OSCURATO:PERSONA] inLiquidazione e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto attività difensiva.4. Il PG ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigettodel ricorso.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensidell’art. 378 c.p.c.6. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della sentenza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2118 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto (seppur implicitamente) chesussistesse un provvedimento di licenziamento senza indagarnei relativi presupposti; in particolare si duole che la cessazionedel rapporto di lavoro era stata collegata all’iniziativa datorialepur in difetto di intimazione scritta del licenziamento.2. Con il secondo motivo deduce, violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché dall’art. 16. 2del C.C.N.L. della mobilità/area contrattuale delle attivitàferroviari in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.,Numero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto, sulNluam ebroa dsi era ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026della errata interpretazione delle pattuizioni collettive, che ilrapporto di lavoro fosse cessato per effetto di recesso delladatrice di lavoro.3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2118 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere affermato ildiritto dei lavoratori all’indennità sostitutiva del preavviso purnon spettando la stessa in caso di risoluzione consensuale delrapporto di lavoro.4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2118, 2732, 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnatainvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio; purriconoscendo, infatti, che la prova del recesso datoriale, ai finidel riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso, eraa carico dei lavoratori aveva deciso la controversia sulpresupposto che le società non avessero dato prova dellarisoluzione consensuale del rapporto.5. Con il quinto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. denunziando la errata interpretazionedell’accordo di risoluzione in data 30 giugno 2020, ritenendo cheesso fosse ricognitivo della precedente risoluzione del contrattotra la società uscente Libra e i lavoratori6. Con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 29, secondo comma, d. Lgs .276/2003 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per aver la Cortedi Appello ritenuto ricompresa la indennità sostitutiva delNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026preavviso nell’ambito della solidarietà ex art. 29 dNu.m eLrog dsi r.a ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026276/2003 prefigurata a carico del soggetto committente.7. I primi cinque motivi di ricorso, trattati congiuntamenteper connessione, devono essere respinti7.1. La sentenza impugnata ha affermato che ladocumentazione complessivamente considerata consentiva diritenere accertata la cessazione del rapporto con la cooperativaLibra al 30 giugno 2020 per un fatto estraneo alla volontà deilavoratori, riconducibile inequivocabilmente alle vicende deldatore di lavoro ed inquadrabile nella fattispecie del recessodatoriale; la risoluzione del rapporto era quindi conseguenza diun fatto proprio ed esclusivo della parte datoriale che, puravendo perso l’appalto, ben avrebbe potuto, ad esempio,impiegare i lavoratori su altri appalti.In particolare, per quel che qui rileva la sentenza impugnataha affermato che Dal più volte citato verbale di accordo del30 giugno 2020 risulta che il rapporto di lavoro con la Libra ècessato in tale data a seguito della cessazione dell’appalto e cheil personale, in applicazione della normativa contrattuale cheprevede il passaggio ad altra società, è stato assunto dalConsorzio subentrante nel contratto di appalto a decorrere dal1° luglio 2020. Il punto 9 del verbale stabilisce che la Libraavrebbe dovuto provvedere alla “liquidazione delle spettanze difine rapporto maturate al 30.6.2020”, in esse compreso –espressamente - il TFR, con conseguente conferma dellacessazione del rapporto di lavoro. L’articolo 16-bis del C.C.N.L.di settore prevede espressamente la necessità che l’appaltatoreprenda in considerazione il bacino complessivo dei lavoratori chenei 9 mesi precedenti hanno prestato servizio per altra società,Numero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026ma nelle medesime attività oggetto di gara, impegnNaunmderoo dsi ir,a ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’impresa appaltante, ad inserire, nel bando di gara, l’obbligo diassumere prioritariamente gli stessi addetti che già operavanonel medesimo appalto per altra società. Dunque, ladocumentazione complessivamente considerata consente diritenere accertata la cessazione del rapporto con la cooperativaLibra al 30 giugno 2020 per un fatto estraneo alla volontà deilavoratori, riconducibile inequivocabilmente alle vicende deldatore di lavoro, ed inquadrabile, quindi, nella fattispecie delrecesso datoriale, con il conseguente diritto dei lavoratori allacorresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso. 7.2. In tal modo, la Corte distrettuale ha operato unconcreto accertamento, fondato essenzialmente sulleemergenze documentali, all’esito del quale ha ritenuto riferibileesclusivamente alla società datrice la volontà di porre fine alrapporto di lavoro. Quanto ora osservato esclude in primo luogola pretesa violazione, denunziata con il quarto motivo, delcriterio di riparto dell’onere probatorio posto che la riferibilitàalla parte datoriale della volontà di recedere non nasce dallaapplicazione della regola residuale dell’art. 2697 c.c. ma dallaricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanzedi causa; la Corte di merito, diversamente da quanto sostenutoda parte ricorrente, non ha quindi posto ab origine, a carico delleoriginarie convenute, l’onere di dimostrare la esistenza di unacomune volontà risolutiva del rapporto di lavoro ma ha ritenutoin concreto provata la riferibilità della risoluzione del rapporto dilavoro alla volontà della società datrice.7.3. A riguardo va inoltre precisato, così disattendendo lecensure formulate con il primo motivo, che l’asserito difetto diverifica circa la esistenza di una formale lettera di licenziamentoNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026non vale ad incrinare l’accertamento alla base della decNuismieoron dei r,a ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026ben potendo, in relazione ai fini di causa (vale a dire ai fini dellaverifica del diritto alla indennità sostitutiva del preavviso), lavolontà della parte datoriale di porre comunque fine al rapportodi lavoro, essere tratta, come avvenuto, in via presuntiva, sullascorta di una pluralità di elementi in tal senso convergenti, deiquali inammissibilmente in questa sede parte ricorrente tende arimettere in discussione il significato probatorio agli stessi7.4. Il secondo ed il quinto motivo di ricorso sonoinammissibile in quanto la denunzia di violazione delle regolelegali di interpretazione risulta affidata alla mera prospettazionecontrappositiva di un possibile diverso approdo ermeneuticorispetto a quello fatta proprio dalla sentenza in relazione alladocumentazione esaminata ed in particolare all’accordo del 30giugno 2020.7.5. Ai fini della censura di violazione dei canoniermeneutici, non è infatti sufficiente l'astratto riferimento alleregole legali di interpretazione, ma è necessaria laspecificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazionedel modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice sene è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazionedev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazionedelle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogniNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necNeusmserao rdii ora ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile,o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, inmotivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che lasemplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318//2013, Cass.n. 23635/2010).7.6. La necessità di esame del terzo motivo, il quale si fondasu un accertamento (mutuo consenso alla risoluzione delrapporto di lavoro) non coincidente con quello alla base delladecisione è assorbita dal rigetto dei motivi precedenti.8. Il sesto motivo di ricorso è infondato. Si premette che laquestione posta con il motivo in esame ha giustificato latrattazione della causa in pubblica udienza per la necessità dicomporre un contrasto maturato all’interno della IV Sezionecivile della S.C. in ordine alla riconducibilità o meno dellaindennità sostitutiva del preavviso nell’ambito dei trattamenti retributivi per i quali in via solidale èchiamato a rispondere ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 ilcommittente. Ed infatti, a fronte di un orientamento che ritienericompresa nella solidarietà ex art. 29 cit. anche la indennitàsostitutiva del preavviso (v. Cass. n. 27140/2024 egiurisprudenza ivi richiamata) si pone la recente pronunzia a diCass. n. 11577/2025 nella quale si è, viceversa, affermato cheNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026la indennità sostitutiva esula dall’ambito della garanziNau mdereo ldlia ra ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026solidarietà prefigurata dalla richiamata disposizione.8.1. Nel dare sintetico conto delle ragioni che sorreggonol’uno e l’altro orientamento, è sufficiente osservare che mentrele pronunzie che ricomprendono nell’ambito dellaresponsabilità solidale del committente l’indennità sostitutivadel preavviso valorizzano la natura retributiva che unitamenteal profilo indennitario, connota l’emolumento in oggetto (Cass.n. 27140/2024, Cass. 3247/2024, Cass. n. 12932/2021Cass.n. 20647/2019 Cass. n. 22322/2013, Cass. Sez. Un.7914/1994), il secondo orientamento valorizza la affermazione- costante nel panorama della giurisprudenza di legittimità -secondo la quale la espressione trattamenti retributivi ex art.29 comma d. lgs cit. deve essere intesa maniera rigorosa, nelsenso della natura strettamente retributiva degli emolumentiche il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propridipendenti, con conseguente esclusione, ad esempio, dellesomme liquidate a titolo di risarcimento del danno perillegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da partedel datore di lavoro (Cass. n. 28517/2019), ovvero del valoredei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazionedi carattere assistenziale (Cass. n. 23303/2019).8.2. Ciò posto, al fine del corretto inquadramento giuridicodella fattispecie, occorre muovere, in linea generale, dallaconsiderazione che l'istituto del preavviso, comune allamaggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (siveda, ad es., l'art. 1569 cod. civ. per il contratto disomministrazione, l'art. 1750 cod. civ. per il contratto diagenzia, l'art. 1833 cod. civ. per il contratto di conto correnteetc.)., adempie alla funzione economica di attenuare per laNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recetNtuimzeioro ddi ria ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026esercizio di un diritto potestativo - le conseguenzepregiudizievoli della cessazione del contratto. Costituiscecomune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempoindeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118cod. civ.- adempie ad una funzione destinata a variare infunzione della considerazione della parte non recedente; incaso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia lafunzione di garantire al lavoratore la continuità della percezionedella retribuzione in un certo lasso di tempo al fine diconsentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in casodi dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità diassicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare lasostituzione del lavoratore recedente. In tema di efficacia delpreavviso la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata nelsenso della efficacia obbligatoria dello stesso, configurato qualemero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio delrecesso; la parte recedente è infatti libera di optare tra laprosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e lacorresponsione a controparte di un’indennità (con immediatoeffetto risolutivo del rapporto).8.3. La giurisprudenza di legittimità, dopo risalentipronunzie che configuravano la indennità sostitutiva delpreavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria,ponendola in relazione con l’inadempimento contrattuale (v. trale altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costantenell’escludere la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delpreavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato inquanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavorocon effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di unNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026diritto potestativo della parte recedente, comportante aN ucmaerroi cdio ra ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026della stessa solo l’obbligo accessorio della indennità sostitutivadel preavviso. In questa prospettiva l’indennità sostitutiva delpreavviso si configura quale corrispettivo del diritto potestativodella parte recedente di determinare la immediata cessazionedel rapporto di lavoro, in assenza del quale il lavoratoreavrebbe avuto diritto alla retribuzione. Ed è proprio il nesso trail mancato espletamento della prestazione lavorativa (che, overesa, avrebbe dato diritto alla retribuzione, pacificamentericompresa nell’ambito della solidarietà ex art. 29 comma 2 d.lgs n. 276/2003 a carico del committente) ed esercizio deldiritto di recesso con effetto immediato da parte del datore dilavoro, che giustifica, ai fini di causa, l’accentuazione del profiloretributivo dell’emolumento in oggetto con riguardo allaresponsabilità solidale del soggetto committente.8.4. Tale soluzione si rivela coerente con il disegnocomplessivo del legislatore del 2003 il quale, anche al fine discoraggiare forme occulte di illecita interposizione dimanodopera e comunque di sollecitare il committenteall’attenta selezione, ab origine, delle imprese alle quali affidarel’appalto, volle prefigurare in favore dei dipendenti del soggettoappaltatore una garanzia ulteriore e più ampia di quella giàsancita a livello codicistico dall’art. 1676 c.c.. Non vi è quindiragione di escludere l’indennità sostitutiva dall’ambito di talegaranzia venendo in rilievo un emolumento che trova la suaorigine nell’ordinario svolgersi del rapporto di lavoro e si ponein stretta connessione con la mancata percezione dellaretribuzione. Il connotato retributivo non è attenuato dallafunzione indennitaria generalmente riconosciuta all’indennità inNumero registro generale 10982/2025oggetto, funzione che va “letta” in contrapposizione alle ipotesiN umero sezionale 2215/2026Numero di raccolta generale 23716/2026di ristoro connesse ad una illegittima condotta datoriale. Data pubblicazione 21/07/20269. In conclusione, in base alle considerazioni cheprecedono, il ricorso deve essere respinto.10. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.11. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez. Un. n. 23535/2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in euro 5.500 percompensi professionali, euro 200 per esborsi oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio2026La Consigliera est.Antonella PagettaNumero registro generale 10982/2025Numero sezionale 2215/2026La PresNuidmeerno dtie ra ccolta generale 23716/2026Data pubblicazione 21/07/2026Adriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 23716/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris