Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:313
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0143
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
7 giugno 2023 (
*1
)
«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di reversibilità – Diniego di concessione – Coniuge superstite – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Articolo 80, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] – Pensione di orfano – Diniego di concessione – Nozione di “figlio a carico” – Errore di diritto»
Nella causa T‑143/22,
OP
, rappresentata da F. Moyse, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
, rappresentato da J. [OSCURATO:PERSONA] e M. Windisch, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da M. Bauer e M. Alver, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da R. da [OSCURATO:PERSONA], presidente, I. [OSCURATO:PERSONA] e T. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici,
cancelliere: T. Henze, cancelliere facente funzione
vista la fase scritta del procedimento,
vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (
1
) (
2
)
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, OP, chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 7 giugno 2021, nella parte in cui respinge la sua domanda diretta ad ottenere una pensione di reversibilità a causa del decesso del marito, ex funzionario del [OSCURATO:PERSONA], nonché, per conto di suo figlio A, l’annullamento della medesima decisione nella parte in cui respinge la sua domanda diretta ad ottenere una pensione di orfano per il loro figlio colpito da disabilità (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2
La ricorrente si è sposata con B nel 1980. Il divorzio tra i coniugi è stato pronunciato nel 2017. Il 29 gennaio 2021, la ricorrente si è risposata con B. La coppia ha avuto quattro figli, uno dei quali, menzionato supra, al punto 1, nato il [
riservato
] (
3
). Nel 2015, a tale figlio è stata riconosciuta una disabilità al 66% da parte delle autorità belghe. Nel certificato medico destinato alla valutazione della disabilità del figlio della ricorrente, datato 9 aprile 2021, il medico di quest’ultimo ha indicato che egli soffriva di una disabilità [
riservato
] stimata al 90%.
3
B era un ex dipendente del [OSCURATO:PERSONA], collocato a riposo nel giugno 2019. Egli è stato riconosciuto affetto da grave malattia il 18 giugno 2020 ed è deceduto il [
riservato
].
4
Il 22 marzo 2021, B ha conferito alla figlia una procura per gestire i suoi rapporti con il regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee (RCAM). Quest’ultima ha contattato lo stesso giorno, con messaggio di posta elettronica, i servizi del [OSCURATO:PERSONA] per informarli dello stato di salute di suo padre, del nuovo matrimonio dei suoi genitori e dell’esistenza dei loro quattro figli. Essa ha altresì posto domande riguardanti i diritti di sua madre ad una pensione di reversibilità.
5
Il 25 marzo 2021 la figlia della coppia ha trasmesso per posta elettronica informazioni supplementari riguardanti i suoi genitori ai servizi del [OSCURATO:PERSONA]. Ella ha altresì menzionato che il decesso di suo padre era imminente e che uno dei figli dei suoi genitori era disabile. Essa ha ribadito la sua questione relativa ai diritti di sua madre ad una pensione di reversibilità.
6
Il 29 marzo 2021 i servizi del [OSCURATO:PERSONA] hanno inviato documenti da compilare alla figlia della coppia al fine di aggiornare il fascicolo del padre. La figlia della coppia ha risposto che suo padre era deceduto due giorni prima e ha posto domande in merito alle formalità da espletare.
7
Il 30 marzo 2021 i servizi del [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto alla figlia della coppia e hanno chiesto che la ricorrente compilasse il modulo inviato il giorno prima. Lo stesso giorno, la figlia della coppia ha inviato ai servizi del [OSCURATO:PERSONA] i documenti completati nonché alcuni documenti giustificativi.
8
Lo stesso giorno, i servizi del [OSCURATO:PERSONA] hanno accusato ricevuta dei documenti compilati e hanno inviato alla figlia della coppia i documenti da compilare per presentare la domanda diretta a che suo fratello affetto da disabilità ottenesse una pensione di orfano. Sempre lo stesso giorno, la figlia della coppia ha inviato ai servizi del [OSCURATO:PERSONA] uno di tali documenti debitamente compilato e li ha informati che il certificato medico sarebbe stato anch’esso trasmesso a breve.
9
Il 9 aprile 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato con messaggio di posta elettronica la figlia della coppia che la pensione di orfano non poteva essere concessa al fratello disabile in quanto la domanda non era stata ricevuta prima del decesso di B.
10
Il 15 aprile 2021 la figlia della coppia ha inviato un messaggio di posta elettronica ai servizi del [OSCURATO:PERSONA], con il quale prendeva atto della loro risposta relativa alla pensione di orfano di suo fratello, ricordava loro che quest’ultimo era affetto da una disabilità da cinque anni e inviava loro documenti compilati dal loro medico di famiglia. Essa poneva altresì loro domande in merito al rimborso delle spese mediche del fratello e della ricorrente. Lo stesso giorno, i servizi del [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto che il rimborso delle spese mediche del figlio della coppia con disabilità non era possibile, poiché quest’ultimo non era un figlio a carico al momento del decesso di B. Sempre lo stesso giorno, la figlia della coppia ha inviato per posta elettronica una risposta ai servizi del [OSCURATO:PERSONA] fornendo informazioni complementari sulla situazione della sua famiglia.
11
Il 5 maggio 2021 il capo dell’unità pensioni e assicurazioni sociali del [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente della sua decisione di concederle un’indennità di decesso, ai sensi dell’articolo 70 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»).
12
Il 7 giugno 2021 i servizi del [OSCURATO:PERSONA] hanno informato la ricorrente mediante la decisione impugnata che, da un lato, conformemente agli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA], non era possibile concederle una pensione di reversibilità e che, dall’altro, poiché al momento del decesso di B non vi erano figli a carico riconosciuti dall’unità dei diritti individuali del [OSCURATO:PERSONA], neppure il figlio della coppia affetto da disabilità aveva diritto ad una pensione di orfano.
13
Il 10 agosto 2021 la ricorrente ha presentato un reclamo al [OSCURATO:PERSONA], con il quale chiedeva, da un lato, l’annullamento della decisione impugnata e, dall’altro, la concessione di una pensione di reversibilità a sé stessa nonché di una pensione di orfano a suo figlio.
14
Con decisione del 10 gennaio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo della ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). In tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla formulazione dell’articolo 80 dello [OSCURATO:PERSONA], ha precisato che un figlio non poteva essere riconosciuto come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] senza che una domanda a tal fine fosse stata presentata all’amministrazione e senza che quest’ultima abbia verificato il rispetto delle relative condizioni.
Conclusioni delle parti
15
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;
–
riconoscergli il diritto di beneficiare di una pensione di reversibilità e riconoscere a suo figlio, A, il diritto di beneficiare di una pensione di orfano;
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
16
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
[
omissis
]
Sulle conclusioni di annullamento
22
A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce sei motivi diretti a dimostrare l’illegittimità della decisione impugnata, vertenti, in sostanza:
–
il primo, riguardante la sua pensione di reversibilità, su un’eccezione di illegittimità degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA];
–
il secondo, riguardante la sua pensione di reversibilità, su un errore nell’applicazione degli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA];
–
il terzo, relativo alla sua pensione di reversibilità, ad un errore manifesto di valutazione riguardante la sua situazione particolare;
–
il quarto, riguardante la pensione di orfano di suo figlio, di un’eccezione di illegittimità dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA];
–
il quinto, riguardante la pensione di orfano di suo figlio, su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA];
–
il sesto, riguardante la pensione di orfano per suo figlio e fatto valere in subordine, sulla violazione del dovere di sollecitudine da parte del [OSCURATO:PERSONA].
[
omissis
]
Sul quinto motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].
[
omissis
]
–
Sulla fondatezza del quinto motivo
79
La ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nell’applicazione dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] quando ha giustificato il suo rifiuto di concedere una pensione di orfano al figlio per il motivo che, al momento del decesso del marito, egli non era riconosciuto come figlio a carico di quest’ultimo.
80
Infatti, secondo la ricorrente, suo figlio si trova nella situazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], ossia quella di un figlio colpito da un’infermità che gli impedisce di provvedere al proprio sostentamento, e ciò per tutta la durata dell’infermità. Pertanto, i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] non si applicherebbero, poiché un figlio colpito da infermità beneficerebbe di un assegno d’ufficio. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre indebitamente richiesto che il riconoscimento del figlio colpito da infermità fosse effettuato prima del decesso del genitore funzionario, mentre tale figlio era stato dichiarato ai servizi del [OSCURATO:PERSONA] prima di tale decesso. I servizi del [OSCURATO:PERSONA] avrebbero chiesto documenti supplementari solo due giorni dopo il decesso del funzionario, mentre una risposta immediata da parte del [OSCURATO:PERSONA] alle domande della figlia del funzionario defunto avrebbe potuto consentire di procedere alle formalità amministrative prima di tale decesso.
81
[OSCURATO:PERSONA] replica che, per beneficiare di una pensione di orfano, il figlio deve essere «riconosciuto» a suo carico al momento del decesso del funzionario conformemente all’articolo 80 dello [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, il funzionario non avrebbe mai avviato la pratica per l’assegno per suo figlio maggiorenne colpito da infermità. Orbene, dall’economia e dalla finalità dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che la concessione di tale assegno è decisa a seguito di una domanda con la quale il funzionario porta a conoscenza dell’amministrazione la situazione di suo figlio, che l’APN verificherà successivamente. Una semplice informazione relativa all’esistenza di un figlio colpito da infermità, senza documenti probatori, contenuta in un messaggio di posta elettronica inviato all’amministrazione dalla figlia dell’ex funzionario, la cui procura si limitava alla gestione degli affari connessi al RCAM, non sarebbe sufficiente per ritenere che il figlio debba essere riconosciuto a suo carico.
82
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 80, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] prevede che, quando un funzionario sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, «i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII [dello [OSCURATO:PERSONA]] al momento del decesso hanno diritto ad una pensione di orfano (…)».
83
Anzitutto, occorre constatare che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 80, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] presentano divergenze. Infatti, mentre solo le versioni francese, italiana e rumena di tale disposizione utilizzano la formulazione «figli riconosciuti a (...) carico», le altre versioni linguistiche non utilizzano il termine «riconosciuti». [OSCURATO:PERSONA], a titolo di esempio, la versione tedesca si riferisce agli «unterhaltsberechtigte Kinder», la versione inglese ai «children dependent on the deceased», la versione finlandese agli «virkamiehen huollettavina olevat lapset» e la versione portoghese ai «filhos que sejam considerados como estando a seu cargo».
84
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v. sentenza del 12 settembre 2019, A e a.,
C‑347/17
,
EU:C:2019:720
, punto
38
e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio,
T‑231/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:3
, punto
34
).
85
Pertanto, l’articolo 80, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato tenendo conto allo stesso tempo della finalità di tale disposizione e del contesto nel quale essa si inserisce.
86
Per quanto riguarda la definizione dei beneficiari di una pensione di orfano, vale a dire i figli a carico del funzionario defunto, l’articolo 80, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] rinvia all’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, e non al solo paragrafo 2 di detto articolo, in cui la nozione di «figlio a carico» è definita. Pertanto, per ragioni di coerenza della normativa statutaria, occorre fare riferimento all’insieme delle disposizioni pertinenti dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] per definire la nozione di «figlio a carico» (sentenza del 20 gennaio 2009, Klein/Commissione,
F‑32/08
,
EU:F:2009:3
, punto
39
).
87
Certamente, è vero che l’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] si riferisce espressamente all’assegno per figli a carico, mentre il paragrafo 2 di tale articolo è formulato in termini più generali. Ciò non toglie che i criteri previsti all’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII sono giustificati per quanto riguarda non solo la concessione dell’assegno per figli a carico, ma anche la concessione della pensione di orfano. Infatti, a partire da una certa età, i figli devono poter sopperire autonomamente ai propri bisogni e non devono costituire un onere per il bilancio dell’Unione, il che vale anche per quanto riguarda le prestazioni pecuniarie previste dall’articolo 80 dello [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Klein/Commissione,
F‑32/08
,
EU:F:2009:3
, punto
40
).
88
L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] definisce la nozione di «figlio a carico» spiegando che si tratta del «figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario». Il paragrafo 3, lettera a), di tale articolo prevede che l’assegno per figli a carico è concesso d’ufficio per il figlio che non ha ancora raggiunto l’età di 18 anni, mentre il paragrafo 5 dello stesso articolo riguarda più precisamente la situazione dei figli maggiorenni colpiti da infermità e prevede che «(l)’assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità».
89
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], spetta all’APN determinare, in ciascun caso particolare e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, se si tratti di una malattia grave o di un’infermità che impedisca al minore interessato di provvedere al proprio sostentamento (sentenza del 21 ottobre 2003, Birkhoff/Commissione,
T‑302/01
,
EU:T:2003:276
, punto
40
).
90
A tal riguardo, la locuzione «continua ad essere versato», utilizzata all’articolo 2, paragrafo 5, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] non significa che il legislatore abbia inteso mantenere il beneficio di un assegno per un figlio colpito da infermità quando diventa maggiorenne senza tuttavia includere la situazione in cui un figlio sia colpito da infermità dopo essere divenuto maggiorenne. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene tale disposizione comprenda manifestamente l’ipotesi in cui i versamenti effettuati ai sensi del paragrafo 3 e quelli effettuati ai sensi del paragrafo 5 si estendano ininterrottamente nel tempo, non è escluso che il versamento dell’assegno di cui trattasi possa essere interrotto (sentenza del 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commissione,
T‑498/93
,
EU:T:1994:278
, punto
33
).
91
Occorre aggiungere che il figlio a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], che si tratti del figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, dà diritto al versamento dell’assegno per figli a carico qualora sia effettivamente mantenuto dal funzionario e soddisfi, in aggiunta, una delle condizioni elencate ai paragrafi 3 e 5 di detto articolo. È quindi necessario che egli abbia un’età inferiore ai 18 anni, o abbia un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e riceva una formazione scolastica o professionale, o ancora sia colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento. In ciascuno di questi tre casi, lo [OSCURATO:PERSONA] non conferisce all’APN alcun potere discrezionale di concedere o rifiutare di concedere la pensione di orfano in questione, ma le conferisce una competenza vincolata nel senso che essa è tenuta a concedere tale pensione se constata che le condizioni sono soddisfatte e a non concederla in caso contrario (v., per analogia, sentenze del 21 ottobre 2003, Birkhoff/Commissione,
T‑302/01
,
EU:T:2003:276
, punto
38
, e del 17 novembre 2021, KR/Commissione,
T‑408/20
, non pubblicata,
EU:T:2021:788
, punto
23
).
92
Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 80, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] risulta che il diritto ad una pensione di orfano in un caso come quello del figlio della ricorrente è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni. Le prime due condizioni sono di ordine materiale, nel senso che il figlio della ricorrente deve essere affetto da una malattia grave o da un’infermità che gli impedisce di provvedere al proprio sostentamento ed essere stato effettivamente mantenuto dal funzionario defunto. La terza condizione è di ordine temporale, nel senso che il figlio della ricorrente deve essere stato a carico del funzionario defunto al momento del decesso di quest’ultimo.
93
Gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali occorrerebbe aggiungere una condizione supplementare, connessa alla data della decisione di riconoscimento della qualità di figlio a carico, non trovano fondamento nell’articolo 80 dello [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del contesto in cui si inseriscono tali disposizioni e della loro finalità.
94
Anzitutto, occorre rilevare che l’articolo 80, terzo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] prevede che, quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità sia deceduto, senza che sussistano le condizioni previste al primo comma di tale articolo, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dall’articolo 21 dell’allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione, che verte sullo stesso diritto ad una pensione di orfano, non fa riferimento ad una condizione procedurale relativa all’esistenza di una decisione di riconoscimento che avrebbe dovuto essere adottata prima del decesso del funzionario.
95
Analogamente, l’articolo 37 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, che prevede un meccanismo analogo di versamento di una pensione di orfano per i figli a carico di agenti dell’Unione, non impone alcuna condizione relativa alla data del riconoscimento dello status di figlio a carico. Al contrario, l’articolo 37, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea apre il diritto ad un’indennità di orfano ai figli «considerati a (...) carico [dell’agente o del titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità] al momento del decesso [di quest’ultimo]» alle condizioni stabilite all’articolo 80 dello [OSCURATO:PERSONA].
96
È vero che, come fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA], l’assegno per figli a carico è concesso d’ufficio nel caso di un figlio di età inferiore a 18 anni, ma, negli altri casi, esso è concesso su richiesta del funzionario interessato (sentenza del 14 dicembre 1990, Brems/Consiglio,
T‑75/89
,
EU:T:1990:88
, punto
23
). Tuttavia, tale domanda ha l’unica funzione di consentire all’APN di verificare se le condizioni materiali e temporali di cui al precedente punto 92 siano soddisfatte e di concedere, in tal caso, un assegno per figli a carico. Il requisito secondo cui il riconoscimento da parte dei servizi del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto intervenire prima del decesso, che non è imposto da tali disposizioni, costituisce una condizione supplementare che non può essere seguita a tal fine.
97
Peraltro, dette disposizioni non prevedono che la domanda rivesta una forma particolare né che essa sia accompagnata da documenti giustificativi. Pertanto, a titolo di esempio, dai fatti della causa che ha dato luogo alla sentenza del 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commissione (
T‑498/93
,
EU:T:1994:278
), risulta che l’assegno per figli a carico è stato concesso alla ricorrente in tale causa retroattivamente, a partire dal momento in cui la ricorrente era stata invitata a inviare documenti giustificativi.
98
Inoltre, è stato dichiarato che l’assegno per figli a carico rispondeva ad un obiettivo sociale giustificato dalle spese derivanti da una necessità attuale e certa, connessa all’esistenza del figlio e al suo effettivo mantenimento. (v. sentenza del 7 maggio 1992, Consiglio/Brems,
C‑70/91 P
,
EU:C:1992:201
, punto
9
e giurisprudenza ivi citata). La concessione di una pensione di orfano ai figli a carico di un funzionario deceduto persegue un obiettivo analogo. Orbene, un obiettivo simile non sarebbe soddisfatto se l’APN potesse negare la concessione di una pensione di orfano per motivi estranei alla situazione del minore nonché alle condizioni materiali e temporali quali ricordate al precedente punto 92.
99
Se è vero che le disposizioni del diritto dell’Unione che danno diritto a prestazioni finanziarie devono essere interpretate restrittivamente (sentenza del 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commissione,
T‑498/93
,
EU:T:1994:278
, punto
39
), dalle considerazioni che precedono risulta tuttavia che solo un’applicazione combinata delle disposizioni dell’articolo 80 dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], la quale tiene conto dell’economia generale della normativa riguardante la pensione di orfano nonché della situazione particolare in cui si trova la persona interessata, vale a dire il figlio colpito da una malattia grave o da un’infermità, è conforme all’obiettivo sociale perseguito dal versamento di una pensione di orfano a favore di tale figlio, che è impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commissione,
T‑498/93
,
EU:T:1994:278
, punto
39
, e del 29 novembre 2011, Birkhoff/Commissione,
T‑10/11 P
,
EU:T:2011:699
, punto
50
).
100
Pertanto, l’espressione «al momento del decesso» utilizzata all’articolo 80, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] deve essere intesa nel senso che si riferisce alla data in cui occorre collocarsi per valutare se il figlio del funzionario defunto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], e non alla data in cui una decisione al riguardo deve essere stata adottata dall’APN. Ciò significa che, nella misura in cui le condizioni materiali di figlio a carico erano soddisfatte prima del decesso del funzionario, non è necessario che le formalità amministrative per beneficiare di un assegno per figli a carico fossero espletate prima del decesso.
101
Da tutto quanto precede risulta che, rifiutando di concedere una pensione di orfano al figlio della ricorrente per il motivo che, al momento del decesso di B, esso non era stato ancora riconosciuto come figlio a carico di quest’ultimo dall’unità dei diritti individuali, il [OSCURATO:PERSONA] ha applicato erroneamente l’articolo 80 dello [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].
102
Di conseguenza, il quinto motivo deve essere accolto. Pertanto, poiché il rifiuto di concedere una pensione di orfano si fonda su un unico motivo e risulta da quanto precede che tale motivo è infondato, la decisione impugnata dev’essere annullata per quanto riguarda il rifiuto di concedere una pensione di orfano al figlio della ricorrente, senza che sia necessario pronunciarsi sul quarto e sul sesto motivo, anch’essi diretti contro il diniego di concessione di una pensione di orfano.
–
Conclusione sulla domanda di annullamento
[
omissis
]
104
Per contro, la decisione impugnata deve essere annullata per quanto riguarda il rifiuto di concedere una pensione di orfano al figlio della ricorrente, senza che sia necessario pronunciarsi sul quarto e sul sesto motivo.
Sulle conclusioni dirette a riconoscere il diritto della ricorrente di beneficiare di una pensione di reversibilità e il diritto di suo figlio di beneficiare di una pensione di orfano
105
La ricorrente chiede al Tribunale di riconoscere il suo diritto di beneficiare di una pensione di reversibilità e il diritto di suo figlio di beneficiare di una pensione di orfano. Essa chiede altresì al Tribunale di concedere a suo figlio detta pensione.
106
La competenza estesa al merito conferita al giudice dell’Unione, nelle controversie di carattere pecuniario, dall’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello [OSCURATO:PERSONA] affida a quest’ultimo, segnatamente, il compito di risolvere esaustivamente le controversie ad esso sottoposte e di assicurare l’effetto utile delle sentenze di annullamento da lui pronunciate nelle cause di funzione pubblica (v. sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione,
C‑583/08 P
,
EU:C:2010:287
, punti
49
e
50
e giurisprudenza ivi citata).
107
Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il giudice dell’Unione non rivolge ingiunzioni alle istituzioni o agli organismi interessati, ma dispone, se del caso, della competenza a sostituirsi ad essi per adottare le decisioni che le conclusioni alle quali esso giunge al termine della sua valutazione giuridica della controversia necessariamente comportano (sentenza del 24 novembre 2021, KL/BEI,
T‑370/20
,
EU:T:2021:822
, punto
113
).
108
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, costituiscono «controversie di carattere pecuniario» ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, seconda frase, dello [OSCURATO:PERSONA] non soltanto le azioni risarcitorie esperite da un agente contro un’istituzione o un organismo dell’Unione, ma anche tutte le controversie che mirano a ottenere, da una siffatta istituzione o da un siffatto organismo, il pagamento a un agente di un importo che quest’ultimo ritenga essergli dovuto in forza dello [OSCURATO:PERSONA] (v., in questo senso, sentenze del 18 dicembre 2007, Weißenfels/[OSCURATO:PERSONA],
C‑135/06 P
,
EU:C:2007:812
, punto
65
, e del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione,
C‑583/08 P
,
EU:C:2010:287
, punto
45
).
109
Ne consegue che la presente controversia, che riguarda il versamento di una pensione di reversibilità e di una pensione di orfano, è una controversia di carattere pecuniario.
[
omissis
]
111
Per quanto riguarda la concessione della pensione di orfano, l’annullamento parziale della decisione impugnata implica che il [OSCURATO:PERSONA] adotti, sul fondamento dell’articolo 266 TFUE, una nuova decisione per quanto riguarda la concessione di una pensione di orfano al figlio della ricorrente. Spetterà quindi all’APN, alla luce della motivazione della presente sentenza, esaminare nuovamente la situazione del figlio della ricorrente ai fini della verifica del rispetto delle condizioni enunciate al precedente punto 92. Pertanto, non si può concludere sin d’ora, atteso che spetterà all’APN procedere a tale esame, che il figlio della ricorrente ha il diritto di beneficiare di una pensione di orfano (sentenza del 28 settembre 2011, Allen/Commissione,
F‑23/10
,
EU:F:2011:162
, punto
117
; v. altresì, a contrario, sentenza del 24 novembre 2021, KL/BEI,
T‑370/20
,
EU:T:2021:822
, punto
121
).
112
Pertanto, la domanda della ricorrente diretta a far riconoscere il diritto di suo figlio di beneficiare di una pensione di orfano e ad ottenere la concessione della detta pensione deve essere respinta in quanto prematura.
Sulle spese
113
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.
114
Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente sono rimasti rispettivamente soccombenti su una parte dei capi delle conclusioni. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, occorre condannare il [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della ricorrente.
115
Il Consiglio si farà carico delle proprie spese, in conformità all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 7 giugno 2021 è annullata nella parte in cui rifiuta di concedere ad A una pensione di orfano.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da OP.
4)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
da [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 giugno 2023.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.
(
1
) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
(
2
) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale. Per quanto riguarda i punti omessi, si rinvia alla sentenza del Tribunale del ..., .../... (T-..., EU:...).
(
3
) Dati riservati omessi