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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1954

Cassazione n. 30202/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1954 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e l'erronea valutazione della prova, in relazione all'individuazione della parte offesa del reato quale legittimo avente diritto all'eredità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) sussiste il presupposto dell'altruità del denaro in quanto l'imputato ha, sì, riscosso le somme erogate dal Ministero della Salute senza una valida procura da parte di chi era erede dell'originaria titolare delle somme, tuttavia il suo operato è stato, in seguito, ratificato da parte di [OSCURATO:PERSONA], erede del de cuius e chi ne doveva rispondere verso il Ministero era proprio quest'ultima; b) l'imputato era consapevole del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse chiamata all'eredità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la prima, nella sua addotta qualità di erede, aveva richiesto il pagamento del debito insorto in capo all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per aver ricevuto una somma intestata alla stessa defunta e che, in ogni caso, il ricorrente aveva commesso condotte fraudolente e dolose, anche con la predisposizione di documenti falsi rispetto all'erede apparente al quale avrebbe dovuto comunque dar conto; che, per tale ragione, gli stessi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dalla quale conseguono le altre statuizioni accessorie; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1954 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. e l'erronea valutazione della prova, in relazione all'individuazione della parte offesa del reato quale legittimo avente diritto all'eredità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) sussiste il presupposto dell'altruità del denaro in quanto l'imputato ha, sì, riscosso le somme erogate dal Ministero della Salute senza una valida procura da parte di chi era erede dell'originaria titolare delle somme, tuttavia il suo operato è stato, in seguito, ratificato da parte di [OSCURATO:PERSONA], erede del de cuius e chi ne doveva rispondere verso il Ministero era proprio quest'ultima; b) l'imputato era consapevole del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse chiamata all'eredità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la prima, nella sua addotta qualità di erede, aveva richiesto il pagamento del debito insorto in capo all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per aver ricevuto una somma intestata alla stessa defunta e che, in ogni caso, il ricorrente aveva commesso condotte fraudolente e dolose, anche con la predisposizione di documenti falsi rispetto all'erede apparente al quale avrebbe dovuto comunque dar conto; che, per tale ragione, gli stessi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dalla quale conseguono le altre statuizioni accessorie; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 luglio 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 30202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris