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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25925/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto, ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ma ha rideterminato la pena inflitta; Letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta validità della querela - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza riportato nella sentenza impugnata secondo cui la querela può essere validamente presentata anche da chi ha un potere di fatto sulla cosa (Sez. 2, n. 23518 del 06/06/2024, Rv. 286522 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto, ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ma ha rideterminato la pena inflitta; Letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta validità della querela - è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza riportato nella sentenza impugnata secondo cui la querela può essere validamente presentata anche da chi ha un potere di fatto sulla cosa (Sez. 2, n. 23518 del 06/06/2024, Rv. 286522 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25925/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris