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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33057/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34979/2019R.G. proposto da COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso , con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di assuntore nel Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandatario dr.

Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] – fall.

N. 64/2014 Tribunale di Nocera -, Ferdinando RUSSO , Armida RUSSO e [OSCURATO:PERSONA] AVALLONE, tuttirappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: LOCAZIONE – Denominata “concessione”in godimento temporaneo al Comune di area destinata a parcheggio pubblico - Qualificazione del rapporto quale locazionead uso non abitativo.

C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA], via del Pozzetto n. 1 2 2 ; –controricorrenti – ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte di appello di Salernon. 556/2019, pubblicata il 29 aprile2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27settembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi.

Rilevato che

1. N el marzo 2011 , Vincenzo de FRANCESCO , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo RUSSO convenivano in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale della stessa città per sentire dichiarare : l’avvenutarisoluzione di diritto del contratto di locazione del terreno di loro proprietàdi mq . 5337 , sito nello stesso Comune, affinché fosse destinato a parcheggio pubblico sino al 31 gennaio 2004;l’occupazione illecita del terreno e la condanna delComune convenuto al rilascio immediato del bene, oltre al risarcimento dei dannida commisurare ai canoni detraibili per l’utilizzazione a parcheggioo mediante liquidazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi.

Ilconvenuto Comune, costituit o s i in giudizio , contestava la non integrità del contraddittorio per non essere stata citata in giudizio la comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] e,nel merito eccepiva che la domanda era fondata sull’erroneo presupposto che il contratto de quo,di durata pattizia di meno di dieci mesi, fosse svincolato dalla durata minima prevista per legge dei sei anni e fosse riconducibile ad un contratto di locazione ad uso nona abitativo regolato dagli artt. 27 e ss. e/o 42 della l. n. 392 del 1978,non rinvenendosi i caratteri della locazione a carattere transitorio di cui all’art, 27, comma 5, stessa legge; sicché dopo la scadenza senza disdetta il contratto si era rinnovato sino all’aprile del 2015 e, quindi , senza detenzione illecita e concludeva per il rigetto delladomanda.

Il Tribunale di Nocera, ritenuta l’integrità del contraddittorio (essendo deceduta prima dell’introduzione del giudizio [OSCURATO:PERSONA]), accoglieva la domanda, ritenendo il contratto intercorso tra le parti risolto nel gennaio 2004 e atipico, con condanna delComune convenuto al la restituzione dell’area e al C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi risarcimento dei danni quantificato in Euro 49.920,00 (pari al canone concordato moltiplicato per 48 mensilità ), oltre interessi , maggior danno e spese. 2.Avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello il Comune di Nocera, chiedendo la riforma integrale della sentenza e contestando la qualificazione del contratto e il conseguente liquidato risarcimento, e in via subordinata, chiedendo di limitare la condanna al solo risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto liquidato in sentenza e l’importo di Euro 28.080,00 per i canoni dovuti per gli anni 2009 e 2010 e fino a marzo 2011 come previsto dal d i. n. 471 del 2011, costituente giudicato esterno.

Costituitisi gliappellati e in particolare, Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Armida RUSSO e [OSCURATO:PERSONA] AVALLONE(questi ultimi tre quali eredi di Lorenzo RUSSO) hanno chiestoil rigetto dell’appello poiché infondato.

Nelle more del processo di appello si è costituita la Curatela fallimentare del dr.[OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza gravata, ha rideterminato la condanna del Comune al pagamento della differenza tra quanto liquidato dalla sentenza impugnata e quanto già versato all’esito del giudizio di ottemperanza, con condanna del Comune alle spesedel grado.

Per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha affermato la sussistenza nella fattispecie de qua dei presupposti della locazione transitoria prevista dall’art. 27 co. 5 l. 392 del 1978 e ciò per quanto risultava dalla documentazione negoziale.

3. Avver so la sentenza di appello , il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella spiegata qualità di assuntore nel Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandatario dr.

Vincenzo [OSCURATO:PERSONA]-, Ferdinando RUSSO, Armida RUSSO e [OSCURATO:PERSONA] AVALLONE e hanno propostoricorso incidentale articolato in due motivi.

C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, né le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale , il Comune lamenta la “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c.”; in particolare, sostiene che la decisione della Corte territoriale “ha travalicato i limiti della mera interpretazione e riqualificazione della domanda, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando la causa petendi e i susseguenti petita al punto di accedere ad una prospettazione giuridica contestata dagli stessi appellati”.

2. Con il secondo motivo lamenta la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 commi 4 e 5 e dell’art. 42 della legge n. 392/1978 in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c.”in quanto la Corte di appello , nel pervenire alla qualificazione giuridica del rapporto controverso come “locazione non abitativa transitoria” ex art. 27, 5 co, l. n. 392 del 1978, ha adottato un criterio soggettivo secondo cui, ad integrare tale tipo di locazione non è tanto il carattere provvisorio ed eccezionale dell’attività da espletare nell’immobile locato, ma sono le circostanze soggettive che emer gono tutte le volte in cui occorra assicurare per un tempo limitato il godimento dell’immobile.

La Corte di appello avrebbe con ciò trascurato di considerare il requisito oggettivo della transitorietà dell’attività espletata o da espletare che deve comunque sussistere; a tal fine,sarebbero irrilevanti gli antefatti riportati dalla sentenza impugnata (precedente requisizione dei terreni per alloggi precari per terremotati, successiva espropriazione dei terreni, impugnata dagli espropriati e annullata dal giudice amministrativo; pendenza di un giudizio risarcitorio per abusiva o ccupazione in dipendenza dell’annullamento del provvedimento espropriativo) nonché la circostanza dell’urgenza di destinare l’area in questione a parcheggio per le difficoltà derivate dall’apertura dei cantieri per effettuare i lavori di riqualificazione di viee piazze.

C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente evidenzia che “a recidere ogni dubbio in ordine alla reale natura della locazione in discussione è il comportamento acquiescente - rilevante ai sensi dell’art. 1362, co. 2, c.c. assunto dai locatori nel lungo arco temporale trascorso dalla scadenza del contratto (31.12.2004) all’introduzione della lite (25.03.2011) e concretizzatosi nella percezione senza riserva dei canoni fino al 2008 e nel ricorso per ingiunzione di pagamento dei canoni per le annualità successive”e tali circostanze sarebbero incompatibili con la ritenutatransitorietà della locazione.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale , il Comune ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 2909c.c. e dell’art. 80 della legge n. 392/1978 in relazione all’art. 360 co 1, n. 3 c.p.c”dolendosi in particolare che la Corte di appello non abbia rilevato la circostanza – assolutamente pacifica e comunque ben nota ai locatori –della perdurante destinazione d ell’immobile de quoa pubblico parcheggio per ben sette anni dalla scadenza del contratto fino alla proposizione dell’azione, con ciò non valutando l’effetto di tale condotta che avrebbe stabilizzato il rapporto nel regime ordinario di cui all’art. 27, co.4 in rapporto all’art. 42 l. 392 del 1978. 4.Con il primo motivo del ricorso incidentale , i resistenti denuncia no la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co 1, n. 3 c.p.c in relazione agli artt. 2909 c.c. e 12 delle disp. legge in generale” poiché, in ragione della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 457 del 2001, emesso dal Tribunale di Nocera nei confronti del Comune su loro istanza, si è formato giudicato esterno rispetto alle questioni essenziali concernenti la fattispecie in esame e, nello specifico, sia rispetto alla dovuta indennità di occupazione per gli anni 2009, 2010 e primo trimestre 2011, connessa alla occupazione sine titulo del bene sia rispetto all’esito del rapporto di concessione de quo, scaduto il 31 gennaio 2004; non avendo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo suindicato -ove si era chiarito che il rapporto contrattuale era venuto meno - lo stesso avrebbesostanzialmente fatto acquiescenza e favorito il formarsi del giudicato sul punto.

Della esistenza del giudicato esterno ha dato conto il giudice di C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi appello (pagg. 6 e 12 della sentenza impugnata)e, al pari di quello interno , l’eccezione di giudicato èrilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, senza che ciò rechi alcuna violazione dei principi del giusto processo.

Pertanto, acclarata la mancata opposizione del Comune di Nocera al decreto ingiuntivo citato, si sostiene che questa Corte ben potrà rilevare il giudicato esterno formatosi in relazione allo spirare del rapporto inter partes , indipendentemente dal nomen iurisda attribuire allo stesso sino a quella data.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale , i controricorrenti lamentanol’ “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360 co 1, n. 5 c.p.c. ed in specie, l’estensione del giudicato esterno e la conseguente mancata opposizione al d.i. n. 471/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (nonché omessa, insufficiente e, contraddittoria motivazione sul punto)” e ribadiscono che la motivazione della sentenza impugnata, già censurata con il primo motivo, è censurabile anche come vizio motivazionale tenuto conto che, una volta valutato il giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione del d.i. citato, esso cop riva anche lo spirare del rapporto inter partes , indipendentemente dal nomen iurisda attribuire allo stesso.

6. Il primo motivo del ricorso principale così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto,è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c.

Questa Corte ha affermato con orientamento consolidato e d in via generale, che il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitume la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto( cfr. Cass. Sez. 3, 04/09/1974 n. 2412 ; Cass. Sez. 3, 25/09/1998 n. 9597 ; Cass. Sez. 3 C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi 10/02/2003, n. 1939; Cass. Sez. 1 11/09/2007, n. 19090; Cass. Sez. 3 8/05/2015, n. 9294; Cass. Sez. 1, 31/07/2015 n. 16213).

Nello specifico, il giudice di merito , nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, neppure è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione(Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019 Rv. 653921 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004Rv. 572456 - 01) .

Venendo alla fattispecie in esame - diversamente da quanto affermato dal giudice diprime cure (il quale, facendo leva sul nomen utilizzato dalle parti le quali avevano denominato il contratto de quo come “concessione”, aveva qualificato il contratto come atipico e innominato ai sensi dell’art. 1322 c.c.)- la Corte territoriale ha ritenuto di qualificare il rapporto come contratto di locazione transitoria non abitativa di un immobile ad uso di parche ggio , essendo risultato che i locatari si erano obbligati a far utilizzare al Comune un terreno di loro proprietà per un determinato periodo di tempo dietro corrispettivo di un canoneai sensi dell’art. 27, comma 5, l. 392 del 1978 (cfr. sentenza impugnatapag. 7).

Nella specie, lo stesso Comune aveva appellato sulla qualificazione del contratto e, quindi, dei suoi fatti costitutivi, prospettando la natura ex artt. 27 e ss. del contratto e la corte territoriale, essendo investita della questione di qualificazione del medesimo, non era vincolata ad esaminarla –fermi i fatti – soltanto secondo la prospettazione del Comune, ma ben poteva ravvisare, peraltro all’interno della tesi della sussistenza del contrato locativo ex artt. 27 C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi e ss. citati, disattesa dealprimo giudice e censurata , ricondurre il contratto al suo comma 5, come ha fatto.

7. Parimenti inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, sopra meglio sintetizzato,per due distinte e concorrenti ragioni.

La prima, perché il Comune ricorrente,omettendo di individuare il punto della motivazione criticata, non si correla ad essa, ma si limita a sostenere che la corte territoriale avrebbe applicato un criterio soggettivo anziché quello oggettivo.

La seconda perché deducendo quale viol azione del comma 2 dell’art.1362 c.c. il comportamento acquiescente tenuto dai locat a ri nel tempo trascorsofra la scadenza del contratto e l’ introduzione della lite , introduce un elemento argomentativo oggettivamente non idoneo ad essere apprezzato come rilevante ai fini della qualificazione del contratto, ma soprattutto in manifesto contrasto con le risultanze contrattuali come risulta da quanto evidenziato dalla Corte territoriale e nuovamente ignorato da parte ricorrente.

Difatti il giudice di appello ha ritenuto : - «dalla premessa e dalla regolamentazione del contratto, peraltro redatto da persona esperta quale il segretario generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], emerga chiaramente che la parte conduttrice aveva interesse a stipulare una locazione temporanea; - si stabiliva quindi che l’uso dell’area veniva concesso al Comune in via temporanea e precaria (art. 1); che la concessione sarebbe scaduta improrogabilmente il 31/12/2004 e che essa sarebbe stata eventualmente rinnovataesclusivamente in forma scritta e per altro limitato periodo di tempo da concordarsi tra le parti (art. 2); che il canone mensile di Euro 1040,00 era stato concordato tra le parti in misura riduttiva e quasi simbolica, tenendosi conto della specifica fruibilità della concessione, della sua finalità, delle opere da effettuarsi dal Comune (…) e quindi a prescindere dalla sua congruità ed effettiva entità ritraibile dei concedenti in base all’effettivo valore e redditività dell’area concessa (art. 3)» (cfr. sentenza impugnata, pag. 11).

Emerge evidente che l’espressa previsione del rinnovo in forma scritta esclude il rilievo del preteso comportamento successivo alla stipulazione del C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi contratto, in disparte poi la circostanza che il Comune, quale ente locale , er a soggetto all’onere della forma scritta ai sensi dell’art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923.

9. È parimenti inammissibile il terzo motivo del ricorso principale in quanto la censuracon la quale viene lamentata la mancata applicazione alla fattispecie della previsione di cui all’art. 80 della legge n. 392 del 1978,per la non corrispondenza tra uso effettivo dell’immobile e uso dichiarato nel contratto,costituisce censura nuova rispetto ai motivi già sollevati nel grado di appello, non proponibile con il ricorso per cassazione.

10. L'inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell'art.334 secondo comma cod. proc. civ., l'inefficacia delricorso incidentale, che è tardivo, essendo stato notificato dopola scadenza del termine per impugnare, da individuarsi nella data del 29 / 11 /20 19 (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 , 22/06/2021 n. 17707).

11. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inefficacequello incidentale, spese del grado compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Viceversa, non è dovuto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti in via incidentale il cui ricorso è divenuto inefficace ai sensi dell'art.334, secondo comma , cod. proc. civ., in quanto, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tanquam nonesset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di "rigetto" o ad una declaratoria di "inammissibilità" o "improcedibilità" dell'impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenzadelle quali l'art. 13 cit. prevede che chi ha proposto l'impugnazione debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres.

R.G.AFrasca Est.

I. Ambrosi unificato (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 25/07/2017 n. 18348 ; Cass. Sez. 3, 20/02/2014 n. 4074).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale , dichiara inefficace quello incidentale, spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34979/2019R.G. proposto da COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso , con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di assuntore nel Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandatario dr. Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] – fall. N. 64/2014 Tribunale di Nocera -, Ferdinando RUSSO , Armida RUSSO e [OSCURATO:PERSONA] AVALLONE, tuttirappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: LOCAZIONE – Denominata “concessione”in godimento temporaneo al Comune di area destinata a parcheggio pubblico - Qualificazione del rapporto quale locazionead uso non abitativo. C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA], via del Pozzetto n. 1 2 2 ; –controricorrenti – ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte di appello di Salernon. 556/2019, pubblicata il 29 aprile2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27settembre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi. Rilevato che 1. N el marzo 2011 , Vincenzo de FRANCESCO , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo RUSSO convenivano in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale della stessa città per sentire dichiarare : l’avvenutarisoluzione di diritto del contratto di locazione del terreno di loro proprietàdi mq . 5337 , sito nello stesso Comune, affinché fosse destinato a parcheggio pubblico sino al 31 gennaio 2004;l’occupazione illecita del terreno e la condanna delComune convenuto al rilascio immediato del bene, oltre al risarcimento dei dannida commisurare ai canoni detraibili per l’utilizzazione a parcheggioo mediante liquidazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi. Ilconvenuto Comune, costituit o s i in giudizio , contestava la non integrità del contraddittorio per non essere stata citata in giudizio la comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] e,nel merito eccepiva che la domanda era fondata sull’erroneo presupposto che il contratto de quo,di durata pattizia di meno di dieci mesi, fosse svincolato dalla durata minima prevista per legge dei sei anni e fosse riconducibile ad un contratto di locazione ad uso nona abitativo regolato dagli artt. 27 e ss. e/o 42 della l. n. 392 del 1978,non rinvenendosi i caratteri della locazione a carattere transitorio di cui all’art, 27, comma 5, stessa legge; sicché dopo la scadenza senza disdetta il contratto si era rinnovato sino all’aprile del 2015 e, quindi , senza detenzione illecita e concludeva per il rigetto delladomanda. Il Tribunale di Nocera, ritenuta l’integrità del contraddittorio (essendo deceduta prima dell’introduzione del giudizio [OSCURATO:PERSONA]), accoglieva la domanda, ritenendo il contratto intercorso tra le parti risolto nel gennaio 2004 e atipico, con condanna delComune convenuto al la restituzione dell’area e al C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi risarcimento dei danni quantificato in Euro 49.920,00 (pari al canone concordato moltiplicato per 48 mensilità ), oltre interessi , maggior danno e spese. 2.Avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello il Comune di Nocera, chiedendo la riforma integrale della sentenza e contestando la qualificazione del contratto e il conseguente liquidato risarcimento, e in via subordinata, chiedendo di limitare la condanna al solo risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto liquidato in sentenza e l’importo di Euro 28.080,00 per i canoni dovuti per gli anni 2009 e 2010 e fino a marzo 2011 come previsto dal d i. n. 471 del 2011, costituente giudicato esterno. Costituitisi gliappellati e in particolare, Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Armida RUSSO e [OSCURATO:PERSONA] AVALLONE(questi ultimi tre quali eredi di Lorenzo RUSSO) hanno chiestoil rigetto dell’appello poiché infondato. Nelle more del processo di appello si è costituita la Curatela fallimentare del dr.[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza gravata, ha rideterminato la condanna del Comune al pagamento della differenza tra quanto liquidato dalla sentenza impugnata e quanto già versato all’esito del giudizio di ottemperanza, con condanna del Comune alle spesedel grado. Per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha affermato la sussistenza nella fattispecie de qua dei presupposti della locazione transitoria prevista dall’art. 27 co. 5 l. 392 del 1978 e ciò per quanto risultava dalla documentazione negoziale. 3. Avver so la sentenza di appello , il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella spiegata qualità di assuntore nel Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandatario dr. Vincenzo [OSCURATO:PERSONA]-, Ferdinando RUSSO, Armida RUSSO e [OSCURATO:PERSONA] AVALLONE e hanno propostoricorso incidentale articolato in due motivi. C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, né le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale , il Comune lamenta la “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c.”; in particolare, sostiene che la decisione della Corte territoriale “ha travalicato i limiti della mera interpretazione e riqualificazione della domanda, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando la causa petendi e i susseguenti petita al punto di accedere ad una prospettazione giuridica contestata dagli stessi appellati”. 2. Con il secondo motivo lamenta la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 commi 4 e 5 e dell’art. 42 della legge n. 392/1978 in relazione all’art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c.”in quanto la Corte di appello , nel pervenire alla qualificazione giuridica del rapporto controverso come “locazione non abitativa transitoria” ex art. 27, 5 co, l. n. 392 del 1978, ha adottato un criterio soggettivo secondo cui, ad integrare tale tipo di locazione non è tanto il carattere provvisorio ed eccezionale dell’attività da espletare nell’immobile locato, ma sono le circostanze soggettive che emer gono tutte le volte in cui occorra assicurare per un tempo limitato il godimento dell’immobile. La Corte di appello avrebbe con ciò trascurato di considerare il requisito oggettivo della transitorietà dell’attività espletata o da espletare che deve comunque sussistere; a tal fine,sarebbero irrilevanti gli antefatti riportati dalla sentenza impugnata (precedente requisizione dei terreni per alloggi precari per terremotati, successiva espropriazione dei terreni, impugnata dagli espropriati e annullata dal giudice amministrativo; pendenza di un giudizio risarcitorio per abusiva o ccupazione in dipendenza dell’annullamento del provvedimento espropriativo) nonché la circostanza dell’urgenza di destinare l’area in questione a parcheggio per le difficoltà derivate dall’apertura dei cantieri per effettuare i lavori di riqualificazione di viee piazze. C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente evidenzia che “a recidere ogni dubbio in ordine alla reale natura della locazione in discussione è il comportamento acquiescente - rilevante ai sensi dell’art. 1362, co. 2, c.c. assunto dai locatori nel lungo arco temporale trascorso dalla scadenza del contratto (31.12.2004) all’introduzione della lite (25.03.2011) e concretizzatosi nella percezione senza riserva dei canoni fino al 2008 e nel ricorso per ingiunzione di pagamento dei canoni per le annualità successive”e tali circostanze sarebbero incompatibili con la ritenutatransitorietà della locazione. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale , il Comune ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 2909c.c. e dell’art. 80 della legge n. 392/1978 in relazione all’art. 360 co 1, n. 3 c.p.c”dolendosi in particolare che la Corte di appello non abbia rilevato la circostanza – assolutamente pacifica e comunque ben nota ai locatori –della perdurante destinazione d ell’immobile de quoa pubblico parcheggio per ben sette anni dalla scadenza del contratto fino alla proposizione dell’azione, con ciò non valutando l’effetto di tale condotta che avrebbe stabilizzato il rapporto nel regime ordinario di cui all’art. 27, co.4 in rapporto all’art. 42 l. 392 del 1978. 4.Con il primo motivo del ricorso incidentale , i resistenti denuncia no la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co 1, n. 3 c.p.c in relazione agli artt. 2909 c.c. e 12 delle disp. legge in generale” poiché, in ragione della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 457 del 2001, emesso dal Tribunale di Nocera nei confronti del Comune su loro istanza, si è formato giudicato esterno rispetto alle questioni essenziali concernenti la fattispecie in esame e, nello specifico, sia rispetto alla dovuta indennità di occupazione per gli anni 2009, 2010 e primo trimestre 2011, connessa alla occupazione sine titulo del bene sia rispetto all’esito del rapporto di concessione de quo, scaduto il 31 gennaio 2004; non avendo il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo suindicato -ove si era chiarito che il rapporto contrattuale era venuto meno - lo stesso avrebbesostanzialmente fatto acquiescenza e favorito il formarsi del giudicato sul punto. Della esistenza del giudicato esterno ha dato conto il giudice di C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi appello (pagg. 6 e 12 della sentenza impugnata)e, al pari di quello interno , l’eccezione di giudicato èrilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, senza che ciò rechi alcuna violazione dei principi del giusto processo. Pertanto, acclarata la mancata opposizione del Comune di Nocera al decreto ingiuntivo citato, si sostiene che questa Corte ben potrà rilevare il giudicato esterno formatosi in relazione allo spirare del rapporto inter partes , indipendentemente dal nomen iurisda attribuire allo stesso sino a quella data. 5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale , i controricorrenti lamentanol’ “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360 co 1, n. 5 c.p.c. ed in specie, l’estensione del giudicato esterno e la conseguente mancata opposizione al d.i. n. 471/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (nonché omessa, insufficiente e, contraddittoria motivazione sul punto)” e ribadiscono che la motivazione della sentenza impugnata, già censurata con il primo motivo, è censurabile anche come vizio motivazionale tenuto conto che, una volta valutato il giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione del d.i. citato, esso cop riva anche lo spirare del rapporto inter partes , indipendentemente dal nomen iurisda attribuire allo stesso. 6. Il primo motivo del ricorso principale così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto,è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c. Questa Corte ha affermato con orientamento consolidato e d in via generale, che il giudice d'appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitume la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto( cfr. Cass. Sez. 3, 04/09/1974 n. 2412 ; Cass. Sez. 3, 25/09/1998 n. 9597 ; Cass. Sez. 3 C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi 10/02/2003, n. 1939; Cass. Sez. 1 11/09/2007, n. 19090; Cass. Sez. 3 8/05/2015, n. 9294; Cass. Sez. 1, 31/07/2015 n. 16213). Nello specifico, il giudice di merito , nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, neppure è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione(Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019 Rv. 653921 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004Rv. 572456 - 01) . Venendo alla fattispecie in esame - diversamente da quanto affermato dal giudice diprime cure (il quale, facendo leva sul nomen utilizzato dalle parti le quali avevano denominato il contratto de quo come “concessione”, aveva qualificato il contratto come atipico e innominato ai sensi dell’art. 1322 c.c.)- la Corte territoriale ha ritenuto di qualificare il rapporto come contratto di locazione transitoria non abitativa di un immobile ad uso di parche ggio , essendo risultato che i locatari si erano obbligati a far utilizzare al Comune un terreno di loro proprietà per un determinato periodo di tempo dietro corrispettivo di un canoneai sensi dell’art. 27, comma 5, l. 392 del 1978 (cfr. sentenza impugnatapag. 7). Nella specie, lo stesso Comune aveva appellato sulla qualificazione del contratto e, quindi, dei suoi fatti costitutivi, prospettando la natura ex artt. 27 e ss. del contratto e la corte territoriale, essendo investita della questione di qualificazione del medesimo, non era vincolata ad esaminarla –fermi i fatti – soltanto secondo la prospettazione del Comune, ma ben poteva ravvisare, peraltro all’interno della tesi della sussistenza del contrato locativo ex artt. 27 C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi e ss. citati, disattesa dealprimo giudice e censurata , ricondurre il contratto al suo comma 5, come ha fatto. 7. Parimenti inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, sopra meglio sintetizzato,per due distinte e concorrenti ragioni. La prima, perché il Comune ricorrente,omettendo di individuare il punto della motivazione criticata, non si correla ad essa, ma si limita a sostenere che la corte territoriale avrebbe applicato un criterio soggettivo anziché quello oggettivo. La seconda perché deducendo quale viol azione del comma 2 dell’art.1362 c.c. il comportamento acquiescente tenuto dai locat a ri nel tempo trascorsofra la scadenza del contratto e l’ introduzione della lite , introduce un elemento argomentativo oggettivamente non idoneo ad essere apprezzato come rilevante ai fini della qualificazione del contratto, ma soprattutto in manifesto contrasto con le risultanze contrattuali come risulta da quanto evidenziato dalla Corte territoriale e nuovamente ignorato da parte ricorrente. Difatti il giudice di appello ha ritenuto : - «dalla premessa e dalla regolamentazione del contratto, peraltro redatto da persona esperta quale il segretario generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], emerga chiaramente che la parte conduttrice aveva interesse a stipulare una locazione temporanea; - si stabiliva quindi che l’uso dell’area veniva concesso al Comune in via temporanea e precaria (art. 1); che la concessione sarebbe scaduta improrogabilmente il 31/12/2004 e che essa sarebbe stata eventualmente rinnovataesclusivamente in forma scritta e per altro limitato periodo di tempo da concordarsi tra le parti (art. 2); che il canone mensile di Euro 1040,00 era stato concordato tra le parti in misura riduttiva e quasi simbolica, tenendosi conto della specifica fruibilità della concessione, della sua finalità, delle opere da effettuarsi dal Comune (…) e quindi a prescindere dalla sua congruità ed effettiva entità ritraibile dei concedenti in base all’effettivo valore e redditività dell’area concessa (art. 3)» (cfr. sentenza impugnata, pag. 11). Emerge evidente che l’espressa previsione del rinnovo in forma scritta esclude il rilievo del preteso comportamento successivo alla stipulazione del C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi contratto, in disparte poi la circostanza che il Comune, quale ente locale , er a soggetto all’onere della forma scritta ai sensi dell’art. 16 del r.d. n. 2440 del 1923. 9. È parimenti inammissibile il terzo motivo del ricorso principale in quanto la censuracon la quale viene lamentata la mancata applicazione alla fattispecie della previsione di cui all’art. 80 della legge n. 392 del 1978,per la non corrispondenza tra uso effettivo dell’immobile e uso dichiarato nel contratto,costituisce censura nuova rispetto ai motivi già sollevati nel grado di appello, non proponibile con il ricorso per cassazione. 10. L'inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell'art.334 secondo comma cod. proc. civ., l'inefficacia delricorso incidentale, che è tardivo, essendo stato notificato dopola scadenza del termine per impugnare, da individuarsi nella data del 29 / 11 /20 19 (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 , 22/06/2021 n. 17707). 11. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inefficacequello incidentale, spese del grado compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Viceversa, non è dovuto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti in via incidentale il cui ricorso è divenuto inefficace ai sensi dell'art.334, secondo comma , cod. proc. civ., in quanto, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tanquam nonesset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di "rigetto" o ad una declaratoria di "inammissibilità" o "improcedibilità" dell'impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenzadelle quali l'art. 13 cit. prevede che chi ha proposto l'impugnazione debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo C.C. 27 settembre 2022 r.g.n. 34979/2019 Pres. R.G.AFrasca Est. I. Ambrosi unificato (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 25/07/2017 n. 18348 ; Cass. Sez. 3, 20/02/2014 n. 4074). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale , dichiara inefficace quello incidentale, spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 33057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris