CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 del TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto ricorso; le conclusioni scritte rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, associandosi pure alle conclusioni del Procuratore generale, e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese (come da nota); nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale, ribadendo la fondatezza del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 luglio 2022 il Tribunale di Novara, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia emessa il 4 ottobre 2021 con la quale il Giudice di Pace di Novara aveva affermato la responsabilità della stessa imputata per il delitto continuato di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore della Minio. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sub specie della violazione di norme processuali poste a pena di nullità (richiamando gli artt. 234, 237, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.) è stata censurata la mancata acquisizione della documentazione offerta in produzione (richiamata nel ricorso), compresa una denuncia dell'anno 2018 della [OSCURATO:PERSONA], al fine di valutare l'attendibilità di quest'ultinna e del figlio, adducendo che - !:;econdo la giurisprudenza - tutti i documenti offerti dall'imputato devono essere acquisiti in giudizio e nella specie sarebbe stato violato il diritto di difesa; e che il Tribunale, nonostante quanto dedotto al riguardo con l'atto di appello, non avrebbe argomentato al riguardo. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, atteso che nella specie sussisterebbero i presupposti per fare applicazione dell'istituto da esso previsto. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. La parte civile ha presentato memoria nonché memoria di replica, deducendo l'infondatezza del ricorso, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e chiedendo la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa (come da nota). Il difensore dell'imputata ha presentato memoria, con la quale ha inteso avanzare motivi nuovi e che tuttavia non contiene alcuna ulteriore censura, avendo invece argomentato, in particolare a confutazione di quanto rappresentato dal Procuratore generale, sulla ritualità dell'impugnazione e sulla fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo ha dedotto un vizio che non può utilmente essere denunciato. Difatti: - contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis ci. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); - il ricorrente non ha denunciato una violazione di norme processuali poste a pena di nullità ma si è doluto della mancata acquisizione di prove, censura che può essere dedotta sub specie dell'art. 606, c:omma 1, lett. d), cod. proc. pen. (come mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) ovvero dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come vizio di motivazione (cfr. Sez. 6, n. 28007 del 19/06/2019, R., Rv. 276380 — 01). Ciò esime dal dilungarsi per rilevare il difetto di specificità della prospettazione difensiva, che ha fatto rimando agli atti allegati (già compiegati all'atto di appello e pure connpiegati al ricorso), senza dar conto compiutamente del tenore di essi (il che è dirsi pure per la denuncia sporta della [OSCURATO:PERSONA]), omettendo del tutto di precisare — se non per il tramil:e di un generico riferimento al vaglio dell'attendibilità dei testi a carico - in che termini questi fossero rilevanti ai fini della decisione: non può, infatti, ritenersi ritualmente prospettata la lesione del diritto di difesa se il ricorrente «non consente di apprezzare la sua portata nel contesto processuale di riferimento» (così condivisibilmente Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 - dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 — 01; Sez. 5, n. 53705 del 21/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m). 2. Il secondo motivo - con il quale ci si è doluti della mancata declaratoria di non punibilità del fatto ex art. 34 d. Igs. 274/2000 - è manifestamente infondato. Per quel che qui interessa, deve rilevarsi che: - nel procedimento innanzi al giudice di pace, «se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono» (art. 34, comma 3, cit.); - e tale pronuncia impone che il Giudice di merito acc:erti in concreto la volontà non ostativa delle parti «oltre che a mezzo di interpello o di spontanea dichiarazione dell'interessato, anche per fatti assolutamente sintomatici, in quanto l'art. 34 non richiede particolari modalità acquisitive, purché univoci e concludenti» (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017 - dep. 2018, Indraccolo, Rv. 272442 - 01, che richiama, oltre che Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015, Steger, Rv. 264547, Sez. 5, n. 16689 del 03/03/2004, Frascari, Rv. 229860). Nel caso in esame, la persona offesa, oltre ad aver sporto querela, ha deposto in giudizio e si è costituita parte civile; il che non consente di affermare la sussistenza di fatti sintomatici dimostrativi della sua volontà non ostativa alla declaratoria di improcedibilità, profilo sul quale il ricorso è del tutto assertivo (così come la memoria difensiva), non occorrendo neppure dilungarsi sul fatto che la difesa abbia prospettato pure, con assunti generici, un apprezzamento di merito sulla sussistenza dei presupposti per fare applicazione dell'istituto invocato. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputata deve essere, altresì, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquida in complessivi euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in l'avore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che