CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 18360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ))2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 14 settembre 2016 la Corte di appello di Lecce aveva confermato la sentenza 25 febbraio 2016 del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose, dall'aver agito in tempo di notte e per la recidiva reiterata e qualificata, fatto commesso il 17 febbraio 2016. Con sentenza in data 27 novembre 2017 la Corte di cassazione, sezione quinta, ha annullato, con rinvio, la sentenza di appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare, la sentenza rescindente ha ritenuto infondato il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., mentre ha accolto i motivi relativi al difetto di motivazione del giudizio sulla recidiva e sulla esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; ha, infine, ritenuto assorbita l'ulteriore doglianza sulla commisurazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. Con sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2021 la Corte di appello di Lecce, quale giudice del rinvio, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluso la recidiva e riconosciuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ritenuta subvalente rispetto alle aggravanti, ed ha ridotto la pena ad anni due, mesi quattro di reclusione ed C 266 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento delllorttintìaa impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di rinvio per aver la Corte di appello di Lecce omesso di considerare la memoria depositata, tramite posta elettronica certificata, in data 1° febbraio 2021, con la quale la difesa aveva replicato alla richiesta del Procuratore generale di ritenere le aggravanti prevalenti sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., come aveva poi deciso il giudice del rinvio. La omessa valutazione è desumibile dall'aver la sentenza dato atto che "la difesa non ha formulato richieste scritte nell'immediatezza dell'udienza ...". Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 69 cod. pen. e il difetto di motivazione del giudizio di comparazione tra circostanze. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Dall'esame degli atti, consentito trattandosi della verifica dei presupposti dell'eccezione processuale proposta, risulta che: - il giudizio di rinvio è stato celebrato con la procedura così detta a trattazione scritta, disciplinata dall'art. 23-bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176; - l'ufficio del pubblico ministero aveva depositato atto con il quale ha formulato le proprie conclusioni nel merito; - la difesa aveva depositato memoria con la quale aveva insistito per l'accoglimento delle proprie richieste ed aveva replicato alle argomentazioni svolte dal pubblico ministero. Il ricorso ha denunciato la violazione del diritto di difesa, in quanto il giudice di appello, come desumibile dall'espresso rilievo, in sentenza, circa il mancato deposito da parte della difesa di conclusioni scritte, non aveva conosciuto quanto dedotto dal difensore nel contraddittorio, scritto, con l'ufficio del pubblico ministero. La doglianza è fondata. Se è condivisibile l'orientamento secondo il quale la mancata valutazione di una memoria della difesa non è sanzionata a pena di nullità della decisione, ma può determinare un profilo di manifesta illogicità della motivazione se la memoria deduce argomenti decisivi non confutati dalla decisione (Sez. 4, n. 18385 del 9/01/2018, Mascaro,Rv. 272739;Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, ARMELI, Rv. 276511; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, CILIO, Rv, 279578), peraltro nel caso in esame la mancata conoscenza da parte del giudice delle conclusioni deposìtate dalla difesa ha fatto venir meno la parità del contraddittorio fra le parti e l'assistenza, nelle forme specifiche del così detto rito a trattazione scritta, dell'imputato. Si tratta, dunque, di violazione processuale che è sanzionata, ai sensi dell'art. 178, lettera c), cod, proc. pen., dalla nullità degli atti processuali compiuti, nella specie il dibattimento e la sentenza del giudizio di rinvio. Si deve aggiungere che la difesa aveva preso specifica posizione sul giudizio di comparazione tra circostanze, contestando la fondatezza della richiesta del pubblico ministero di ritenere la prevalenza delle aggravanti, che è poi risultata essere stata accolta dalla Corte di appello. Dunque, la parte ha specificamente rappresentato il pregiudizio che le è derivato dalla mancata valutazione, da parte del giudice, di quanto argomentato.La giurisprudenza, sia pure con riguardo al giudizio ordinario, ha riconosciuto la invalidità del giudizio nel caso di impedimento alla difesa all'esercizio delle sue facoltà in sede di discussione Sez. 4, n. 43355 del 18/09/2003, Peer,Rv. 226408;Sez. 5, n. 11905 del 16/11/ 2015, Branchi, Rv. 266478; Sez. 4, n. 22090 del 04/04/2019, VALENTE, Rv. 276090), principio applicabile anche nel rito a trattazione scritta, dove il contraddittorio fra le parti è disciplinato secondo la modalità della presentazione di memorie scritte. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, perché provveda al giudizio di rinvio disposto dalla sentenza rescindente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così deciso, il 15 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]