CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 12616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21429/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro D.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatao in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappre senta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] n. 8701/2017 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] E DEPOSITATAil [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso Rilevato: che la [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanzadi sospensione del giudizio depositata il 5 luglio 2022 dalla Corte d’appello di Roma; che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] –nell’ambito di un contratto di fornitura poi interrotto con D.L. Plastotech – aveva richiesto il risarcimento del danno a controparte, ottenendo dal Tribunale di Roma la condanna avversaria al pagamento dell’importo di € 200.000; che tuttavia Plastotech, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione, depositava un ricorso per decreto ingiuntivo, sempre dinanzi al Tribunale di Roma, per il pagamento di fatture asseritamente insolute; che, in sede di opposizione, il giudizio veniva definito con sentenza che accoglieva integralmentele ragioni dell’opponente; che tuttavia la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo di [OSCURATO:SOCIETA] ed il giudizio di cassazione non risulta ancora fissato; che, con riferimento, invece, al giudizio risarcitorio instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA], la Plastotech presentava ricorso in appello, nel corso del quale la Corte d’Appello dichiarava la sospensione del medesimo giudizio, affermando testualmente “ appare opportuno attendere l'esito del predetto giudizio prima di definire il presente (risultandone palesemente condizionato) posto che le questioni relative all' "inadempimento" ascritto alla ditta DL Plastotech ed al diritto della stessa di vedersi corrisposto il saldo della fornitura eseguita alla [OSCURATO:SOCIETA], risultano strettamente collegate e necessitanti di una pronuncia che eviti contrasti di giudicato; e che quindi si dispone la sospensione sino alla definizione del giudizio, tra le stesse parti, attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione ed ivi iscritto al n. 11934/2021 R.G. (riguardante la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 55214/2020)”. Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità della sospensione disposta ai sensi dell’art 295 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), in difetto dei presupposti di legge, giacché nel caso di specie, si sarebbe dovuta considerare esclusa la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria, in quanto la relazione sarebbe stata costituita da un mero collegamento tra le stesse cause, per coincidenza o analogia di questioni di fatto o di diritto; che, pertanto, non sarebbe stato ipotizzabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico-giuridico tra l'azione diretta al risarcimento dei danni materiali e di immagine proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] per le inadempienze della Plastotech e l'azione per il recupero di crediti su fatture instaurata da quest’ultima, cosicché la prima azione non avrebbe potuto essere legittimamente sospesa in attesa della definizione della seconda, in quanto nessuna incidenza determinante in ordine all’an del giudizio risarcitorio avrebbe potuto avere una eventuale pronuncia di condanna al pagamento di somme; che, con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 337 c.p.c. (art 360 n. 3 c.p.c.), giacché la Corte di Appello, ravvisando un nesso meramente logico tra i due giudizi, avrebbe piuttosto dovuto disporre la sospensione del processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c.; che Plastotech ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. per resistere al ricorso avversario; che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso; che, in prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie; che i due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro interdipendenza, e sono fondati; che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art.297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Sez. U, n. 21763 del 29 luglio 2021; Sez. 2, n. 9470 del 23 marzo 2022; Sez. 6-3 n. 16051 del 18 maggio 2022); che, d’altronde, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Sez. 6-3, n. 14146 dell’8 luglio 2020); nel caso di specie la Corte d’Appello non poteva dunque sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 cpc ma eventualmente ai sensi dell’art. 337 cpc dandone adeguata motivazione (v. al riguardo cass. 14738/2019); che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e di