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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41537/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SESTA FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 20/11/2020, riformava parzialmente (riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' Giacomo e SESTA Filippo, in relazione al reato di estorsione aggravata loro ascritto in concorso.

Propongono ricorso per cassazione, con unico atto, il [OSCURATO:PERSONA]' ed il SESTA, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione anziché di truffa.

I ricorsi sono inammissibili. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i ricorsi non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

Va altresì evidenziato che i ricorrenti evitano di confrontarsi con il passaggio a rgomentativo in cui la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che la richiesta di danaro ritenuta estorsiva è stata rivolta - con modalità intimidatorie, tanto da far temere alla persona offesa che la situazione potesse degenerare ponendo a rischio il computer e la macchina fotografica che aveva in auto - nel momento in cui la persona offesa chiamò un amico carrozziere per verificare l'effettiva sua responsabilità nel preteso incidente.

Momento in cui il [OSCURATO:PERSONA]' ed il SESTA diedero in escandescenze (con insulti ed una sorta di "accerchiamento": cfr. pag. 3), essendosi resi conto che la loro azione - fino a quel punto probabilmente riconducibile allo schema della "truffa dello specchietto" - stava prendendo tutt'altra piega.

Tale passaggio motivazionale, certamente di centrale rilievo nell'economia della decisione, è rimasto privo di confutazione da parte dei ricorrenti, con conseguente declaratoria inammissibilità - anche sotto questo profilo - dei rispettivi ricorsi.

A tale declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 / • Il ConsicieSe Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]liDI [OSCURATO:PERSONA] e_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SESTA FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 20/11/2020, riformava parzialmente (riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' Giacomo e SESTA Filippo, in relazione al reato di estorsione aggravata loro ascritto in concorso. Propongono ricorso per cassazione, con unico atto, il [OSCURATO:PERSONA]' ed il SESTA, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione anziché di truffa. I ricorsi sono inammissibili. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i ricorsi non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. Va altresì evidenziato che i ricorrenti evitano di confrontarsi con il passaggio a rgomentativo in cui la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che la richiesta di danaro ritenuta estorsiva è stata rivolta - con modalità intimidatorie, tanto da far temere alla persona offesa che la situazione potesse degenerare ponendo a rischio il computer e la macchina fotografica che aveva in auto - nel momento in cui la persona offesa chiamò un amico carrozziere per verificare l'effettiva sua responsabilità nel preteso incidente. Momento in cui il [OSCURATO:PERSONA]' ed il SESTA diedero in escandescenze (con insulti ed una sorta di "accerchiamento": cfr. pag. 3), essendosi resi conto che la loro azione - fino a quel punto probabilmente riconducibile allo schema della "truffa dello specchietto" - stava prendendo tutt'altra piega. Tale passaggio motivazionale, certamente di centrale rilievo nell'economia della decisione, è rimasto privo di confutazione da parte dei ricorrenti, con conseguente declaratoria inammissibilità - anche sotto questo profilo - dei rispettivi ricorsi. A tale declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 / • Il ConsicieSe Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]liDI [OSCURATO:PERSONA] e_