CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23890/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, volto a censurare l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove si valorizzano le dichiarazioni del teste Iannantuono, il ritrovamento di un cellulare con la fotografia dell'imputato come immagine di sfondo e la riconducibilità della vettura utilizzata per la fuga al conducente dell'auto in quanto legittimo intestatario e poi autore della denuncia di furto; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso