CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso (a declinazione plurale) che contesta la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità in ordine al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, il mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., il rigetto della richiesta delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale tenue, il mancato riconoscimento della c.d. attenuante costituzionale (sent. 86/2024), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti e delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, oltre che lamentare difetti di motivazione in ordine alla qualificazione circostanziale del fatto ed il profilo sanzionatorio; che la Corte di appello di Roma, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nel merito della penale responsablità a pag. 5 della sentenza impugnata, ove risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l’imputato come autore del reato, dopo aver fornito una precisa descrizione somatica e la targa del furgone di cui questi era in possesso e che era intestato a [OSCURATO:PERSONA], il quale ha a sua volta confermato di averlo prestato all’imputato durante il periodo in cui è stata posta in essere la rapina; rilevato altresì che, le residue censure denunciano, in maniera peraltro promiscua, vizi di motivazione (mancanza e manifesta illogicità) che non emergono dalla lettura del testo motivazionale impugnato (pag. 6), ove si esclude, sulla base dell’apprezzamento delle circostanze del fatto che la condotta fosse lieve, l’offensività scarsa ed il danno patrimoniale ridotto. ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/202