CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOUdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'incapacità di intendere e di volere, la asenza di di violenza e minaccia e l'eccessivo trattamento sanzionatorio costituisce censura afferente a questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello"che ha fatto specifico riferimento agli esiti della perizia onde corroborare la capacità di intendere e volere del ricorrente, ha confutato il significato assegnato alle allegazioni documentali della difesa sul punto, ha rilevato come il Tarallo si fosse reso protagonista di una azione violenta e minacciosa nei confronti deli militari, ponendo in essere anche condotta che lo vedeva salire su un mezzo di passaggio onde darsi alla fuga, al contempo rilevando l'adeguatezza della quantificazione della pena in ragione della gravità dei fatti contestati; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0