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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 14196/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 12198 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini, n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRO RICORRENTE avverso la sentenza n. 4184- 17.10/11.11.2016 della Corte d'Appello di Milano, À4' 4s9-1 2L 00, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. adiva il Tribunale di Milano.

Esponeva che aveva fornito alla "Ormis" s.p.a., come da fatture allegate, un "laser 200W", un "laser 400W" ed un ulteriore "laser 400W"; che il prezzo delle apparecchiature laser era rimasto insoluto.

Chiedeva ingiungersi alla "Ormis" il pagamento della somma di euro 117.432,00, oltre interessi legali e spese di procedura.

2. Con decreto n. 26216/2010 il tribunale pronunciava l'ingiunzione.

3. L' "Ormis" s.p.a. proponeva opposizione.

Deduceva, tra l'altro, che le apparecchiature laser erano state espressamente ordinate con riserva di gradimento, ovvero con la riserva per cui avrebbe potuto restituirle, qualora non fossero risultate idonee all'utilizzo cui erano destinate, e che la clausola di gradimento era stata accettata da controparte.

Deduceva altresì che non aveva manifestato il dovuto gradimento, siccome i laser erano risultati inadatti all'utilizzo; che dunque gli acquisti non si erano perfezionati e nulla doveva a controparte. [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell'ingiunzione.

4. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione.

5. Con sentenza n. 3682/2014 il Tribunale di Milano accoglieva in parte l'opposizione, revocava l'ingiunzione e condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 50.952,00, oltre interessi legali; compensava nella misura di 1/2 le spese di lite e condannava l'opponente alla residua metà.Evidenziava il tribunale che la "Ormis" non aveva provveduto, in particolare, alla restituzione del "laser 200W" all'atto del ritiro dell'ulteriore "laser 400W", conformemente alla previsione di cui all'ordine di acquisto di tal ultimo laser, ed aveva offerto in restituzione il "laser 200W" soltanto in data 9.9.2009.

Evidenziava quindi - il tribunale - che, pur ad ammettere che l'ordine di acquisto del "laser 200W" fosse sottoposto a riserva di gradimento, l'acquisto doveva reputarsi perfezionato quanto meno per facta concludentia, siccome era trascorso oltre un anno tra la data dell'ordine e la data in cui il "laser 200W" era stato offerto in restituzione.

6. Proponeva appello la "Ormis" [OSCURATO:SOCIETA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (già "[OSCURATO:PERSONA]"s.r.l.).

7. Con sentenza n. 4184 dei 17.10/11.11.2016 la Corte d'Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Reputava la corte che il tribunale aveva correttamente valutato la vicenda controversa.

Reputava, in particolare, che, "indipendentemente dalla clausola di gradimento" (così sentenza d'appello, pag. 7), la "Ormis" aveva, con riferimento al "laser 200W", tenuto una condotta tale per cui l'acquisto doveva reputarsi senz'altro perfezionato; che invero l'appellante non aveva provveduto a riconsegnare il "laser 200W" dapprima - sin dal mese di aprile 2008 - ricevuto, benché avesse provveduto a restituire nelle more i due "laser 400W" ricevuti successivamente ed in relazione ai quali non aveva espresso il gradimento.

Reputava, inoltre, che l'offerta di restituzione del "laser 200W" era stata, nel settembre 2009, operata in maniera informale, sicché non palesava una reale volontà restitutoria. 4".

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Ormis" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

9. La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

10. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 1520 cod. civ.

Premette che l'ordine di acquisto del "laser 200W" era subordinato, siccome è pacifico e documentale, a riserva di gradimento.

Indi deduce che l'acquisto del "laser 200W" giammai si è perfezionato, siccome ha, per giunta, negato il suo gradimento.

Deduce poi che, sul terreno della vendita con riserva di gradimento, il giudice non ha il potere di prefigurare, in via interpretativa e/o integrativa, l'operatività di un termine "congruo", decorso il quale il gradimento del compratore deve reputarsi implicitamente manifestato.

11. Il motivo di ricorso va respinto.

12. Va premesso che dalla valutazione a questo Giudice demandata, fuoriesce qualsivoglia possibile profilo di censura afferente al giudizio "di fatto" cui i giudici del merito hanno atteso.

Invero - e pur al di là del rilievo per cui la rubrica del motivo di ricorso veicola un "error in iudicando" - la Corte di Milano ha integralmente confermato il dictum del Tribunale di Milano, il che comporta, siccome l'appello è stato proposto con atto di citazione del 10.4.2014 (cfr. sentenza d'appello, pag. 1), una ben precisa conseguenza.

Implica, più esattamente, l'operatività, ratione temporis (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860), del 50 co. dell'art. 348 ter cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado".

E, ben vero, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

13. Va delibato, quindi, il prospettato "error in iudicando", correlato alla pretesa violazione/falsa applicazione dell'art. 1520 cod. civ. ("la Corte milanese ha dunque statuito in violazione della norma ex art. 1520 c.c. che, infatti, non prevede alcun potere integrativo e/o sostitutivo del Giudice nella fissazione di qualsivoglia termine per esprimere il gradimento": così memoria della ricorrente, pag. 3).

All'uopo, nondimeno, occorre procedere da una ben precisa circostanza di fatto - pacifica e documentale - di cui dà riscontro la stessa ricorrente: "il laser 200W è stato consegnato ad Ormis e, dunque, <la cosa> si trovava <presso il compratore>" (così ricorso, pag. 15).

14. Or dunque, si è ben consapevoli che l'elaborazione di questa Corte è nel senso che la vendita con riserva di gradimento è un contratto soltanto "in itinere" e non perfezionato fino a che la riserva non sia sciolta dal potenziale acquirente con comunicazione del gradimento al venditore (cfr. Cass.27.2.1986, n. 1270).Ossia, che nella vendita con riserva di gradimento, caratterizzata dal patto che riserva al compratore la facoltà di comunicare in un tempo successivo la propria accettazione, l'accordo tra le parti si perfeziona nel momento e nel luogo in cui tale accettazione giunge a conoscenza del venditore, che sino a quel momento ha posto in essere soltanto una proposta irrevocabile (cfr. Cass. sez. un. 15.7.1969, n. 2605; Cass. 13.2.1970, n. 353, secondo cui nella vendita con riserva di gradimento, che costituisce una forma di opzione, si ha una promessa unilaterale vincolante per il solo venditore).

E tuttavia, qualora la res compravenduta si trovi - così come nella specie il "laser 200W" - presso il compratore (si tratta dell'ipotesi di cui al 3 0 co. dell'art.1520 cod. civ.), si è assunto, in dottrina, che si è al cospetto in tale ipotesi di una vendita già perfezionata, da cui il compratore può recedere comunicando al venditore il mancato gradimento; che si è al cospetto, cioè, di una vendita con riserva di "non gradimento".

15. Il riferito schema ricostruttivo è senz'altro da condividere e recepire.

Ed induce ad un duplice postulato.

Per un verso, astrae l'operazione contrattuale correlata all'ordine "Ormis" n. 17404/2008 del 10.9.2008 relativo al "laser 200W" dalla previsione dell'art.1331 cod. civ. (rubricato "opzione"), ove, al 2° co., è statuito che, "se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice".

Per altro verso, importa la piena operatività, con riferimento alla medesima operazione contrattuale, già perfezionata ma "assoggettata" al recesso - per mancato gradimento - del compratore, della previsione dell'art. 1374 cod. civ., secondo cui "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità".

16. Ebbene alla luce di tal ultimo rilievo si reputa ulteriormente quanto segue.

Si ammetta pure, così come prospetta la ricorrente, che l'ordine "Ormis" n. 17404/2008 del 10.9.2008 relativo al laser "200W" non contemplava alcun termine ai fini della manifestazione del "non gradimento".

Si ammetta pure, così come prospetta la ricorrente, che nella specie non soccorrono gli "usi" allo scopo della prefigurazione di un termine ai fini della manifestazione del "non gradimento".

Si ammetta pure, così come prospetta la ricorrente, che nella specie non ha (essa ricorrente-venditrice) provveduto a fissare alla s.r.l. compratrice, qui controricorrente, alcun termine congruo ai fini della manifestazione del "non gradimento".

Nondimeno, nel segno del criterio integrativo dell'equità sancito, in fine, dall'art. 1374 cod. civ., appieno si legittima l'affermazione della Corte di Milano secondo cui "spetta al giudice valutare il congruo periodo di tempo in cui l'acquirente può esprimere il gradimento [recte, il <non gradimento>]" (così sentenza d'appello, pag. 7).

Ed appieno si legittima, altresì, il corollario che la Corte di Milano ne ha tratto, ossia che il tempo decorso tra la consegna ed il momento in cui il "laser 200W" era stato offerto in restituzione, superava abbondantemente qualsivoglia temine congruo, viepiù in considerazione - ha soggiunto la corte - dei tempi molto più circoscritti entro i quali l'appellante aveva espresso il suo "non gradimento" con riferimento ai "laser 400W" poi restituiti.17.

Ben vero, e l'affermazione e il corollario surriferiti in toto si legittimano, siccome, appunto, mercé il criterio integrativo dell'equità la Corte milanese, in vista del giusto contemperamento dei contrapposti interessi, ha colmato le lacune del regolamento contrattuale senza cagionarne alcuna alterazione e vi ha insinuato, sì, una regola nuova - l'operatività di un termine congruo - tuttavia coerente con la logica, l'assetto e l'equilibrio del medesimo regolamento.

A nulla vale, dunque, che la ricorrente adduca che la disciplina codicistica prevede che il diniego di gradimento sia subordinato alla effettiva restituzione del bene ovvero che sia espresso in maniera formale.

In conclusione, quindi, per nulla si configura I' "error" denunciato.

18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "Ormis" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; 4( 8 ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 12198 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale G. Mazzini, n. 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.) - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRO RICORRENTE avverso la sentenza n. 4184- 17.10/11.11.2016 della Corte d'Appello di Milano, À4' 4s9-1 2L 00, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. adiva il Tribunale di Milano. Esponeva che aveva fornito alla "Ormis" s.p.a., come da fatture allegate, un "laser 200W", un "laser 400W" ed un ulteriore "laser 400W"; che il prezzo delle apparecchiature laser era rimasto insoluto. Chiedeva ingiungersi alla "Ormis" il pagamento della somma di euro 117.432,00, oltre interessi legali e spese di procedura. 2. Con decreto n. 26216/2010 il tribunale pronunciava l'ingiunzione. 3. L' "Ormis" s.p.a. proponeva opposizione. Deduceva, tra l'altro, che le apparecchiature laser erano state espressamente ordinate con riserva di gradimento, ovvero con la riserva per cui avrebbe potuto restituirle, qualora non fossero risultate idonee all'utilizzo cui erano destinate, e che la clausola di gradimento era stata accettata da controparte. Deduceva altresì che non aveva manifestato il dovuto gradimento, siccome i laser erano risultati inadatti all'utilizzo; che dunque gli acquisti non si erano perfezionati e nulla doveva a controparte. [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell'ingiunzione. 4. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione. 5. Con sentenza n. 3682/2014 il Tribunale di Milano accoglieva in parte l'opposizione, revocava l'ingiunzione e condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 50.952,00, oltre interessi legali; compensava nella misura di 1/2 le spese di lite e condannava l'opponente alla residua metà.Evidenziava il tribunale che la "Ormis" non aveva provveduto, in particolare, alla restituzione del "laser 200W" all'atto del ritiro dell'ulteriore "laser 400W", conformemente alla previsione di cui all'ordine di acquisto di tal ultimo laser, ed aveva offerto in restituzione il "laser 200W" soltanto in data 9.9.2009. Evidenziava quindi - il tribunale - che, pur ad ammettere che l'ordine di acquisto del "laser 200W" fosse sottoposto a riserva di gradimento, l'acquisto doveva reputarsi perfezionato quanto meno per facta concludentia, siccome era trascorso oltre un anno tra la data dell'ordine e la data in cui il "laser 200W" era stato offerto in restituzione. 6. Proponeva appello la "Ormis" [OSCURATO:SOCIETA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (già "[OSCURATO:PERSONA]"s.r.l.). 7. Con sentenza n. 4184 dei 17.10/11.11.2016 la Corte d'Appello di Milano rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado. Reputava la corte che il tribunale aveva correttamente valutato la vicenda controversa. Reputava, in particolare, che, "indipendentemente dalla clausola di gradimento" (così sentenza d'appello, pag. 7), la "Ormis" aveva, con riferimento al "laser 200W", tenuto una condotta tale per cui l'acquisto doveva reputarsi senz'altro perfezionato; che invero l'appellante non aveva provveduto a riconsegnare il "laser 200W" dapprima - sin dal mese di aprile 2008 - ricevuto, benché avesse provveduto a restituire nelle more i due "laser 400W" ricevuti successivamente ed in relazione ai quali non aveva espresso il gradimento. Reputava, inoltre, che l'offerta di restituzione del "laser 200W" era stata, nel settembre 2009, operata in maniera informale, sicché non palesava una reale volontà restitutoria. 4". 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Ormis" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 9. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. 10. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 1520 cod. civ. Premette che l'ordine di acquisto del "laser 200W" era subordinato, siccome è pacifico e documentale, a riserva di gradimento. Indi deduce che l'acquisto del "laser 200W" giammai si è perfezionato, siccome ha, per giunta, negato il suo gradimento. Deduce poi che, sul terreno della vendita con riserva di gradimento, il giudice non ha il potere di prefigurare, in via interpretativa e/o integrativa, l'operatività di un termine "congruo", decorso il quale il gradimento del compratore deve reputarsi implicitamente manifestato. 11. Il motivo di ricorso va respinto. 12. Va premesso che dalla valutazione a questo Giudice demandata, fuoriesce qualsivoglia possibile profilo di censura afferente al giudizio "di fatto" cui i giudici del merito hanno atteso. Invero - e pur al di là del rilievo per cui la rubrica del motivo di ricorso veicola un "error in iudicando" - la Corte di Milano ha integralmente confermato il dictum del Tribunale di Milano, il che comporta, siccome l'appello è stato proposto con atto di citazione del 10.4.2014 (cfr. sentenza d'appello, pag. 1), una ben precisa conseguenza. Implica, più esattamente, l'operatività, ratione temporis (cfr. Cass.18.12.2014, n. 26860), del 50 co. dell'art. 348 ter cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado". E, ben vero, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054). 13. Va delibato, quindi, il prospettato "error in iudicando", correlato alla pretesa violazione/falsa applicazione dell'art. 1520 cod. civ. ("la Corte milanese ha dunque statuito in violazione della norma ex art. 1520 c.c. che, infatti, non prevede alcun potere integrativo e/o sostitutivo del Giudice nella fissazione di qualsivoglia termine per esprimere il gradimento": così memoria della ricorrente, pag. 3). All'uopo, nondimeno, occorre procedere da una ben precisa circostanza di fatto - pacifica e documentale - di cui dà riscontro la stessa ricorrente: "il laser 200W è stato consegnato ad Ormis e, dunque, <la cosa> si trovava <presso il compratore>" (così ricorso, pag. 15). 14. Or dunque, si è ben consapevoli che l'elaborazione di questa Corte è nel senso che la vendita con riserva di gradimento è un contratto soltanto "in itinere" e non perfezionato fino a che la riserva non sia sciolta dal potenziale acquirente con comunicazione del gradimento al venditore (cfr. Cass.27.2.1986, n. 1270).Ossia, che nella vendita con riserva di gradimento, caratterizzata dal patto che riserva al compratore la facoltà di comunicare in un tempo successivo la propria accettazione, l'accordo tra le parti si perfeziona nel momento e nel luogo in cui tale accettazione giunge a conoscenza del venditore, che sino a quel momento ha posto in essere soltanto una proposta irrevocabile (cfr. Cass. sez. un. 15.7.1969, n. 2605; Cass. 13.2.1970, n. 353, secondo cui nella vendita con riserva di gradimento, che costituisce una forma di opzione, si ha una promessa unilaterale vincolante per il solo venditore). E tuttavia, qualora la res compravenduta si trovi - così come nella specie il "laser 200W" - presso il compratore (si tratta dell'ipotesi di cui al 3 0 co. dell'art.1520 cod. civ.), si è assunto, in dottrina, che si è al cospetto in tale ipotesi di una vendita già perfezionata, da cui il compratore può recedere comunicando al venditore il mancato gradimento; che si è al cospetto, cioè, di una vendita con riserva di "non gradimento". 15. Il riferito schema ricostruttivo è senz'altro da condividere e recepire. Ed induce ad un duplice postulato. Per un verso, astrae l'operazione contrattuale correlata all'ordine "Ormis" n. 17404/2008 del 10.9.2008 relativo al "laser 200W" dalla previsione dell'art.1331 cod. civ. (rubricato "opzione"), ove, al 2° co., è statuito che, "se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice". Per altro verso, importa la piena operatività, con riferimento alla medesima operazione contrattuale, già perfezionata ma "assoggettata" al recesso - per mancato gradimento - del compratore, della previsione dell'art. 1374 cod. civ., secondo cui "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità". 16. Ebbene alla luce di tal ultimo rilievo si reputa ulteriormente quanto segue. Si ammetta pure, così come prospetta la ricorrente, che l'ordine "Ormis" n. 17404/2008 del 10.9.2008 relativo al laser "200W" non contemplava alcun termine ai fini della manifestazione del "non gradimento". Si ammetta pure, così come prospetta la ricorrente, che nella specie non soccorrono gli "usi" allo scopo della prefigurazione di un termine ai fini della manifestazione del "non gradimento". Si ammetta pure, così come prospetta la ricorrente, che nella specie non ha (essa ricorrente-venditrice) provveduto a fissare alla s.r.l. compratrice, qui controricorrente, alcun termine congruo ai fini della manifestazione del "non gradimento". Nondimeno, nel segno del criterio integrativo dell'equità sancito, in fine, dall'art. 1374 cod. civ., appieno si legittima l'affermazione della Corte di Milano secondo cui "spetta al giudice valutare il congruo periodo di tempo in cui l'acquirente può esprimere il gradimento [recte, il <non gradimento>]" (così sentenza d'appello, pag. 7). Ed appieno si legittima, altresì, il corollario che la Corte di Milano ne ha tratto, ossia che il tempo decorso tra la consegna ed il momento in cui il "laser 200W" era stato offerto in restituzione, superava abbondantemente qualsivoglia temine congruo, viepiù in considerazione - ha soggiunto la corte - dei tempi molto più circoscritti entro i quali l'appellante aveva espresso il suo "non gradimento" con riferimento ai "laser 400W" poi restituiti.17. Ben vero, e l'affermazione e il corollario surriferiti in toto si legittimano, siccome, appunto, mercé il criterio integrativo dell'equità la Corte milanese, in vista del giusto contemperamento dei contrapposti interessi, ha colmato le lacune del regolamento contrattuale senza cagionarne alcuna alterazione e vi ha insinuato, sì, una regola nuova - l'operatività di un termine congruo - tuttavia coerente con la logica, l'assetto e l'equilibrio del medesimo regolamento. A nulla vale, dunque, che la ricorrente adduca che la disciplina codicistica prevede che il diniego di gradimento sia subordinato alla effettiva restituzione del bene ovvero che sia espresso in maniera formale. In conclusione, quindi, per nulla si configura I' "error" denunciato. 18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "Ormis" s.p.a., a rimborsare alla controricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; 4( 8 ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
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