CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11517/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse l'uno di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la sussistenza della recidiva, l'altro di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'eccessività della pena inflitta, sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha adeguatamente giustificato sia la mancata esclusione della recidiva specifica contestata al Mercaldi, in considerazione del precedente penale specifico e prolungato nel tempo, essendo relativo a numerosi episodi di cessioni in cui l'imputato era stato visto direttamente dalla p.g. oppure ascoltato sull'utenza da lui utilizzata ed oggetto di intercettazione, sicché l'ennesima violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, proprio per la vicinanza temporale, è stata ritenuta esplicazione di una più accentuata pericolosità; sia la mancata riduzione della pena inflitta al Mongelluzzi, in considerazione dei numerosi e variegati precedenti penali, anche specifici; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inamrnissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.