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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17000/2026

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[OSCURATO:PERSONA] 0459JLX nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che UBA [OSCURATO:PERSONA]- imputato del reato continuato di cessione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/10/2025, con cui la Corte d'Appello dì Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Pisa; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo sia generico, difettando un effettivo confronto con la diffusa motivazione con cui la Corte d'Appello ha disatteso la corrispondente richiesta in appello, facendo leva sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili, sulla stabilità dell'attività illecita desumibile dalle dichiarazioni degli acquirenti e sull'assenza di resipiscenza; ritenuto che tali considerazioni, tutt'altro che illogiche, siano state confutate con rilievi generici e con meri richiami giurisprudenziali, senza alcuna allegazione idonea a rendere inapplicabile il principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che il mancato confronto con le argomentazioni svolte in sentenza imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 0459JLX nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che UBA [OSCURATO:PERSONA]- imputato del reato continuato di cessione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/10/2025, con cui la Corte d'Appello dì Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal Tribunale di Pisa; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il motivo sia generico, difettando un effettivo confronto con la diffusa motivazione con cui la Corte d'Appello ha disatteso la corrispondente richiesta in appello, facendo leva sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili, sulla stabilità dell'attività illecita desumibile dalle dichiarazioni degli acquirenti e sull'assenza di resipiscenza; ritenuto che tali considerazioni, tutt'altro che illogiche, siano state confutate con rilievi generici e con meri richiami giurisprudenziali, senza alcuna allegazione idonea a rendere inapplicabile il principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che il mancato confronto con le argomentazioni svolte in sentenza imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris