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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 38676/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOidato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; premesso che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione e a tal riguardo questa Corte (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449 - 01); rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto il 29 gennaio 2024 dall'imputato personalmente e, quindi, va dichiarato inammissibile. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOidato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; premesso che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione e a tal riguardo questa Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449 - 01); rilevato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto il 29 gennaio 2024 dall'imputato personalmente e, quindi, va dichiarato inammissibile. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 38676/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris